Legge Regionale 21 luglio 1978, n. 32 Istituzione del servizio sociale regionale per le attività motorie e sportive.(1)
Art. 1(Premessa)(•) [La Regione Puglia, in
attuazione delle finalità dell art. 13 dello Statuto, considera lo sport un
servizio sociale di primaria importanza, nell ambito del sano impiego del tempo
libero, per la formazione dell uomo e del cittadino.]
Art. 2(Finalità della
legge) (•) [La Regione, per contribuire a
rendere effettivo tale servizio sociale, con le modalità previste dalla
presente legge e nellambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione allart. 56 del DPR n. 616 del 24- 7- 1977,
promuove la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, la istituzione
di servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione
e qualificazione degli operatori socio – sanitari in campo
sportivo.
La Regione promuove ed agevola
altresì ogni attività ed iniziativa tendente ad avviare, incrementare e
consolidare la pratica sportiva di massa e l associazionismo sportivo
democratico.]
Art. 3(Comitato regionale -
Composizione) (•) [E istituito il Comitato
regionale dello sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti
organi regionali, per lattuazione dei compiti previsti dallart. 2 della
presente legge.
Il Comitato è composto
da:
a) il membro della Giunta
preposto alla materia che lo presiede;
b) tre Consiglieri regionali
eletti dal Consiglio con voto limitato ad un solo
nominativo;
c) un rappresentante per
ciascuna delle cinque amministrazioni provinciali della
Puglia;
d) un rappresentante per
ciascuno dei cinque Comuni capoluoghi di provincia della
Regione;
e) sei rappresentanti degli
altri Comuni della Regione designati dall ANCI pugliese, garantendo la presenza
paritaria dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 e i
30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000 abitanti;
f) il delegato regionale e i
cinque Presidenti provinciali del CONI;
g) i coordinatori provinciali
dell educazione fisica e sportiva dei Provveditori agli
Studi;
h) dieci rappresentanti di Enti
di promozione sportiva o associazioni del tempo libero democratici, riconosciuti
a livello nazionale ed esistenti in sede regionale nell ambito delle
designazioni dei rispettivi Enti;
i) tre rappresentanti delle
Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, designati dai
rispettivi organismi
regionali;
l) cinque esperti, uno in
problemi socio - sanitari, uno in attrezzature ed impianti sportivi, uno in
problemi di assetto del territorio, uno in problemi socio - psico - pedagogici,
un consulente tecnico - sportivo designato dal CONI, nominati dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta e previa consultazione della Commissione
Consiliare competente;
m) un rappresentante designato
dalla Federazione regionale dei medici sportivi;
n) tre rappresentanti delle
Forze Armate, Esercito, Marina, Aeronautica, designati dai rispettivi
comandi;
o) quattro rappresentanti delle
Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale,
designati dal Consiglio regionale del CONI;
p) un rappresentante dell
Associazione della Stampa Sportiva.
Il Comitato elegge nel suo seno
due Vice Presidenti, con voto limitato ad uno.
Funge da segretario del
Comitato un funzionario della Giunta.
Il Comitato si rinnova con lelezione del Consiglio regionale, si riunisce almeno quattro volte lanno ed ha
sede presso la Giunta regionale. ]
Art. 4(Indennità previste per i
componenti il Comitato regionale) (•) [Ai componenti il Comitato
regionale dello sport che non siano membri del Consiglio regionale sono
corrisposte le indennità di cui alla LR 24- 3- 1975, n. 27.]
Art. 5(Compiti del Comitato
regionale)(2) [I compiti del Comitato
regionale, in attuazione dei programmi previsti dal successivo art. 8, sono:
a) proporre programmi
pluriennali per la diffusione delle attivita motorie e dello sport, esprimere
pareri sui piani annuali per la costruzione degli impianti sportivi e per la
promozione dei corsi di istruzione e dei Centri di formazione dei quadri
direttivi e tecnici delle associazioni sportive;
b) esprimere il proprio parere
sui piani annuali di sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli Enti di
promozione sportiva e del tempo libero e delle Federazioni sportive, le cui
attività siano rivolte ad incrementare lo sport come servizio
sociale;
c) predisporre, di intesa con i
Comuni e le Province interessati, nonché con gli organi distrettuali della
scuola, le iniziative per lo sviluppo delle attività motorie e dello sport
promosse nelle scuole e nei posti di lavoro;
d) partecipare alla eventuale elaborazione di piani di attività
interregionale.]
Art. 6(Comitati provinciali e
comunali) (•) [Analogamente allistituzione
del Comitato regionale, le Province ed i Comuni, nellambito della loro piena
autonomia, possono istituire Comitati provinciali e comunali cui saranno
chiamati a partecipare Enti, Associazioni di promozione ed attività sportiva e
del tempo libero e società sportive esistenti sul posto.]
Art. 7(Soggetti
destinatari) (•) [Destinatari dei benefici e
delle provvidenze previsti dalla presente legge, ciascuno nellambito delle
indicazioni per le singole iniziative, sono:
a) Comuni, Province, loro
Consorzi, comprensori e Comunità montane;
b) CONI, Enti di promozione
sportiva, associazioni del tempo libero riconosciute a carattere nazionale
e presenti a livello regionale,
Federazioni sportive, Società e associazioni sportive regolarmente
costituite.
Sono escluse società ed
associazioni che abbiano fini di lucro e speculazione e la cui attività non
sia rivolta ad incrementare lo sport
come servizio sociale e come fatto culturale di massa.
I benefici previsti dalla
precedente lettera b) potranno essere
ottenuti dai suddetti Enti ed Associazioni sulla base di effettivi programmi di attività
presentati e purché rendano regolare conto del contributo
previsto.
c) Istituti di livello
universitario o altri analoghi, qualificati e specializzati per condurre studi,
ricerche, indagini conoscitive, sperimentazione e documentazione.]
Art. 8(Programma di interventi ed
attività)(3) [Il programma di attività
previsto dalla presente legge è organizzato sulla base della concessione di
contributi, secondo le modalità di cui agli articoli successivi,
per:
a) la costruzione, lampliamento, il miglioramento e lattrezzatura di impianti sportivi di uso
sociale e per attività
dilettantistiche;
b) la promozione di attività
ed iniziative tendenti a sollecitare, promuovere e incrementare la pratica
sportiva come igiene preventiva e rieducativa di massa, corsi di formazione
sportiva, corsi per operatori sportivi, dotazioni di attrezzature tecniche, sportive e
motorie;
c) la promozione di iniziative
tendenti a sviluppare lo sport come servizio sociale e fatto culturale di massa: incontri, convegni, studi, ricerche,
sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive e pubblicazione di atti
relativi alle stesse.
I servizi di tutela sanitaria
delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e laggiornamento
degli operatori socio - sanitari, saranno disciplinati con provvedimenti
legislativi di delega agli Enti locali nellambito della attuazione della
riforma sanitaria.
Nelle more dellemanazione di
tali provvedimenti rimangono in vigore i principi stabiliti dalla Legge
Regionale 25- 6- 1973, n. 12. ]
Art. 9(Impianti
sportivi) (•) [Le provvidenze di cui allart. 8, lettera a), della presente legge sono previste a favore di Comuni,
Province, loro Consorzi e Comunità Montane con contributi in conto capitale
nella misura massima dell 85% della spesa globale ammissibile.
Agli effetti del comma
precedente è riconosciuta ammissibile una spesa per impianto sportivo nella
misura massima di 200 milioni di lire.
Le provvidenze di cui al
presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o
da altri Enti purché la somma globale dei contributi non superi la misura dell
85% previsto dal 1# comma del presente articolo. ]
Art. 10(Contributi per impianti
sportivi ad Enti ed Associazioni) (•) [Possono essere concessi
contributi in conto capitale, per impianti destinati ad uso pubblico, ad Enti ed
Associazioni di cui allart. 7 lettera b)
della presente legge, nella misura massima del 30% della spesa ammissibile la quale non può
superare i 200 milioni.
Per gli impianti sportivi di
cui al presente articolo gli stanziamenti non possono superare il 20% della
somma globale disponibile, di cui al successivo art. 18, lettera c) - ultimo
comma.
Le provvidenze di cui al
presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze concesse dallo Stato o
da altri Enti, purché la somma globale dei contributi non superi la misura del
30% previsto dal 1# comma del presente articolo.]
Art. 11(Criteri di assegnazione dei
contributi per gli impianti sportivi) (•) [I contributi previsti dai
precedenti articoli 9 e 10 saranno
concessi secondo i seguenti criteri di priorità:
a) costruzione di impianti
polivalenti di base a larga utilizzazione per la pratica dell attività motoria
e sportiva di massa e a basso costo di esercizio;
b) costruzione di impianti
comprensoriali da destinare ad uso consortile di vari
Comuni;
c) costruzione di impianti in
quartieri metropolitani a forte espansione demografica e con rilevante sviluppo
industriale.]
Art. 12(Iniziative per lo sport a
carattere sociale) (•) [In applicazione dellart. 8,
lettera b), della presente legge, la Regione concede contributi in misura non
superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile a favore di Comuni,
Province, loro Consorzi, Comunità Montane, nonche a favore di Enti ed
Associazioni di cui alla lettera b) dell art. 7 della presente
legge.
Gli interventi previsti dalla
lettera c) dellart. 8 della presente legge vengono attuati attraverso
contributi, che non superino il 40% della spesa globale riconosciuta
ammissibile, a Istituti di livello universitario.
La Regione può assumere
direttamente, attraverso i suoi organi, iniziative analoghe a quelle del
comma precedente, su deliberazione della
Giunta e previo parere della Commissione Consiliare competente.]
Art. 13
Art. 14(Piano di riparto dei
contributi) (•) [Entro 40 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle domande di cui allart. 13, la Giunta
regionale predispone un piano per la distribuzione dei contributi per la
costruzione di impianti ed un piano di riparto dei contributi relativo alle
attività, ed iniziative per la promozione sportiva a scopo
sociale.
Il piano per il riparto dei
contributi per la costruzione degli impianti, munito delle indicazioni di cui
alle lettere a), b), c), d) dell articolo precedente, previo parere del
Comitato dello sport di cui allart. 3 della presente legge, è sottoposto,
entro il 31 luglio di ogni anno allapprovazione del Consiglio regionale dopo
l esame da parte della Commissione consiliare competente.
Nella compilazione del piano,
al fine della ripartizione dei fondi, la Giunta regionale terra conto dei
seguenti criteri di priorita:
1) entita della popolazione
residente in ciascuna provincia;
2) indice di incremento
demografico;
3) particolare carenza di
impianti in comuni ad elevato tasso di urbanizzazione.
Il piano di riparto dei
contributi per le iniziative e le attività per la promozione dello sport come
servizio sociale, è predisposto ed approvato dalla Giunta previo esame e parere
della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato di cui allart.
3.]
Art. 15(Programma di attività
realizzate direttamente dalla Regione) (•) [Le attività e iniziative
promosse direttamente dalla Regione, ai sensi dell art.12 della presente
legge, sono approvate dalla Giunta previo esame e parere della Commissione
consiliare competente, sentito il Comitato di cui allart. 3.]
Art. 16(Gestione degli
impianti) (•) [Tutti gli impianti costruiti,
ampliati, attrezzati con i contributi regionali previsti dalla presente legge
sono aperti a tutti.
Gli enti locali e le
Associazioni destinatari dei contributi regoleranno con apposite norme la
utilizzazione e la gestione degli impianti previo parere del Comitato di cui
all art. 6.
La gestione deve comunque avere
carattere sociale garantendovi la partecipazione di tutte le associazioni
democratiche del tempo libero riconosciute a livello nazionale ed esistenti a
livello provinciale.]
Art. 17(Direttive per la gestione
degli impianti) (•) [La Giunta regionale, sentita
la competente Commissione consiliare, impartisce le direttive per coordinare la
gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio
regionale.]
Art. 18(Norme
finanziarie)(•) [Per lattuazione della
presente legge è autorizzata per l anno 1978 la spesa di L. 6 miliardi cui si
fa fronte come
segue:
Parte II -
SPESA
Cap. 140 Costruzione,
ampliamento miglioramento e attrezzatura di impianti sportivi di uso sociale e
per attivitàdilettantistiche L. 2.700.000.000
Cap. 313 Promozione di
attività e iniziative dotazione di attrezzature e corsi di formazione 3° comma
lett. a) L. 240.000.000
Cap. 314 Studi, ricerche,
sperimentazioni e interventi diretti della Regione L.
60.000.000
del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1978, i cui stanziamenti sono incrementati di altri 3
miliardi, rispettivamente Cap. 140 per L. 2.700.000.000, Cap. 313 per L.
240.000.000 e Cap. 314 per L. 60.000.000.finanziati per una quota di pari
importo del Cap. 308 del bilancio 1977 Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali in corso di adozione (605).
La
competenza dello stanziamento di L. 3.000.000.000 di cui al Cap. 308 del
bilancio 1977 resta assegnata
all’esercizio 1977; la corrispondente quota di l. 3.000.000.000, di cui
ai Cap. 140 per 2.700.000.000, Cap. 313 per L. 240.000.000 e Cap. 314 per L. 60.000.000,
resta assegnata alla competenza del
bilancio per l’esercizio 1978, ai sensi dell’ art. 39 della legge regionale n.
17 del 30 maggio 1977 Norme sulla contabilità regionale
Per gli oneri relativi agli
esercizi successivi si provvederà con leggi di approvazione dei rispettivi
bilanci, ai sensi dell art. 19 della suddetta Legge Regionale n. 17 del 30- 5-
1977.
Gli investimenti previsti per
finanziare la presente legge per gli anni 1979 e successivi vengono così
ripartiti in rapporto ai vari tipi di
investimento considerati:
a) una somma pari al 9% dell
investimento globale, e comunque non superiore a 900 milioni, per ciascun anno,
per gli interventi di cui al primo comma dell art. 12;
b) una somma pari all 1% dell
investimento globale, e comunque non superiore a 100 milioni, per gli
investimenti di cui al 2 e 3 comma dell
art. 12;
c) una somma pari al 90% dell
investimento globale, e comunque non superiore a 8.300 milioni, e 800 milioni
per gli interventi rispettivamente previsti agli artt. 9 e
10.
Per gli esercizi successivi i relativi importi di cui
al comma precedente saranno determinati dalle rispettive leggi di bilancio.(4) ]
Art. 19(Abrogazione delle leggi
superate)(•) [Con lentrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
L. R. 30- 8- 1973, n.
24
L. R. 8- 1- 1975, n.
3
L. R. 20- 1- 1975, n.
9
L. R. 25- 1- 1975, n.
11
L. R. 7- 6- 1975, n.
54]
Art. 20(Norma
transitoria) (5) [Per la prima applicazione le
richieste di contributo vanno presentate entro venti giorni dallentrata in vigore della presente
legge.
I fondi disponibili sul
bilancio 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti deliberativi da
assumere entro il 30 ottobre 1978 possono essere erogati dalla Giunta, con atti
deliberativi da assumere entro il 30 ottobre 1978, previo parere della
competente Commissione consiliare e, per quanto riguarda il piano di
finanziamento di costruzione degli impianti sportivi, con l approvazione del
Consiglio regionale. ]
Disposizioni finali [La presente legge è
dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.]
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