Legge Regionale 7 febbraio 1974, n. 13 Norme transitorie per la programmazione ospedaliera.(1)
Art. 1(2) [Fino allentrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale
ospedaliero, gli enti ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali
classificati a norma dellart. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n.
132, non possono assumere iniziative intese comunque ad innovare o
modificare la struttura o lorganizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad
aumentare posti letto, istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare
ed ampliare quelli esistenti].
Art. 2(3) [Gli enti di cui allarticolo precedente ai quali siano stati
concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per lampliamento di
quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente
nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la
realizzazione delle strutture murarie e la dotazione degli impianti tecnologici
e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica
allAssessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e
dei tempi di attuazione].
Art. 3(4) [La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
consiliare, concede lautorizzazione per listituzione o lampliamento dei
servizi ospedalieri, linizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o
lesecuzione di stralci di opere finanziate in relazione a indifferibili ed
urgenti necessità assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in
progetto.
A tal fine le amministrazioni interessate rivolgono motivata
richiesta alla Giunta regionale].
Art. 4(5) [Entro un anno dallentrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale presenterà al Consiglio una proposta di legge relativa
allassetto organico dei servizi ospedalieri della Regione].
Art. 5(6) [La presente legge sarà pubblicata sul «Bollettino Ufficiale»
della Regione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino
Ufficiale» della Regione].
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