Anno 1973
Numero 7
Data 26/03/1973
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 26 marzo 1973, n. 7, Ediz. Straord.
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Nessun allegato

Legge Regionale 26 marzo 1973, n. 7

Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[E riconosciuto al personale di ruolo degli enti locali e degli uffici centrali e periferici dello Stato in posizione di comando o di distacco il diritto ad essere inquadrato a domanda nel ruolo regionale.

Linquadramento del personale in servizio ad altro titolo presso gli uffici centrali e periferici della Regione sarà regolato con la legge regionale.

Al personale di cui al primo comma sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato trasferiti alla Regione in applicazione dei decreti delegati, tenendo conto, per i dipendenti degli enti locali, della posizione giuridica posseduta, allatto del comando o del distacco, presso gli enti di provenienza]. 




(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 60 dello statuto della Regione]. 



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3


[La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione].



(•) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A