Anno 1974
Numero 35
Data 03/09/1974
Abrogato
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 28, Ediz. Straord. del 5 settembre 1974
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 35

Misure di protezione delle coste in attesa dell' approvazione del piano urbanistico territoriale.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

 (2) (3) 


[Fino allapprovazione del piano urbanistico territoriale della Regione Puglia di cui allart. 4 dello statuto e comunque nel limite di cinque anni, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, edificare nel territorio dei comuni non provvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, allinterno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal confine del demanio medesimo o dal ciglio più elevato sul mare.

Il divieto di cui al comma precedente si applica a tutte le opere per le quali è necessaria la licenza di cui allart. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, nonché alle altre opere per le quali non è necessario il rilascio di licenza ed ha la durata di cinque anni].  



(2) La validità della presente legge è prorogata di due anni, come disposto dalla l.r. 31 ottobre 1979, n. 66art. 19
(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(4) 


[Sono ammesse deroghe limitatamente allesecuzione di opere pubbliche di accesso al mare]. 



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(5) 


[Lautorizzazione in deroga, di cui al precedente articolo, è accordata dal sindaco, su conforme deliberazione del consiglio comunale, previo nulla-osta del presidente della Giunta regionale, e su proposta dellassessore allurbanistica.] 



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(6) 


[Nel caso di comuni provvisti di piano regolatore generale approvato o di programma di fabbricazione approvato, fatta eccezione per le opere pubbliche, ogni licenza per edificare allinterno del demanio marittimo ed entro una fascia di 300 metri dal demanio medesimo e dal ciglio più elevato sul mare, è subordinata, sino allapprovazione del piano urbanistico territoriale della Regione allautorizzazione di piani di lottizzazione o piani particolareggiati da parte della Regione medesima.] 



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5

(7) 


[Per effetto di quanto disposto dai precedenti articoli, le licenze di costruzione, relative alle opere interessate dal presente divieto, decadono, salvo che non siano stati legittimamente iniziati i relativi lavori prima dellentrata in vigore della presente legge e che le opere vengano ultimate, in ogni loro parte, entro un anno dalla data dellentrata in vigore della presente legge.]



(7) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

(8) 


[Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica vigente in merito alle costruzioni irregolarmente autorizzate o abusivamente eseguite.] 



(8) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 7

(9) 


[La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]



(9) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A