Anno 1974
Numero 31
Data 20/08/1974
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 26, Ediz. Straord. del 22 agosto 1974
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Legge Regionale 20 agosto 1974, n. 31

Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici .



Art. 1

(•) (•) 



La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per ledilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

a)       100% per la redazione dei piani regolatori inter-comunali e dei piani regolatori generali, nonché dei piani di risanamento e di insediamento delledilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunità montane;

b)      70% per la redazione degli strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22.10.1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni.



(•) Articolo sostituito dalla  l.r. 28 maggio 1975, n. 47, art. 1
(•) Vedi, anche, la L.R. 11 maggio 1990, n. 26, la Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1991 e la Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1625.


Art. 2


Le domande per la concessione dei contributi previsti dallart. 1 - corredate da preventivo economico di spesa - vanno presentate allAssessorato regionale allUrbanistica e LL.PP. entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.




Art. 3

(•) 


La Giunta regionale, su proposta dellAssessore allUrbanistica e LL.PP., delibera la concessione dei contributi di cui allart. 2 l.r. 20.8.1974, n. 31 e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati allAssessorato allUrbanistica e LL.PP. gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale.  (2) 

Il termine di cui sopra non sarà in ogni caso superiore a quattro anni.(1) 

Ai fini della concessione dei contributi, dopo lapprovazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta regionale stabilisce e comunica allEnte richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati allAssessorato allUrbanistica e LL.PP. i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati.



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 28 maggio 1975, n. 47,  art. 2,
(1) Comma modificato dalla l.r. n. 28/2016, art. 6, c. 1.
(2) Vedi la l.r. n. 28/2016, art. 6, c. 2.


Art. 4

(•) 


I contributi sono erogati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Lerogazione dei contributi ha luogo in ragione del 40% ad elaborati adottati e regolarmente pervenuti allAssessorato regionale competente ed in ragione del 60% ad elaborati approvati da parte del Presidente della Giunta Regionale.

Lerogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani regolatori generali (PRG) viene così disposta:

a)       80 per cento alladozione della delibera preliminare degli obiettivi e dei criteri del PRG;

b)      20 per cento allapprovazione definitiva del PRG.

L’erogazione dei contributi concessi per la redazione dei Piani urbanistici generali (PUG) è così disposta:

a) 40 per cento all’adozione dell’atto di indirizzo;

b) 30 per cento all’adozione del PUG;

c) 30 per cento all’approvazione del PUG. L’atto di indirizzo dovrà essere conforme alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20. ”.

 L’atto di indirizzo dovrà essere conforme alle previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (3) 

Per detti piani, il termine di cui al primo comma dell’articolo 3 deve essere riferito a ciascun provvedimento di cui alle lettere a), b) e c). (4) 



(•) Articolo già modificato  dalla l.r.  45/75, è stato successivamente integrato dalla l.r. 16/97, art. 30.
(3) Comma  già aggiunto dalla l.r. 34/2009, art. 42, è stato sostituito dalla l.r. 37/2023, art. 101, comma 1.
(4) Comma  aggiunto dalla l.r. 34/2009, art. 42


Art. 5

(•) 


Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali è stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione allAssessorato regionale allUrbanistica e LL.PP. dello strumento o progetto urbanistico per il quale è stato deliberato il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dellEnte con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allUrbanistica e LL.PP., e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un Commissario <<ad acta>> per lespletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico allAssessorato regionale allUrbanistica e LL.PP.



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 47/75, art. 3


Art. 6

(•) 


In fase di prima applicazione della  presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno già provveduto, con atto deliberativo, allaffidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purché gli stessi non siano stati ancora approvati.

In tal caso le delibere di affidamento dellincarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974.



(•) Articolo così sostituito dalla l.r. 47/75, art. 4


Art. 7


LAssessore allUrbanistica e LL.PP., se delegato dal Presidente della Giunta, esercita le funzioni a questi attribuite con la presente legge.




Art. 8

(•) 


Per le finalità previste dallart. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per lesercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

Cap. 324/2. - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione)

L.

300.000.000

 

Cap. 324-bis. - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per ledilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento delledilizia economica e popolare, nei centri storici, nonché dei piani urbanistici delle comunità montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e loro successive modificazioni ed integrazioni (nuova istituzione - in aumento)

L.

300.000.000

 

 

 

 

 

Per gli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977 e 1978 si provvederà con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 28 maggio 1975, n. 47, art. 5,


Art. 9


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 127 della Costituzione della Repubblica e dellarticolo 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.