Legge Regionale 25 gennaio 1975, n. 14 Erogazione di contributi straordinari per l' anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.(1)
Art. 1(2) [Alle imprese private in
quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici
servizi di linea ordinaria per viaggiatori nellanno 1974, possono essere
accordati contributi dalla Regione.
Tali contributi verranno erogati per ciascuna
impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di
gran turismo concesse allimpresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.]
Art. 2(3) [I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la
loro misura massima è fissata in L. 120 per autobus-km per le ditte che hanno
fino a 50 dipendenti, in L. 110 per autobus-km per le ditte che hanno oltre 50
dipendenti.
Nella graduazione della misura del contributo si
terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti
trasportati a tariffa preferenziale.
Sono escluse dal contributo le imprese che non
abbiano assicurato la norma efficienza del servizio e quelle che non abbiano
rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi
sociali]
Art. 3(4) [Ai fini della determinazione dei contributi,
vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le
condizioni e le modalità per lassegnazione dei contributi e di eventuali
acconti nella misura massima di L. 30 al km saranno stabilite con deliberazione
della Giunta, sentita la competente commissione consiliare permanente, secondo i
criteri sopra espressi ]
Art. 4(5) [Per lerogazione dei contributi è autorizzata
la spesa di L. 1.000.000.000]
Art. 5(6) [Allonere di L. 1.000.000.000 derivante
dallattuazione della presente legge, per lanno finanziario 1974, si provvede
utilizzando le disponibilità del cap. 209 dello stato di previsione della spesa
di bilancio per lanno finanziario medesimo.
La competenza della spesa è a carico
dellesercizio in cui la presente legge sarà perfezionata. ]
Art. 6(7) [La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto
regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione]
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