Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 44 Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalita' di cui all' art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente « Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica.(1)
Art. 1(2) [Per le finalità di cui
allart. 1 della legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16, concernente «Adeguamento della
legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione
e lo sviluppo, della ricettività alberghiera e turistica», è autorizzato,
nellanno finanziario 1974, un ulteriore impegno di spesa di L. 800.000.000.]
Art. 2(3) [Allonere derivante dallapplicazione della presente legge si
provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800.000.000 iscritto
al cap. 297 «Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature
ricettive (art. 20, n. 3, della legge 12 marzo 1968, n. 326)» dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per lesercizio 1974.
Le somme stanziate, se non utilizzate nellesercizio
finanziario 1974, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi,
possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.]
Art. 3(4) [Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità
previste dallart. 2 della citata legge
regionale 4 luglio 1973, n. 16.]
Art. 4(5) [La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dellart. 127 della Costituzione e 60 dello
statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.]
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