Legge Regionale 5 febbraio 1975, n. 21 Istituzione di un Comitato per il coordinamento della attivita' degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l' attivita' degli Enti ospedalieri.(1)
Art. 1Istituzione del comitato.(2) [E istituito un comitato
regionale per il coordinamento dellattività degli enti mutualistici dei
lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con
lattività degli enti ospedalieri, ai sensi dellart. 20 della legge 17
agosto 1974, n. 386.
Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale. ]
Art. 2Compiti del comitato.(3) [Sono compiti del comitato:
a) predisporre gli indirizzi generali per il coordinamento
dellattività degli enti mutualistici con lattività degli enti ospedalieri, in
attuazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il
miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nellambito del
territorio regionale;
c) esaminare lo stato e la distribuzione nonché, lattività dei
presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per
la loro utilizzazione ai fini dellattuazione di programmi regionali di
interventi sanitari;
d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui allart. 8,
comma terzo, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga
al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché agli enti
previdenziali di deliberare listituzione di nuove strutture o servizi sanitari;
e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui allart. 8,
comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla richiesta di deroga
al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonché, agli enti
previdenziali di deliberare lassunzione di personale sanitario;
f) esprimere parere, ai fini del concerto di cui allart.
19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, sulla determinazione
dei contingenti di personale degli enti mutualistici nonché, degli altri enti
pubblici operanti nel settore dellassistenza sanitaria, da comandarsi presso la
Regione Puglia;
g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di
sanità pubblica, gli venga sottoposta. ]
Art. 3Composizione del comitato.(4) [Il comitato è composto da:
a) lassessore alla sanità della Regione Puglia, che lo
presiede;
b) tre componenti del consiglio regionale di cui uno in
rappresentanza della minoranza;
c) sette membri in rappresentanza degli enti locali di cui
cinque nominati dalla segreteria regionale dellA.N.C.I., in modo che sia
assicurata la rappresentanza della minoranza, e due dalla presidenza regionale
dellU.P.I.;
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti
dei servizi sanitari ospedalieri e di base;
e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza
nazionale, di ciascuno dei seguenti istituti ed enti:
I.N.A.M., I.N.A.D.E.L., E.N.P.A.S. ed E.N.P.D.E.P.;
f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi
organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei
lavoratori autonomi pugliesi;
g) quattro rappresentanti degli enti ospedalieri pugliesi,
designati dalla Giunta regionale, dei quali due in rappresentanza degli enti
ospedalieri di zona, uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali
provinciali ed uno in rappresentanza degli enti ospedalieri generali regionali;
h) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria
designati dalla Giunta regionale su proposta dellassessore alla sanità;
i) un rappresentante dellA.N.E.A. regionale. ]
Art. 4Durata del comitato.(5) [Il comitato dura in carica fino allentrata in vigore della
riforma sanitaria.
La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non
pregiudica lattività del comitato. ]
Art. 5Ufficio di segreteria.(6) [Presso lassessorato alla sanità della Regione è istituito
lufficio di segreteria tecnica del comitato di coordinamento.
La direzione dellufficio suddetto è affidata ad un funzionario
della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale
compete lindennità di coordinamento di ufficio.
Il funzionario di cui al precedente comma è designato dalla
Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di
ufficio.]
Art. 6Indennità per i componenti del comitato.(7) [Ai componenti il comitato competono le indennità ed i
trattamenti come stabiliti nella legge regionale recante norme per la
corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle commissioni di nomina
regionale.]
Art. 7Oneri finanziari.(8) [Gli oneri finanziari derivanti dallattuazione della presente
legge sono a carico del fondo regionale per lassistenza ospedaliera.
Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da
istituire, che stanzia le somme destinate alla gestione dei servizi di
erogazione dellassistenza ospedaliera. ]
Art. 8Dichiarazione di urgenza della presente
legge.(9) [La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e
per gli effetti dellart. 127, comma secondo, della Costituzione e dellart. 60
dello statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione] .
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