Art. 2 (3) [L
indennità di cui al secondo comma dell art. 4 della legge regionale 25 febbraio 1972, n.
4, è elevata a L. 20.000, per viaggi nel territorio nazionale, e a L. 30.000,
per viaggi all estero, ridotta del 10% per i consiglieri, salvo che non siano
in missione in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi
inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta].
Art. 3(4) [Agli oneri finanziari derivanti dall applicazione della
presente legge si farà fronte, per l esercizio finanziario 1974 e per i
successivi con lo stanziamento previsto al cap. 1 “ Spese per le indennità di
carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio regionale dello stato
di previsione della spesa di Bilancio della Regione”].
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