Legge Regionale 2 marzo 1974, n. 17
Terre abbandonate.(1)
Art. 1(2)
[Agli effetti delle norme sulla concessione delle
terre incolte o insufficientemente coltivate, di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche ed integrazioni,
può ottenere, detta concessione, anche l Ente di sviluppo agricolo.
L
Ente provvede ad assegnare le predette terre, a coltivatori e lavoratori
agricoli, singoli od associati, per la organizzazione di unità produttive
idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione
di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano
efficienti sotto il profilo tecnico ed economico].