Anno 1975
Numero 43
Data 21/05/1975
Abrogato
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 20 del 28 maggio 1975
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Legge Regionale 21 maggio 1975, n. 43

Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica da realizzare con lo intervento finanziario della Regione Puglia.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[È elevato a L. 300.000.000 il limite di valore della competenza, attribuita dallart. 12 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, ai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti con R.D. 18 novembre 1929, n. 2074, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni per lapprovazione definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche di bonifica da realizzare con lintervento finanziario della Regione Puglia. ] 




(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[I Comitati tecnici provinciali per la bonifica sono altresì competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti esecutivi, da realizzarsi con lintervento finanziario della Regione Puglia, comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purché su questi ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il Comitato tecnico-amministrativo regionale alle OO.PP.. ]



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Sono da ritenersi definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi, da realizzarsi con lintervento finanziario della Regione Puglia, riguardanti opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dellUfficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche, i cui importi, per effetto delle offerte in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza delle revisioni dei prezzi unitari o in dipendenza dellapplicazione dellI.V.A., superino i limiti di competenza attribuiti allepoca dellistruttoria ai predetti Organi, purché limporto aggiornato dei progetti non ecceda il limite di 300 milioni di lire. ]



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Qualora un progetto esecutivo riguardante opere pubbliche di bonifica comprenda opere ricadenti in due o più provincie, la competenza istruttoria spetta al Genio civile o allIspettorato ripartimentale delle Foreste, a seconda della natura degli interventi, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle opere. ]



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . ]



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B