Anno 1975
Numero 21
Data 05/02/1975
Abrogato
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, Ediz. Straord. del 12 febbraio 1975
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Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 21

Istituzione di un Comitato per il coordinamento della attivita' degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attivita' degli Enti ospedalieri.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

Istituzione del comitato.(2) 


[E istituito un comitato regionale per il coordinamento dellattività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con lattività degli enti ospedalieri, ai sensi dellart. 20 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. ]




(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

Compiti del comitato.(3) 


[Sono compiti del comitato:

a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento dellattività degli enti mutualistici con lattività degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;

b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nellambito del territorio regionale;

c) esaminare lo stato e la distribuzione nonché, lattività dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini dellattuazione di programmi regionali di interventi sanitari;

d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui allart. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché agli enti previdenziali di deliberare listituzione di nuove strutture o servizi sanitari;

e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui allart. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché, agli enti previdenziali di deliberare lassunzione di personale sanitario;

f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui allart. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutualistici nonché, degli altri enti pubblici operanti nel settore dellassistenza sanitaria, da comandarsi presso la Regione Puglia;

g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanità pubblica, gli venga sottoposta. ]



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

Composizione del comitato.(4) 


[Il comitato è composto da:

a) lassessore alla sanità della Regione Puglia, che lo presiede;

b) tre componenti del consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) sette membri in rappresentanza degli enti locali di cui cinque nominati dalla segreteria regionale dellA.N.C.I., in modo che sia assicurata la rappresentanza della minoranza, e due dalla presidenza regionale dellU.P.I.;

d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti dei servizi sanitari ospedalieri e di base;

e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti:

I.N.A.M., I.N.A.D.E.L., E.N.P.A.S. ed E.N.P.D.E.P.;

f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;

g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi, designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;

h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria designati dalla Giunta regionale su proposta dellassessore alla sanità;

i) un rappresentante dellA.N.E.A. regionale. ]



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

Durata del comitato.(5) 


[Il comitato dura in carica fino allentrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica lattività del comitato. ]



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5

Ufficio di segreteria.(6) 


[Presso lassessorato alla sanità della Regione è istituito lufficio di segreteria tecnica del comitato di coordinamento.

La direzione dellufficio suddetto è affidata ad un funzionario della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete lindennità di coordinamento di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma è designato dalla Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio.] 



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

Indennità per i componenti del comitato.(7) 


[Ai componenti il comitato competono le indennità ed i trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina regionale.] 



(7) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 7

Oneri finanziari.(8) 


[Gli oneri finanziari derivanti dallattuazione della presente legge sono a carico del fondo regionale per lassistenza ospedaliera.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanzia le somme destinate alla gestione dei servizi di erogazione dellassistenza ospedaliera. ]



(8) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 8

Dichiarazione di urgenza della presente legge.(9) 


[La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dellart. 127, comma secondo, della Costituzione e dellart. 60 dello statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione]



(9) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A