Legge Regionale 16 dicembre 1974, n. 43
Adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di pubblici servizi di autolinee.(1)
Art. 1(2)
[Al personale dipendente dalle imprese private concessionarie di
autolinee regionali retribuito con contratto ANAC viene attribuito un assegno
mensile netto di L. 40.000 (quarantamila) per le mensilità da luglio a dicembre
1974 e ratei per le mensilità aggiuntive, da valere quale acconto
sulladeguamento del trattamento economico di prossima approvazione.
Per lerogazione dellassegno mensile e per gli adempimenti
contributivi corrispondenti, la Regione Puglia metterà a disposizione delle
singole imprese concessionarie le somme occorrenti sulla base di apposita
documentazione stabilita dallassessorato ai trasporti. ]