Legge Regionale 16 maggio 1975, n. 41
Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 1972, n. 4, modificata dalla legge regionale 14 novembre 1972, n. 14, concernente indennita' e rimborso delle spese ai consiglieri regionali.(1)
Articolo unico [All articolo 2 della legge 25 febbraio 1972, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:
La corresponsione dell indennita e del rimborso delle spese cessa:
alla data della prima riunione del Consiglio regionale, per i componenti l Ufficio di Presidenza;
fino alla permanenza nelle rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale;
alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, per gli altri consiglieri regionali.
Ai consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l indennita ed il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.
L indennita di carica ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti la Giunta regionale, dalla data dello scioglimento del Consiglio regionale nei casi previsti dall art. 126 della Costituzione ]