Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 62 Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili - nido.(1)
Art. 1Campo di applicazione della legge. La legge 29 novembre 1977, n. 891 si
applica nella Regione con losservanza delle disposizioni contenute nella
presente legge.
Art. 2Finalità. La Regione si propone lobiettivo di attivare
nel biennio 1979-1980 gli asili-nido programmati in attuazione della legge 6
dicembre 1971, n. 1044 e della legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6.
Inoltre si propone di garantire il servizio
sociale di assistenza alla prima infanzia attraverso gli asili-nido assicurando
ai comuni congrui mezzi per la gestione degli stessi.
Art. 3Contributi per investimenti. La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ridetermina, sulla base dello stato di attuazione e delle
effettive esigenze, il piano quinquennale degli asili-nido già finanziato ai
sensi della legge 8 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 3 marzo 1973,
n. 8. A tal fine revoca i contributi assegnati ai
sensi delle leggi surrichiamate e concede, sulla base delle scelte operate col
nuovo piano, contributi una tantum in conto capitale, sino alla concorrenza
della spesa necessaria per la costruzione, completamento, riattamento, impianto
ed arredamento.
I contributi in conto capitale di cui al comma
precedente sono accreditati, con le modalità stabilite dallart. 9 della legge
regionale 12 agosto 1978, n. 37. (2)
(2) La l.r. 37/78 è stata abrogata e sostituita dalla l.r. 27/85.
Art. 4Delimitazione dellambito dei contributi da
revocare. Sono revocabili i contributi di cui alla
legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e alla legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, assegnati con riferimento al piano
quinquennale degli asili-nido per gli anni 1972-1976, per lutilizzazione dei
quali i comuni, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano
ancora provveduto ad approvare con formale provvedimento il relativo progetto
esecutivo.
Art. 5Variazione al bilancio ed utilizzazione di
fondi. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare
al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1979 le variazioni
contabili necessarie e ad utilizzare i maggiori fondi rivenienti dalla revoca
dei contributi di cui allarticolo precedente, per le medesime finalità di cui
allart. 3.
Art. 6Asili esclusi dai benefici. Non sono ammessi ai benefici previsti dallart.
3 gli asili-nido per i quali i comuni abbiano fruito, per la totale copertura
della spesa, di ulteriori contributi, concessi dalla Regione, ai sensi della
legge regionale 5 febbraio 1975, n. 17; della legge
regionale 21 gennaio 1974, n. 2; della legge regionale 12 agosto
1978, n. 37 e legge 16 ottobre 1975, n. 492 o da altri Enti pubblici
o privati, salvo la maggiore spesa derivante dalla esecuzione di varianti
indispensabili per il funzionamento degli asili-nido.
Art. 7Accertamenti. LAssessorato regionale ai Servizi sociali, in
collaborazione con lAssessorato ai Lavori pubblici, procede allaccertamento
delle condizioni stabilite dallart. 4 ai fini degli adempimenti della Giunta
regionale.
Art. 8Contributi per gestione e
funzionamento. Per le finalità previste dallultimo comma
dellart. 2 della presente legge, la Giunta regionale concede ai comuni
contributi annuali per la gestione, per il funzionamento e la manutenzione di
asili-nido comunali, con preferenza per quelli costruiti ai sensi della legge
6 dicembre 1971, n. 1044.
La Giunta regionale stabilisce di anno in anno
la misura del contributo di cui al comma precedente, tenuto conto:
a) delleffettivo costo di gestione e di
manutenzione degli asili-nido funzionanti nellanno;
b) delle condizioni socio-economiche locali.
Art. 9Termine presentazione domanda. Entro il termine perentorio del 30 settembre di
ogni anno i comuni presentano allAssessorato ai Servizi sociali domanda di
contributo per le finalità di cui allarticolo precedente.
Le richieste devono essere corredate dalla
seguente documentazione:
1) consuntivo di gestione riferito allesercizio
precedente a quello in corso regolarmente approvato dal Consiglio comunale;
2) relazione previsionale del costo di gestione.
Per lesercizio in corso, le istanze corredate
dalla relazione previsionale del costo di gestione e dallattestazione del
Sindaco sulleffettivo funzionamento dellasilo-nido, devono pervenire
allAssessorato regionale ai servizi sociali, entro 15 giorni dallentrata in
vigore della presente legge.
Art. 10Utilizzazione personale ex O.N.M.I. ed altro
personale comunale.(3) I comuni, per il Funzionamento degli asili-nido costruiti ai sensi della
legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, devono utilizzare in via prioritaria,
nel rispetto della professionalità di ciascuno, il personale eccedente le
esigenze funzionali degli asili ex O.N.M.I., nonché altro personale comunale in
possesso dei titoli di studio
Art. 11Modalità dassunzione del
personale. Alla copertura del posti risultanti disponibili,
dopo gli adempimenti di cui allarticolo precedente, i comuni provvedono
mediante pubblico concorso per titoli ed esame, con la osservanza della
normativa vigente.
Art. 12Corsi di perfezionamento del
personale. La Regione istituisce annualmente, ai sensi
dellart. 2 lett. b) della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54, corsi di perfezionamento e di
aggiornamento per il personale tecnico in servizio presso gli asili-nido
comunali.
Art. 13Vigilanza della Regione. LAssessorato regionale ai Servizi sociali
vigila sul regolare funzionamento degli asili-nido della Regione ed assume
iniziative idonee, da sottoporre alla Giunta regionale, per la promozione della
politica sociale di assistenza allinfanzia.
Su proposta dellAssessore al ramo e sulla base
di relazione ispettiva del coordinatore del settore e dellufficio preposti, la
Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari nellipotesi di reiterate
violazioni di norme di legge.
Art. 14La legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, viene modificata ed integrata dalla
presente legge. (4)
Art. 15Agli oneri derivanti dallapplicazione della
presente legge, dellimporto di L. 5.666.251.765, si provvede come segue: 1) per L. 1.346.391.200 già previste sul cap.
407 - parte II Spesa - Fondo regionale per contributi di gestione e di
asili-nido ai comuni e consorzi di comuni - legge
regionale 3 marzo 1973, n. 6, art. 7 del bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 1979; 2) per L. 4.319.860.565, mediante la seguente
variazione allo stesso bilancio 1979:
Parte I - Entrata |
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Stanziamento competenza |
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Stanziamento cassa |
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Variazioni in aumento: |
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Cap. 29. - Assegnazione per riparto del fondo per la costruzione, riattamento
e impianto di asili-nido (articolo 2, legge 6 dicembre |
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1971, n. 1044 - decreto ministeriale 5 dicembre 1978) |
4.319.860.565 |
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4.319.860.565 |
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Parte II - Spesa |
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Variazione in aumento: |
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Cap. 407. - Fondo regionale per contributi di gestione e asili-nido ai comuni
e consorzi di comuni (legge regionale 3 |
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marzo 1973, n. 6, art. 7) |
4.319.860.565 |
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4.319.860.565 |
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| Per lanno finanziario 1980, per le finalità di
cui allart. 4, e per gli anni 1980 e seguenti per le finalità di cui allart.
8, si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio, con lutilizzazione di
fondi di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891 e regionali.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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