Anno 1975
Numero 38
Data 07/05/1975
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 17, Ediz. Straord. del 13 maggio 1975
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Legge Regionale 7 maggio 1975, n. 38

Norme sullo svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, ai sensi del DPR n. 10 del 15- 1- 1972, in materia di Consorzi provinciali per l' istruzione tecnica.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Le funzioni amministrative in materia di consorzi provinciali per listruzione tecnica, trasferite alla Regione dallart. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate secondo le norme della presente legge. ]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[Il consiglio regionale determina gli indirizzi generali per lesercizio delle funzioni di cui allarticolo precedente]

(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[La nomina dei componenti i consigli di amministrazione dei consorzi, ferma rimanendo la composizione prevista dalle leggi vigenti, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dellassessore alla pubblica istruzione.

Il presidente del consorzio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dellassessore alla pubblica istruzione, sentita la giunta e la competente commissione consiliare.

Il vice presidente del consorzio è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri.

Il comitato esecutivo è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti. Di esso fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Lapprovazione degli atti dei consorzi, prevista dallart. 19 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, e la vigilanza sul funzionamento dei consorzi sono attribuite alla Giunta regionale o, per sua delega, allassessore alla pubblica istruzione.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[Il Presidente della Giunta regionale, qualora si riscontrino gravi carenze amministrative, su proposta dellassessore alla pubblica istruzione, scioglie con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, il consiglio di amministrazione del consorzio, e provvede, sempre su proposta dellassessore alla pubblica istruzione, alla nomina di un commissario straordinario.

Il decreto di nomina del commissario straordinario fissa anche il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

(7) 


[Il consiglio di amministrazione ed il commissario straordinario, anche se sia scaduta la loro durata, rimangono in carica, per la normale amministrazione, sino alla notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di ricostituzione del consiglio. ]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 7

(8) 


[Lesercizio finanziario dei consorzi provinciale per listruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il consiglio di amministrazione delibera entro il mese di ottobre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile quello consuntivo, al quale va unito il conto di cassa presentato dallistituto tesoriere.

Il conto consuntivo relativo allesercizio finanziario 1° luglio 1974-30 giugno 1975 verrà deliberato entro il 31 gennaio 1976.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1975 si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti ed entro il 31 marzo 1976 sarà deliberato il conto consuntivo relativo a tale esercizio.

La Giunta regionale o, per sua delega lassessore alla pubblica istruzione, provvederà a fissare i criteri generali e gli indirizzi cui debbono attenersi i consorzi provinciali per listruzione tecnica nella materia contabile] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 8

(9) 


[I consigli di amministrazione dei consorzi entro il 30 giugno 1975 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali dei consorzi e dei centri di orientamento scolastico e professionale nei limiti della situazione di fatto esistente al 31 marzo 1972.

Essi provvederanno altresì, con effetto 1° aprile 1972, ad inquadrare e a sistemare il personale che da tale data è alle dipendenze dei consorzi e dei centri orientamento sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dellanzianità maturata, tenendo conto dei parametri dello Stato per il personale dei centri dorientamento, e dei parametri della Regione per il personale dei consorzi.

Le norme di cui innanzi non si applicano al personale che sia legato con rapporto di collaborazione professionale o con rapporto di lavoro a tempo parziale. Il segretario del consorzio a modifica dellart. 9, paragrafo C, dellart. 11, secondo e terzo comma, della legge 26 settembre 1935, n. 1946, e successive modificazioni, viene incluso nella pianta organica del personale dipendente, ferme restando le funzioni previste dalla predetta legge.

Gli atti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione ai sensi dellart. 4 della presente legge. ]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 9

(10) 


[La Giunta regionale o, per sua delega, lassessore alla pubblica istruzione impartisce le direttive e le istruzioni che si rendessero necessarie in ordine agli indirizzi generali di cui allart. 2 e per lapplicazione delle norme sancite dai precedenti articoli. ]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 10

(11) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia] .  



(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B