Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 34 Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di Bilancio della Regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972 e 1973.(1)
Art. 1(2) [Per far fronte agli oneri
derivanti dalla aggiudicazione dei lavori con offerte in aumento, dalla
revisione dei prezzi contrattuali, dal riconoscimento di maggiori compensi
spettanti alle imprese, in dipendenza della esecuzione di opere pubbliche
ammesse a contributo della Regione Puglia con i fondi dellesercizio finanziario
1972 (capitoli 322, 335, 338, 339, 340, 341, 344, 346, 348, 350, 351) e
dellesercizio finanziario 1973 (capitoli corrispondenti), il presidente della
giunta o lassessore del settore, se delegato, sentita la giunta, è autorizzato
a concedere contributi integrativi rateali o in conto capitale, nella misura
percentuale prevista dai finanziamenti già assentiti ].
Art. 2(3) [Gli appalti indetti entro il 31 dicembre 1974 relativi alle
opere di cui al precedente art. 1 possono essere aggiudicati sin dalla prima
gara alla migliore offerta, anche se unica e anche se in aumento, salvo
approvazione da parte del presidente della giunta, sentito lufficio del genio
civile competente per territorio, nel caso di offerta di aumento]. (4)
Art. 3(5) [Per le opere oggetto della presente legge si applicano le norme
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 e
nella legge 1° novembre 1973, n. 774 e relativi decreti ministeriali di
attuazione, la materia di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici
e nella legge 12 gennaio 1974, n. 8 in materia di appalti di opere
pubbliche].
Art. 4(6) [I fondi che si renderanno disponibili in conseguenza della
mancata presentazione dei progetti entro i termini fissati dalle comunicazioni
di concessione dei contributi, eccezionalmente prorogati, potranno essere
utilizzati, nellambito dei relativi capitoli di bilancio, anche per le finalità
di cui al precedente art. 1].
Art. 5(7) [Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della
presente legge, valutati in L. 1.500.000.000 si farà fronte mediante istituzione
di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione per lesercizio 1974 e per gli esercizi successivi . (8)
Nel bilancio della Regione per il 1974 sono introdotte le
seguenti variazioni:
In diminuzione: |
Cap. 309. - Costruzione a cura della Regione di opere portuali e di quelle
edilizie in servizio della attività tecnica, amministrativa e pulizia dei porti.
Difesa di spiagge |
L. |
200.000.000 |
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Cap. 340. - Opere idrauliche e vie navigabili. Sistemazione in pianura dei
corsi dacqua |
L. |
100.000.000 |
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Cap. 320. - Alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni
vulcaniche. Consolidamento e trasferimento di abitati |
L. |
200.000.000 |
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Cap. 322. - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi della
legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974 |
L. |
1.000.000.000 |
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In aumento: |
Cap. 322-bis. - nuova istituzione. - interventi in materia di opere pubbliche
finanziate con i fondi di bilancio della Regione Puglia per gli esercizi
finanziari 1972 e 1973] |
Art. 6(9) [La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. ]
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