Anno 1974
Numero 21
Data 04/07/1974
Abrogato
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 21 del 6 luglio 1974.
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Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 21

Norme in materia di viabilita' minore.(1) 


(1)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7


Art. 1

(2) 


[Ai fini dell applicazione della presente legge sono dichiarate, a richiesta dei Comuni, strade di interesse comunale extra urbane  quelle strade di uso pubblico che rispondono ad uno dei seguenti requisiti:

a) diretto e importante collegamento tra strade gia classificate comunali;

b) necessarie per la valorizzazione e l esercizio di attività agricole, estrattive, industriali e turistiche;

c) collegamento tra il comune capoluogo e le frazioni con importanti insediamenti abitativi;

d) miglioramento delle comunicazioni del territorio comunale].



(2)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7


Art. 2

(3) 


[La dichiarazione di strada di interesse comunale extra - urbana viene formulata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio comunale nel cui territorio rientra la strada].

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7


Art. 3

(4) 


[Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale provvederanno a compilare l elenco delle strade con i requisiti di cui all art. 1 per le quali richiedono la dichiarazione del Presidente della Giunta Regionale di interesse comunale extra - urbane].

(4)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7


Art. 4

(5) 


[Per le strade dichiarate di interesse comunale extra - urbane sono aboliti i contributi dovuti dagli utenti di cui alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 e al DL Lgt. 1- 9- 1918 n. 1446, convertito in legge 13 aprile 1925 n. 473].

(5)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7


Art. 5

(6) 


[Con legge regionale verrà determinato il contributo annuo da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse “ comunale extra urbane “ dall art. 1 della presente legge.

Con la stessa legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione e l erogazione del suddetto contributo, nonché la misura del contributo per la sistemazione, la manutenzione e l adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada e alla morfologia del territorio.

In ogni caso il contributo di cui ai precedenti commi non potrà superare il 70% della spesa necessaria].



(6)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7


Art. 6

(7) 


[Per la sistemazione, manutenzione e ammodernamento delle strade di interesse comunali extra urbane, i Comuni possono costituirsi in Consorzi.

In tal caso essi provvederanno, con deliberazione consiliare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, di cui saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della minoranza delle Amministrazioni comunali interessate].



(7)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7


Art. 7

(8) 


I Comuni e loro Consorzi potranno assumere tra il personale da destinare al servizio della manutenzione delle strade quello in servizio di ruolo per posti in organico esistenti alla data del 31- 12- 1972 e quello attualmente in servizio con una anzianità di almeno 5 anni di servizio ininterrotto presso i Consorzi strade vicinali esistenti all entrata in vigore della presente legge.

La relativa spesa per oneri diretti e riflessi sarà ammessa al contributo di cui al comma 3° dell art. 5 nella misura del 70%.



(8)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7


Art. 8

(9) 


[Fino alla emanazione della legge regionale di cui all articolo 5 e limitatamente all anno 1974 la Giunta Regionale erogherà contributi straordinari ai Comuni nella misura massima di L. 100.000 per ogni Km. di strada classificata di interesse comunale extra - urbana con le modalità previste dalla presente legge.

Agli oneri derivanti dall applicazione di quanto disposto dal 1° comma si farà fronte mediante l introduzione nel Bilancio della Regione per il 1974 delle seguenti variazioni:

Cap. 324 - art. 2 - Fondo per fronteggiare agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione (in diminuzione) L. 1.000.000.000

Totale delle variazioni in diminuzione L. 1.000.000.000

Cap. 306 bis - Contributi straordinari ai Comuni per la manutenzione ordinaria di strade di interesse comunale extra urbane (nuova istituzione) (in aumento) L. 1.000.000.000

Totale delle variazioni in aumento L. 1.000.000.000]




(9)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dal primo comma dell'art. 14, L.R. 21 dicembre 1977, n. 38, ad eccezione dell' articolo 7