Legge Regionale 17 agosto 1974, n. 26
Modifica alla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11.(1)
Art. 1(2)
[L art. 1 della legge
regionale 5 settembre 1972 è integrato dal seguente comma:
“ La disponibilità di locale idoneo e della attrezzatura
necessaria per il funzionamento è altresì assicurata agli Uffici costituiti,
ai sensi del IV comma dell art. 8 del
Regolamento, dai Consiglieri partecipanti al Gruppo misto e rappresentanti di un
partito politico in Consiglio “].