Legge Regionale 26 marzo 1973, n. 7
Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici.(1)
Art. 1(2)
[E riconosciuto al personale di ruolo
degli enti locali e degli uffici centrali e periferici dello Stato in posizione
di comando o di distacco il diritto ad essere inquadrato a domanda nel ruolo
regionale.
Linquadramento del personale in servizio ad altro titolo
presso gli uffici centrali e periferici della Regione sarà regolato con la legge
regionale.
Al personale di cui al primo comma sono estesi tutti i benefici
previsti per gli impiegati dello Stato trasferiti alla Regione in applicazione
dei decreti delegati, tenendo conto, per i dipendenti degli enti locali, della
posizione giuridica posseduta, allatto del comando o del distacco, presso gli
enti di provenienza].