Anno 1975
Numero 42
Data 21/05/1975
Abrogato
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 20. del 28 maggio 1975
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Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 42

Interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[ Allo scopo di dotare i laboratori di igiene e profilassi della attrezzatura tecnico-scientifica necessaria alla attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni provinciali contributi per lacquisto, se non già finanziato in virtù di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui allart. 3.

I contributi saranno corrisposti in ununica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti lavvenuto acquisto delle apparecchiature. ] 




(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[È istituito presso la Regione Puglia il Centro regionale controllo ambiente con lo scopo di raccogliere, elaborare e organizzare i dati relativi agli inquinamenti dellambiente di vita e di lavoro.

Per far fronte alle esigenze di impianto e di primo funzionamento, è destinato al Centro regionale controllo ambiente personale dipendente dalla Regione, con le modalità previste dallart. 69 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Con successiva legge saranno dettate norme sullordinamento degli Uffici sul numero e sulle qualifiche del personale da assegnare al Centro medesimo.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il piano, deliberato dalla Giunta su proposta dellAssessore allambiente, per la istituzione e la gestione di una rete di stazioni di rilevamento, controllo, analisi e trasmissione dei dati utili allaggiornamento periodico dello stato degli inquinamenti ed alla valutazione di particolari situazioni ambientali, in modo da dotare la Regione dello strumento indispensabile alla conoscenza ed al controllo delle fonti inquinanti.

In particolare il piano dovrà prevedere:

a) la registrazione dellinquinamento delle acque costiere, delle acque superficiali e profonde;

b) la registrazione dellinquinamento atmosferico di fondo in applicazione della legge 13 luglio 1966, n. 615;

c) la registrazione dellinquinamento del suolo;

d) la preparazione del personale tecnico da adibire al servizio;

e) i rapporti con gli Enti pubblici interessati.

Il Piano potrà tener conto, ove esistano, delle stazioni provinciali e comunali, di Enti pubblici e di controllo sulle industrie. ]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Per lattuazione dei compiti stabiliti dallart. 3 della presente legge la Regione individua nei laboratori provinciali di Igiene e Profilassi, adeguatamente attrezzati, i presidi tecnici di base (6) ]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
(6) Vedi, anche, quanto disposto dalla l.r. 20 luglio 1984, n. 36, art. 29


Art. 5

(7) 


[Il Piano può prevedere la stipula di convenzioni con Istituti o Enti, altamente qualificati per interventi compatibili con i fini della presente legge. ]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

(8) 


[Allo scopo di dotare i laboratori di igiene e profilassi della attrezzatura tecnico-scientifica necessaria alla attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede alle Amministrazioni provinciali contributi per lacquisto, se non già finanziato in virtù di leggi o altri provvedimenti regionali, della strumentazione adatta in relazione alle indicazioni del piano di cui allart. 3.

I contributi saranno corrisposti in ununica soluzione previa esibizione dei documenti attestanti lavvenuto acquisto delle apparecchiature. ] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 7

(9) 


[Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, determinati per lanno 1974 in L. 350.000.000 si farà fronte con parte della disponibilità di cui al cap. 324/2 Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è a carico dellesercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uno stanziamento di uguale importo sarà iscritto negli stati di previsione della spesa di bilancio degli esercizi successivi in apposito capitolo denominato interventi per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti. ]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 8

(10) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B