Anno 1975
Numero 20
Data 05/02/1975
Abrogato
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, Ediz. Straord. del 12 febbraio 1975
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Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 20

Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[Il contributo annuo spettante ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dellart. 6 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21, per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui allart. 4 della stessa legge è fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata a L. 250.000 per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata dai cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade che ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunità montane.

Tale contributo non potrà comunque superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta. ]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Il contributo di cui al precedente art. 1 decorre dal 1° gennaio dellanno successivo con riferimento alla data del provvedimento di classificazione emanato dal Presidente della Giunta regionale.

Esso verrà erogato di norma in unica soluzione, sulla base del consuntivo delle spese sostenute nel corso dellanno solare e della deliberazione del Consiglio comunale che liquida le spese stesse.

È ammessa tuttavia la corresponsione durante lanno solare di acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70% delle spese frattanto sostenute, debitamente documentate e liquidate.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(4) 


[In aggiunta ai contributi previsti dallart. 1 della presente legge, possono essere concessi contributi sino al 70% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale e ladeguamento, anche con varianti, rettifiche ed ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui allart. 4 della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.

La concessione dei contributi di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.

Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti previsti dalla presente legge sono esecutive ai sensi dellart. 130 della Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere né ulteriore approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici . ]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(5) 


[I contributi di cui al precedente articolo sono erogati su richiesta motivata delle amministrazioni interessate, con decreto del Presidente della Regione, in esecuzione di deliberazione della Giunta adottata nei limiti dellapposito stanziamento previsto dal bilancio. ]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5

(6) 


[I Comuni e gli Uffici provinciali del Genio civile sono tenuti a compilare ed aggiornare, annualmente, appositi elenchi descrittivi delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

(7) 


[Agli oneri derivanti dallattuazione di quanto disposto allart. 1 della presente legge si farà fronte mediante lintroduzione nel bilancio della Regione per lesercizio 1975 e per quelli successivi, di apposito capitolo Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane con una spesa annua di L. 1.200.000.000.

Per le finalità di cui allart. 3 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000 ripartite in parti uguali negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con lintroduzione nel bilancio della Regione di apposito capitolo Contributi per la sistemazione generale e ladeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane. ]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 7

(8) 


[La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione .]

(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A