Anno 1974
Numero 8
Data 25/01/1974
Abrogato
Materia Servizio farmaceutico e veterinario;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 4, Ediz. Straord. del 26 gennaio 1974
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Legge Regionale 25 gennaio 1974, n. 8

Interventi per l' adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate.(1) 


(1) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 1

(2) 


   [La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consorziali nonché per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate fino alla ristrutturazione, con legge regionale dei servizi veterinari. ]



(2) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 2

(3) 


[In particolare i contributi possono essere corrisposti sulla spesa:

a) per lacquisto di attrezzature e di materiale igienico-sanitario necessario ad assicurare lidoneo svolgimento dei servizi di profilassi zooiatrica e per la lotta contro le zoonosi;

b) per lacquisto di impianti mobili destinati per la disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali nonché per lacquisto dei materiali disinfettanti e disinfestanti;

c) per il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature dei canili comunali e consorziali;

d) per lacquisto, il potenziamento e lammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico-sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per lincenerimento e la distruzione di materiali patologici o di carni e di altri prodotti di origine animale, non idonei al consumo alimentare;

e) per limpianto e lattrezzatura dei laboratori per le ricerche microbiologiche ed istologiche presso i macelli dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici più importanti per numero di macellazioni;

f) per lacquisto dello strumentario e del materiale necessario per il prelevamento di campioni da inviare ai laboratori specializzati;

g) per lesecuzione delle campagne profilattiche;

h) per lassicurazione dei veterinari comunali e consorziali e del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmettibili dagli animali]. 



(3) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 3

(4) 


[Sono esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e stanno realizzando nuovi macelli, per i quali hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 1° marzo 1968, n. 217, per quanto riguarda anche la realizzazione delle attrezzature dei servizi igienico-sanitari e limpianto dei laboratori.

Sono altresì esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni i cui macelli pubblici sono destinati ad essere chiusi e sostituiti con nuovi impianti, o, a motivo dellinidoneità della loro ubicazione o perché le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non sia ritenuta conveniente dallassessorato regionale alla sanità]. 



(4) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 4

(5) 


[Le domande per la concessione dei contributi previsti dallart. 2 devono essere presentate con il piano annuale degli interventi dai comuni e consorzi di comuni entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Giunta regionale predispone entro il successivo mese di aprile un piano regionale di interventi, da sottoporre al parere della competente commissione consiliare, prima della approvazione definitiva di parte della Giunta medesima]. 



(5) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 5

(6) 


[Lattuazione del piano di interventi previsto dallarticolo precedente è demandata allassessorato regionale alla sanità che effettua altresì il controllo delle iniziative e degli acquisti finanziari ai sensi della precedente legge, tramite gli uffici del veterinario provinciale e altri organi tecnici periferici della Regione]. 



(6) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 6

(7) 


[Per lanno 1973 i termini previsti dal primo e secondo comma del precedente art. 4 sono rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel «Bollettino Ufficiale» della Regione].  



(7) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 7

(8) 


[La spesa prevista dalla presente legge per lanno 1973 calcolata in L. 433.000.000 farà carico al cap. 134 «Sussidi ai comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinari e disagiate» del bilancio di previsione dellesercizio finanziario per il 1973.

Lattuale dotazione del cap. n. 134 è aumentata di lire 400.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 230 del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973, n. 10.

La somma di L. 413.000.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso dellesercizio finanziario per il 1974]. 



(8) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 8

(9) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto]



(9) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70


Art. 9

(10) 


[La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione]


(10) La presente legge è stata abrogata dalla l.r. 13 agosto 1998, n. 28art.2 allegato A, n. 70