Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 20 Determinazione dei contributi da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974, n. 21.(1)
Art. 1(2) [Il contributo annuo spettante
ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni costituiti ai sensi dellart. 6 della
legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21, per la manutenzione ordinaria
delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui allart. 4
della stessa legge è fissato nella misura di L. 200.000 per chilometro, elevata
a L. 250.000 per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata
dai cigli esterni delle banchine, maggiore di m. 5,00, ovvero nel caso di strade
che ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunità montane.
Tale contributo non potrà comunque superare il 70% della spesa
effettivamente sostenuta. ]
Art. 2(3) [Il contributo di cui al precedente art. 1 decorre dal 1°
gennaio dellanno successivo con riferimento alla data del provvedimento di
classificazione emanato dal Presidente della Giunta regionale.
Esso verrà erogato di norma in unica soluzione, sulla base del
consuntivo delle spese sostenute nel corso dellanno solare e della
deliberazione del Consiglio comunale che liquida le spese stesse.
È ammessa tuttavia la corresponsione durante lanno solare di
acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70% delle spese frattanto
sostenute, debitamente documentate e liquidate.]
Art. 3(4) [In aggiunta ai contributi previsti dallart. 1 della presente
legge, possono essere concessi contributi sino al 70% della spesa riconosciuta
necessaria per la sistemazione generale e ladeguamento, anche con varianti,
rettifiche ed ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale
extra-urbane di cui allart. 4 della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21.
La concessione dei contributi di cui al precedente comma
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle
opere relative, a tutti gli effetti di legge.
Le deliberazioni degli enti locali di approvazione dei progetti
previsti dalla presente legge sono esecutive ai sensi dellart. 130 della
Costituzione. Sui progetti non è richiesto alcun parere né ulteriore
approvazione da parte della Regione e dei suoi uffici . ]
Art. 4(5) [I contributi di cui al precedente articolo sono erogati su
richiesta motivata delle amministrazioni interessate, con decreto del Presidente
della Regione, in esecuzione di deliberazione della Giunta adottata nei limiti
dellapposito stanziamento previsto dal bilancio. ]
Art. 5(6) [I Comuni e gli Uffici provinciali del Genio civile sono tenuti
a compilare ed aggiornare, annualmente, appositi elenchi descrittivi delle
strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane ai sensi della legge
regionale 4 luglio 1974, n. 21. ]
Art. 6(7) [Agli oneri derivanti dallattuazione di quanto disposto
allart. 1 della presente legge si farà fronte mediante lintroduzione nel
bilancio della Regione per lesercizio 1975 e per quelli successivi, di apposito
capitolo Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di
interesse comunale extra urbane con una spesa annua di L. 1.200.000.000.
Per le finalità di cui allart. 3 della presente legge è
autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000 ripartite in parti uguali
negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con lintroduzione nel bilancio
della Regione di apposito capitolo Contributi per la sistemazione generale e
ladeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra urbane. ]
Art. 7(8) [La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto,
ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione .]
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