Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 35 Misure di protezione delle coste in attesa dell' approvazione del piano urbanistico territoriale.(1)
Art. 1 (2) (3) [Fino allapprovazione del
piano urbanistico territoriale della Regione Puglia di cui allart. 4 dello
statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei comuni
non provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione
approvati, allinterno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri
dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.
Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le
opere per le quali è necessaria la licenza di cui allart. 31 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché alle altre opere per
le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni].
Art. 2(4) [Sono ammesse deroghe limitatamente allesecuzione di opere
pubbliche di accesso al mare].
Art. 3(5) [Lautorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, è
accordata dal sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo
nulla-osta del presidente della Giunta regionale, e su proposta dellassessore
allurbanistica.]
Art. 4(6) [Nel caso di comuni provvisti di piano regolatore generale
approvato o di programma di fabbricazione approvato, fatta eccezione per le
opere pubbliche, ogni licenza per edificare allinterno del demanio marittimo ed
entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo e dal ciglio più elevato sul
mare, è subordinata, sino allapprovazione del piano urbanistico territoriale
della Regione allautorizzazione di piani di lottizzazione o piani
particolareggiati da parte della Regione medesima.]
Art. 5(7) [Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le
licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto,
decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori
prima dellentrata in vigore della presente legge e che le opere vengano
ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dellentrata in vigore
della presente legge.]
Art. 6(8) [Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme
previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni
irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite.]
Art. 7(9) [La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]
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