Regolamento Regionale 18 luglio 1974, n. 2 Attuazione della legge regionale del 3 marzo 1973, n. 6.(1)
(1) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 – Art. 1(2) [La somma concessa dalla Regione al
Comuni e Consorzi di Comuni, sotto forma di contributi una tantum, per la
costruzione degli asili nido, o riattamento di immobili, ammessi al
finanziamento, è di lire 40.000.000, per ogni unità da realizzarsi.
Qualora le previsioni economiche del progetto dellopera
superino la somma di cui al precedente capoverso, la Regione, oltre al
contributo di 40.000.000, può concedere un contributo integrativo, tenendo conto
del numero degli asili nido che annualmente vengono costruiti con contributo
dello Stato, nonchè della somma che annualmente viene messa a disposizione nel
Bilancio della Regione, ad integrazione dellintervento statale.
Tale contributo integrativo viene determinato dalla Giunta
regionale, mentre resta a totale carico del Comune il finanziamento
dell’ulteriore somma residua necessaria per la realizzazione dell’opera nella
sua interezza.
I contributi integrativi a carico della Regione, eccedenti
i primi 40.000.000, saranno stanziati sul Cap. 320 del Bilancio regionale.]
(2) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 2(3) (4) [Il contributo concesso dalla Giunta
regionale può riferirsi a tutte le spese necessarie per la realizzazione
dellopera quali: acquisizione aree, lavori, arredamento, sistemazioni esterne,
allacciamento ai pubblici servizi, progettazione e direzione lavori.
Laliquota ammessa per. spese generali sarà pari a quella
prevista dalla vigente tariffa professionale ingegneri e architetti secondo gli
dici relativi alla classe I cat. b.]
(3) Articolo abrogato dall'art. 29 della l.r.12
agosto 1978, n. 37 “Norme in materia di lavori pubblici”.(4) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 3(5) [Ai sensi dellart. 5 della legge 3
marzo 1973, n. 6 i contributi saranno erogati ai Comuni interessati, fino alla
concorrenza del 90% della somma da concedere, in quote relative allo stato
davanzamento dei lavori e sulla base di certificati di pagamento vistati
dallUfficio del Genio Civile e attestanti che le quote proposte trovano
riscontro nello stato di avanzamento del lavori nei patti contrattuali nelle
modalità fissate dal Capitolato dAppalto, e nelle previsioni dei progetti
approvati.
La rata di saldo, pari al restante 10% del contributo sarà
erogata a seguito dellapprovazione del certificato di collaudo dei lavori
alluopo disposto dalla Regione.]
(5) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 4(6) [Entro 90 giorni dallavvenuta
comunicazione di finanziamento i Comuni o loro Consorzi devono inoltrare alla
Regione, tramite lUfficio del Genio Civile, il progetto esecutivo
dellopera.
Il progetto corredato, dalla delibera consiliare di
approvazione e di impegno del finanziamento delleventuale maggiore spesa
eccedente il contributo concesso dalla Regione e per la realizzazione
dellintera opera dovrà essere completo di tutti gli elaborati tecnici ed
amministrativi necessari per lappalto e la realizzazione dellopera.]
(6) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 5(7) [Il decreto di approvazione del
progetto e di concessione del contributo sarà emanato dal Presidente della
Giunta regionale, previo parere tecnico di apposita commissione regionale cosi
costituita:
1) dallIng. Dirigente dellUfficio provinciale del Genio
Civile; 2) da un ingegnere o architetto dellUfficio Urbanistico
regionale o dallAssessore allUrbanistica e LL.PP.; 3) da un ingegnere, esperto e funzionario dellEnte
Regione, esperto in edilizia sociale, nominato dallAssessore regionale
allUrbanistica e LL.PP.; 4) da un funzionario dellEnte Regione, nominato
dallAssessore regionale ai Servizi Sociali; 5) da un funzionario dellEnte Regione, nominato
dallAssessore regionale agli Enti locali; 6) da un funzionario della Regione nominato dallAssessore
regionale alla Sanità.
Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma
precedente saranno svolte da un funzionario dellAssessorato all’Urbanistica e
LL.PP.]
(7) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 6(8) [Qualora le aree prescelte per la
realizzazione degli asili nido non siano già vincolate ad uso pubblico per
servizi dagli strumenti urbanistici, anche semplicemente adottati, la
dichiarazione di idoneità viene rilasciata dalla Commissione regionale di cui
all art. precedente.
La stessa Commissione esprime altresì parere per lutilizzo
di edifici esistenti come previsto dallart., 9 ultimo comma della legge.]
(8) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 7(9) [Con la formale concessione del
contributo a carico della Regione e lapprovazione del progetto, può essere
esperita la gara dappalto per l’esecuzione del lavori.
Per laggiudicazione dei lavori e lesecuzione dellopera i
Comuni devono rispettare le norme che potranno essere emanate dalla Regione per
lesecuzione delle opere di competenza regionale o, in mancanza di queste, le
norme che regolano lesecuzione delle opere pubbliche di competenza dello
Stato.]
(9) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 8(10) [Per la
realizzazione delle opere sono ammessi sistemi costruttivi industrializzati
anche mediante limpiego delle varie tecniche e metodi della
prefabbricazione.
In tal caso allaffidamento dei lavori dovrà provvedersi
mediante appalto concorso da bandire su preventivo di spesa e disciplinare
lappalto preventivamente approvato dalla Commissione di cui allart. 5.]
(10) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 9(11) [Il collaudo delle opere è disposto, anche nel corso
dei lavori dallAssessore regionale allUrbanistica e LL.PP.]
(11) Implicitamente abrogato dalla l.r.
4 settembre 1979, n. 62 “Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n.
891 – Interventi per gli asili-nido”, e nuovamente abrogato dall’art.2
della l.r.
13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. D 12 –
Art. 10(12) (13) [Al fine di migliorare la qualificazione degli
asili nido e i criteri di progettazione secondo quanto previsto dallart.
12
sulla legge
regionale 15 febbraio 1973, n. 6, lAssessore allUrbanistica e
LL.PP. di concerto con gli Assessori ai Servizi Sociali ed alla Sanità potrà
emanare norme tecniche sugli stanziamenti edilizi.]
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