Anno 1974
Numero 41
Data 13/12/1974
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 38, Ediz. Straord. del 17 dicembre 1974
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Nessun allegato

Legge Regionale 13 dicembre 1974, n. 41

Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del presidente, la giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 3.000.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria delleventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.] 




(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Le imprese titolari dellaffidamento precario dei sevizi di autolinea, potranno usufruire dellintervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dallassessore ai trasporti e informazione, i quali determineranno le risultanze delleffettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati allaccertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dellazienda affidataria, corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione, la giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dellassessore ai trasporti e informazioni, può deporre lerogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente commissione consiliare.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Allonere derivante dallattuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dellimporto di L. 3.000.000.000 mediante la utilizzazione del cap. 210 del bilancio 1974: Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee del bilancio 1974 con facoltà di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi successivi per gli oneri di competenza.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B