Anno 1974
Numero 13
Data 07/02/1974
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 6, Ediz. Straord. del 10 febbraio 1974
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 13

Norme transitorie per la programmazione ospedaliera.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


     [Fino allentrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali classificati a norma dellart. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non possono assumere iniziative intese comunque ad innovare o modificare la struttura o lorganizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare posti letto, istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli esistenti]. 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Gli enti di cui allarticolo precedente ai quali siano stati concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per lampliamento di quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la realizzazione delle strutture murarie e la dotazione degli impianti tecnologici e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica allAssessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e dei tempi di attuazione]. 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, concede lautorizzazione per listituzione o lampliamento dei servizi ospedalieri, linizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o lesecuzione di stralci di opere finanziate in relazione a indifferibili ed urgenti necessità assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in progetto.

A tal fine le amministrazioni interessate rivolgono motivata richiesta alla Giunta regionale]. 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Entro un anno dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenterà al Consiglio una proposta di legge relativa allassetto organico dei servizi ospedalieri della Regione]. 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[La presente legge sarà pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione]. 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B