Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 5 Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Puglia(1)
(1) Legge modificata e integrata dalle ll.rr. 14/98, art. 55; 7/2002, artt. 41 e 42; 20/2002, art. 25 e successivamente abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17. L’art. 9 della presente legge disponeva l’abrogazione delle seguenti leggi e disposizioni regionali: Art. 1Indennità dei Consiglieri regionali.(2) [1. Ai Consiglieri regionali è attribuito, a
far tempo dalla data di proclamazione e per tutta la durata della carica, il
seguente trattamento indennitario: a) indennità di funzione; b) diaria a titolo di rimborso spese;
c) rimborso spese di trasporto; d) indennità e rimborso spese di missione.
2. La corresponsione delle predette indennità
e rimborsi spese cessa: a) alla data della prima riunione del
Consiglio regionale, per i componenti lUfficio di Presidenza; b) con il cessare della permanenza nelle
rispettive cariche, per i componenti la Giunta regionale; c) alla data della proclamazione dei nuovi
eletti, per gli altri Consiglieri regionali .
(3)
3. Nel caso di proclamazione aventi date
diverse, si considera come scadenza per i Consiglieri di cui alla lett. c) del
comma 2, la prima data di proclamazione in ordine cronologico ](4)
Art. 2Indennità di funzione.(5) [1. A titolo di funzione, ai Consiglieri della
Regione Puglia viene corrisposta una indennità mensile lorda, per dodici
mensilità annuali, pari a una percentuale della indennità mensile lorda
spettante ai membri del Parlamento nazionale, nella seguente misura:
a) 100/100 al Presidente del Consiglio e al
Presidente della Giunta;
b) 90/100 al Vice Presidente della Giunta;
c) 85/100 al Vice Presidente del Consiglio e
ai membri della Giunta;
d) 80/100 ai Segretari del Consiglio
regionale, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, ai
Presidenti dei Gruppi consiliari e ai Presidenti del Comitato per il piano e
della protezione civile ; (6)
e) 70/100 ai Vice Presidenti delle Commissioni
consiliari permanenti e speciali e ai Questori;
f) 68/100 ai Segretari delle Commissioni
consiliari permanenti e speciali;
g) 65/100 ai Consiglieri . (7)
2. Lindennità mensile lorda di cui al comma 1
viene corrisposta a ogni singolo Consigliere per una sola delle funzioni
ricoperte e per lincarico con percentuale più alta]
(5) Legge modificata e integrata dalle ll.rr. 14/98, art. 55; 7/2002, artt. 41 e 42; 20/2002, art. 25 e successivamente abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17.(6) Lettera così sostituita dal secondo comma dell'art. 55,
l.r.
6 maggio 1998, n. 14. (7) Vedi, anche, l'art. 2, comma 3, l.r.
7 febbraio 2003, n. 3.
Art. 2 bis(8) (9) [1. Agli Assessori regionali non Consiglieri è
corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte
della Giunta regionale, lindennità di cui allarticolo 2, comma 1, lettera c).
2. Ai predetti Assessori sono estesi, per
tutto il tempo che svolgono la loro attività, i rimborsi spese, i trattamenti
indennitari, i trattamenti di missione, nonché, in quanto compatibili, tutte le
disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di trattamento di
collocamento in aspettativa, assicurazione e pubblicità della situazione
patrimoniale.
2-bis. Per gli oneri relativi al trattamento
di cui ai commi 1 e 2 è istituito nella U.P.B. 01.01 Consiglio regionale
apposito capitolo di spesa di nuova istituzione n. 1022 con uno stanziamento per
lesercizio 2002 di euro 200 mila ] . (10)
Art. 2 ter(11) (12) [1. I componenti della Giunta regionale non Consiglieri
partecipano alle sedute del Consiglio regionale e sue articolazioni e rispondono
alle interrogazioni, senza diritto di voto ] .
Art. 3Misura della diaria (13) (14) [1. Ai Consiglieri regionali è corrisposta una
diaria, a titolo di rimborso spese, nella misura del 65% delle indennità
corrispondenti spettanti ai membri del Parlamento nazionale.
2. La diaria non è corrisposta ai Consiglieri
regionali sottoposti dalla Magistratura a misure cautelari, restrittive della
libertà personale, tali da impedire leffettivo esercizio della carica, per
lintero periodo di impedimento.
3. La diaria non è corrisposta anche nei casi
di sospensione di diritto dei membri del Consiglio regionale, prevista dalla
legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 ] .
(13) L'art. 56,
comma 2, l.r.
7 marzo 2003, n. 4 (poi abrogato, al pari della presente legge, dall'art. 17, l.r.
27 giugno 2003, n. 8) stabiliva che la diaria mensile a titolo rimborso
spese di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo, riconosciuta ai
consiglieri regionali, è quella determinata dal presente articolo, diminuita di
ventuno punti percentuali. Detta disposizione, ai sensi dell'art. 60, comma 2,
della stessa legge, decorreva dal 1° giugno 2003.(14) Legge modificata e integrata dalle ll.rr. 14/98, art. 55; 7/2002, artt. 41 e 42; 20/2002, art. 25 e successivamente abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17.
Art. 4Detrazioni sulla diaria.(15) [1. La diaria è diminuita del 9 per cento per
ogni giornata di assenza alle sedute : (16)
a) del Consiglio regionale;
b) dellUfficio di Presidenza del Consiglio
regionale;
c) della Giunta regionale;
d) delle Commissioni permanenti e speciali;
e) della Giunta per il Regolamento.
2. Nel caso di riunioni del medesimo organo
collegiale suddivise in più sedute nellarco della stessa giornata, ciascun
Consigliere dovrà partecipare a tutte le sedute previste.
3. Si considera presente il Consigliere che,
facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata ad
almeno una riunione degli organi di cui al comma 1 se convocati
contemporaneamente, o si trovi in missione.
4. LUfficio di Presidenza emana le
disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo] .
Art. 5Rimborso per spese di trasporto.(17) [1. Ai Consiglieri regionali è corrisposto un
rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base:
a) del costo chilometrico pari a 1/4 del
prezzo medio di un litro di benzina super accertato ogni tre mesi dallUfficio
di Presidenza;
b) della percorrenza chilometrica pari al
doppio della distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede del Consiglio
regionale; tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di 20, è
determinata dallUfficio di Presidenza sulla base del percorso stradale
ordinario o autostradale più breve.
2. I Consiglieri regionali che hanno a propria
disposizione in via permanente unautovettura di servizio non hanno diritto al
rimborso per spese di trasporto.
3. Il rimborso delle spese di trasporto è
corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.
4. Il rimborso delle spese di trasporto è
diminuito di 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri
stabiliti per il rimborso spese di diaria.
5. LUfficio di Presidenza del Consiglio
determina le modalità di accertamento delle assenze dei Consiglieri.
6. Il rimborso delle spese di trasporto non è
corrisposto ai Consiglieri regionali sottoposti dalla Magistratura a misure
cautelari, restrittive della libertà personale, tali da impedire leffettivo
esercizio dalla carica, per lintero periodo di impedimento . (18)
7. Il rimborso delle spese di trasporto non è
corrisposto anche nei casi di sospensione di diritto dei membri del Consiglio
regionale, prevista dalla legge regionale n. 25 del 1994 ] . (19)
Art. 6Trattamento di missione.(20) [1. Al Consigliere regionale inviato in
missione fuori dal territorio della Regione Puglia, per lespletamento delle
funzioni esercitate o per ragioni delle cariche ricoperte, spetta:
a) per le missioni allestero, una indennità
giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello Stato
compreso nel gruppo 2) della tab. a) allegata al D.M. 24 maggio 1990 del
Ministro del tesoro e successive modificazioni;
b) per le missioni nel territorio nazionale,
una indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale
dello Stato di cui alla lettera a);
c) sia per le missioni allestero che nel
territorio nazionale, il rimborso delle spese di alloggio, vitto e di trasporto
effettivamente sostenute e documentate, comprese quelle per luso del mezzo
proprio, secondo le modalità di cui alla lett. a) e allart. 5, previa
contestuale riduzione dellindennità giornaliera di trasferta da determinarsi
dallUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. Al Consigliere regionale, per missioni nel
territorio regionale per le quali è autorizzato di diritto, in funzione
dellespletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese
onnicomprensivo pari al 25% dellindennità di funzione percepita dal
Consigliere . (21)
3. A decorrere dallesercizio finanziario
2002, al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato ma non coperte
da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le
istituzioni dellUnione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese,
un rimborso annuo pari allequivalente di undici viaggi aerei andata/ritorno
Bari-Roma, calcolato sulla base della tariffa piena applicata dalla compagnia di
bandiera. Tale rimborso viene corrisposto in unica soluzione entro il mese di
gennaio di ciascun anno. Per lanno in corso il rimborso, decurtato da eventuali
somme corrisposte per lo stesso titolo entro la data di entrata in vigore della
presente legge, è liquidato nel mese successivo allentrata in vigore della
presente legge . (22)
4. LUfficio di Presidenza del Consiglio
regionale può inoltre stipulare apposite convenzioni con società operanti nel
settore dei trasporti e alberghiero, senza alcun onere a carico del Consiglio,
allo scopo di dotare ciascun Consigliere regionale di documenti di viaggio e di
alloggio a tariffa agevolata. Tali documenti potranno essere utilizzati solo dal
Consigliere regionale intestatario.
5. LUfficio di Presidenza del Consiglio
regionale emana le disposizioni attuative delle norme di cui al presente
articolo] .
(20) Legge modificata e integrata dalle ll.rr. 14/98, art. 55; 7/2002, artt. 41 e 42; 20/2002, art. 25 e successivamente abrogata dalla l.r. 8/2003, art. 17.(21) Comma abrogato dall'art. 61,
comma 1, lettera c), l.r.
7 marzo 2003, n. 4. (22) Comma così sostituito dall'art. 42,
l.r.
21 maggio 2002, n. 7, poi abrogato dall'art. 61,
comma 1, lettera d), l.r. 7 marzo 2003, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. Al
Consigliere regionale, per attività connesse al mandato, ma non coperte da
indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le
istituzioni dell'Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese,
un rimborso massimo annuo pari all'equivalente di undici viaggi aerei andata e
ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base delle tariffe applicate dalla Compagnia
di bandiera, e sulla scorta di una documentata finalità istituzionale dei viaggi
stessi. Ai fini della documentazione delle spese sostenute sono considerati
validi i recapiti di viaggio anche diversi dal biglietto aereo.».
Art. 7Variazioni.(23) [1. Al variare delle indennità percepite dai
membri del Parlamento nazionale, con la medesima decorrenza variano
proporzionalmente lindennità di cui allart. 2 e il rimborso spese di cui
allart. 3.
2. Il rimborso spese di cui allart. 6, comma
2, varia proporzionalmente al variare degli importi delle indennità di cui
allart. 2] .
Art. 8Termini di decorrenza.(24) [1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a
far tempo dalla legislatura in corso]
Art. 9Abrogazioni.(25) [1. Sono abrogate le
seguenti leggi regionali:
a) L.R.
25 febbraio 1972, n. 4;
b) L.R.
14 novembre 1972, n. 14;
c) L.R.
12 agosto 1977, n. 21 - articoli 1, 2 e 3;
d) L.R.
12 agosto 1977, n. 22;
e) L.R.
21 luglio 1978, n. 33;
f) L.R.
27 ottobre 1981, n. 55;
g) L.R.
19 marzo 1984, n. 14 - art. 1;
h) L.R.
22 agosto 1984, n. 38;
i) L.R.
22 agosto 1984, n. 39;
j) L.R.
6 maggio 1986, n. 12;
k) L.R.
5 settembre 1994, n. 31] .
Art. 10Integrazioni.(26) [1. L’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1978, n.34 è
integrato dai seguenti commi:
Ai Consiglieri
regionali con almeno 10 anni di contribuzione che si avvolgono della facoltà di
cui al precedente comma 1, è applicato il coefficiente di riduzione 0,9448 a
partire dal cinquantacinquesimo anno di età.
I Consiglieri
regionali con almeno sei anni di contribuzione, ai fini dell’applicazione del
comma precedente, possono effettuare versamenti volontari sino alla concorrenza
del decimo anno.](27)
Art. 11Norma finanziaria.(28) [1. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge
si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di
previsione della spesa dei singoli bilanci di competenza e di cassa del
Consiglio regionale al Cap. 1 - Spese per indennità di carica e di missione
spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli
infortuni degli stessi. ]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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