Legge Regionale 4 luglio 1974, n. 21 Norme in materia di viabilita' minore.(1)
Art. 1(2) [Ai fini dell applicazione
della presente legge sono dichiarate, a richiesta dei Comuni, strade di
interesse comunale extra urbane quelle
strade di uso pubblico che rispondono ad uno dei seguenti
requisiti: a) diretto e importante
collegamento tra strade gia classificate comunali; b) necessarie per la
valorizzazione e l esercizio di attività agricole, estrattive, industriali e
turistiche; c) collegamento tra il comune
capoluogo e le frazioni con importanti insediamenti abitativi;
d) miglioramento delle
comunicazioni del territorio comunale].
Art. 2(3) [La dichiarazione di
strada di interesse comunale extra - urbana viene formulata con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio
comunale nel cui territorio rientra la strada].
Art. 3(4) [Entro il 30 giugno di
ogni anno i Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale
provvederanno a compilare l elenco delle strade con i requisiti di cui all
art. 1 per le quali richiedono la dichiarazione del Presidente della Giunta
Regionale di interesse comunale extra - urbane].
Art. 4(5) [Per le strade dichiarate
di interesse comunale extra - urbane sono aboliti i contributi dovuti dagli
utenti di cui alla legge 20 marzo 1865 n. 2248 e al DL Lgt. 1- 9- 1918 n. 1446,
convertito in legge 13 aprile 1925 n. 473].
Art. 5(6) [Con legge regionale verrà
determinato il contributo annuo da corrispondere ai Comuni per la manutenzione
ordinaria delle strade dichiarate di interesse “ comunale extra urbane “ dall
art. 1 della presente legge. Con la stessa legge regionale
saranno stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione e l erogazione
del suddetto contributo, nonché la misura del contributo per la sistemazione, la
manutenzione e l adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell
effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada
e alla morfologia del territorio.
In ogni caso il contributo di
cui ai precedenti commi non potrà superare il 70% della spesa
necessaria].
Art. 6(7) [Per la sistemazione,
manutenzione e ammodernamento delle strade di interesse comunali extra urbane, i
Comuni possono costituirsi in Consorzi.
In tal caso essi provvederanno,
con deliberazione consiliare, alla nomina del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio, di cui saranno chiamati a far parte anche rappresentanti della
minoranza delle Amministrazioni comunali interessate].
Art. 7(8) I Comuni e loro Consorzi
potranno assumere tra il personale da destinare al servizio della manutenzione
delle strade quello in servizio di ruolo per posti in organico esistenti alla
data del 31- 12- 1972 e quello attualmente in servizio con una anzianità di
almeno 5 anni di servizio ininterrotto presso i Consorzi strade vicinali
esistenti all entrata in vigore della presente legge.
La relativa spesa per oneri
diretti e riflessi sarà ammessa al contributo di cui al comma 3° dell art. 5
nella misura del 70%.
Art. 8(9) [Fino alla emanazione della
legge regionale di cui all articolo 5 e limitatamente all anno 1974 la Giunta
Regionale erogherà contributi straordinari ai Comuni nella misura massima di L.
100.000 per ogni Km. di strada classificata di interesse comunale extra - urbana
con le modalità previste dalla presente legge.
Agli oneri derivanti dall
applicazione di quanto disposto dal 1° comma si farà fronte mediante l
introduzione nel Bilancio della Regione per il 1974 delle seguenti variazioni:
Cap. 324 - art. 2 - Fondo per
fronteggiare agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di
approvazione (in diminuzione) L. 1.000.000.000
Totale delle variazioni in
diminuzione L. 1.000.000.000
Cap. 306 bis - Contributi
straordinari ai Comuni per la manutenzione ordinaria di strade di interesse
comunale extra urbane (nuova istituzione) (in aumento) L. 1.000.000.000
Totale delle variazioni in
aumento L. 1.000.000.000]
|