Anno 1975
Numero 3
Data 08/01/1975
Abrogato No
Materia Sport - Tempo libero;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 10 gennaio 1975, n. 1.
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Legge Regionale 8 gennaio 1975, n. 3

Istituzione del Comitato regionale per lo sport.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 32/78, art. 19


Art. 1

(2) 


[È istituito il Comitato regionale per lo sport, in aderenza ai principi dellart. 13 dello Statuto.

Il Comitato è lorgano della consultazione della Regione con i rappresentanti delle comunità locali, degli enti e delle associazioni che operano per la promozione dellattività sportiva.]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 2

(3) 


[Compiti del Comitato sono:

a) esprimere pareri sui progetti di programmazione avente ad oggetto il tempo libero e la pratica sportiva;

b) predisporre piani di intervento che perseguano la funzione educativa, sanitaria e sociale dello sport.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 3

(4) 


[Il Comitato è composto da:

Assessore regionale al turismo, spettacolo, sport, o suo delegato che lo presiede;

Assessori regionali agli enti locali e programmazione, allistruzione, allurbanistica, alla sanità;

tre Consiglieri regionali, di cui uno di rappresentanza della minoranza;

tre esperti designati dalla giunta regionale su proposta dellassessore al turismo, spettacolo, sport;

cinque rappresentanti dei comuni designati dallA.N.C.I. pugliese;

un rappresentante delle province designato dallunione delle province pugliesi;

un rappresentante per ciascuna delle associazioni ed enti del tempo libero e di propaganda e promozione sportiva che agiscono nella Regione: E.N.A.L., E.N.D.A.S., A.R.C.I.U.I.S.P., A.I.C.S., C.S.I., L.I.B.E.R.T.A.S.;

il delegato regionale del C.O.N.I.;

il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato;

il rappresentante regionale della federazione medici sportivi;

i rappresentanti delle federazioni di sport strutturate a carattere regionale;

tre rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19


Art. 4

(5) 


[Alla nomina dei componenti il Comitato, provvede, con proprio decreto il Presidente della Regione in base alle designazioni effettuate.

I componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale.

Il Comitato si riunisce una volta ogni quadrimestre ed ogni volta che il presidente lo ritenga necessario.

Funge da segretario un funzionario dellAssessorato allo sport.]

 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 32/78art. 19