Legge Regionale 10 giugno 1974, n. 20 Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1974.
Art. 1(1) E autorizzato l accertamento,
la riscossione ed il versamento nella Cassa della Regione delle imposte, delle
tasse e di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in vigore in
conformita dello stato di previsione dell entrata annesso alla presente legge,
per l anno finanziario 1974 che presenta un totale complessivo di L.
160.424.686.065.
Art. 2E autorizzato l impegno, la
liquidazione ed il pagamento delle spese della Regione per l anno finanziario
1974 in conformita dello stato di previsione della spesa annesso alla presente
legge che presenta un totale complessivo di L.
160.424.686.065.
Art. 3La Giunta Regionale e
autorizzata, ai sensi dell art. 40 della legge sulla contabilita generale
dello Stato, a disporre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per spese
obbligatorie e d ordine e la loro iscrizione ai capitoli elencati nell
allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge,
relativo alle spese obbligatorie e d ordine.
Art. 4La Giunta Regionale e
autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e
la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell elenco di cui
al precedente art. 3, nonche a nuovi capitoli di spesa, per le finalita di cui
al primo comma dell art. 42 del RD 18- 11- 1923 n. 2440, e nei limiti di cui
all art. 136 del RD 23- 5- 1934 n. 827.
I decreti che dispongono i
prelievi dal fondo di cui al comma precedente sono presentati entro trenta
giorni dalla pubblicazione, al Consiglio Regionale, per la convalida.
Art. 5La Giunta Regionale e
autorizzata ad introdurre, con proprie deliberazioni, nel Bilancio della Regione
le variazioni occorrenti per iscrivere alla entrata ed alla spesa, istituendo -
ove occorra - nuovi capitoli, le somme assegnate dallo Stato per l esercizio di
funzioni delegate, dando alle somme stesse la destinazione per cui sono state
assegnate.
Art. 6Alle spese per l esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie previste dall articolo 117 della
Costituzione aventi natura corrispondente a quelle di cui alle spese soppresse o
ridotte negli stati di previsione del Bilancio dello Stato con i decreti
legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta e
autorizzata a provvedere con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello
stato di previsione della spesa, in applicazione delle vigenti leggi dello Stato
fino a quando la Regione non avra diversamente disposto con legge regionale.
Art. 7E approvato il quadro generale
riassuntivo del Bilancio della Regione per l anno 1974 annesso alla presente
legge.
Art. 8La presente legge regionale e
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2° della
Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.
Art. 9La presente legge entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
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