Legge Regionale 3 settembre 1974, n. 36 Celebrazione del 30° Anniversario della Liberazione.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia, componente
autonoma «nellUnità della Repubblica nata dalla Resistenza» (art. 1 dello
Statuto) promuove per il XXX anniversario della Liberazione (25 aprile 1975) un
programma di iniziative che esaltino il contributo dei pugliesi alla lotta per
il riscatto dalla tirannide fascista e consolidino le istituzioni democratiche
volute dalla Costituzione repubblicana.]
Art. 2(3) [Per la definizione e la realizzazione del programma di cui
allarticolo precedente è costituito un comitato presieduto dal presidente del
consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si
riconoscono negli ideali della Resistenza e dei C.L.N., delle associazioni
partigiane e combattentistiche, della A.N.P.P.I.A., della federazione C.G.I.L.,
C.I.S.L., U.I.L., degli enti locali e di altre forze sociali o culturali della
Regione.
Il comitato, che sarà composto da non più di 30 membri, sarà
nominato dal presidente del consiglio regionale sentito lufficio di presidenza
e durerà in carica fino al 31 dicembre 1975.
Il comitato avrà sede presso gli uffici della Regione e sarà da
questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari
necessari. ]
Art. 3(4) [Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo costituito di 9
membri, compresi il presidente ed un segretario.
Per lattuazione delle iniziative previste nel programma il
comitato può costituire delle commissioni, anche chiamando a farne parte membri
esterni.
Le commissioni sono sempre presiedute da un membro del
comitato. ]
Art. 4(5) [Il comitato riferisce sulla sua attività al consiglio regionale
mediante relazioni scritte da depositarsi presso la presidenza del consiglio
entro il 30 dicembre 1974, il 30 giugno 1975 e il 31 dicembre 1975.
Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su
richiesta di almeno cinque membri].
Art. 5(6) [Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa
complessiva di L. 50.000.000 di cui L. 20.000.000 nellesercizio 1974 e L.
30.000.000 nellesercizio finanziario 1975.
Nel bilancio di previsione della Regione per il 1974 sono
introdotte le seguenti variazioni:
Spesa |
Cap. 324/2. - Fondo per fronteggiare
provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in
diminuzione); |
L. |
20.000.000 |
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Cap. 6. - Compensi, onorari e
rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del Consiglio
regionale, convegni, indagini riconoscitive, studi e ricerche (in
aumento); |
L. |
20.000.000 |
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Lo stanziamento relativo al 1975 risulterà ricompreso nella
previsione di spesa di cui al cap. 6 dellesercizio medesimo.]
Art. 6(7) [La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dellart. 127, secondo comma, della Costituzione
e dellart. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. ]
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