Legge Regionale 24 marzo 1975, n. 27 Norme per la corresponsione delle indennita' dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale.(1)
Art. 1(2) [Al presidente ed ai
componenti delle commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di
presenza in ragione di L. 5.000 per ogni giornata di seduta. Al segretario della commissione è dovuta lindennità in ragione
di L. 5.000 per ogni giornata di seduta.
Lindennità di cui ai commi precedenti non compete ai
dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali nei confronti dei
quali, in virtù di provvedimenti legislativi, risulti applicata
lonnicomprensività del trattamento economico.]
Art. 2(3) [Ai componenti delle commissioni che risiedono fuori del
capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto
dallart. 3 della legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23.
Ai fini dellapplicazione della predetta legge i componenti
delle commissioni estranei allamministrazione statale, regionale e degli altri
enti locali sono equiparati ai coordinatori di settore in servizio presso la
Regione.
È inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del capoluogo
della Regione il rimborso spese di viaggio ai sensi del citato art. 3 della
legge
regionale 18 luglio 1974, n. 23.
In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma,
ai componenti delle commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto
sarà liquidata la somma di L. 40 a chilometro.]
Art. 3(4) [Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge,
prevista per il 1974 in L. 50.000.000, si farà fronte con le disponibilità di
cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio
1974:
Cap. 30 - Spese per il funzionamento di consigli comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
L. |
20.000.000 |
Cap. 58 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
» |
2.000.000 |
Cap. 65 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
» |
400.000 |
Cap. 105 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
» |
5.000.000 |
Cap. 162 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
» |
2.000.000 |
Cap. 184 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
» |
500.000 |
Cap. 197 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
» |
10.000.000 |
Cap. 213 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
» |
5.335.000 |
Cap. 222 - Spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di
spese, ai componenti estranei allamministrazione regionale (spesa
obbligatoria) |
» |
600.000 |
Cap. 246 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine |
» |
4.165.000 |
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Totale |
L. |
50.000.000 |
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La competenza della spesa medesima è a carico dellesercizio
finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.
Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con
stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti previsti dal primo comma del
presente articolo.
La Giunta regionale è autorizzata per gli anni successivi a
provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze di
spesa prelevando le somme occorrenti dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie e dordine. ]
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