Anno 1975
Numero 45
Data 28/05/1975
Abrogato No
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglian. 22 del 5 giugno 1975
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Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 45

Modifiche alle leggi regionali 5 settembre 1972, n. 11 e 25 marzo 1974, n. 18.



Art. 1

(1) 


[ L articolo 1 della legge regionale 5 settembre1972, n. 11, integrato dalla legge regionale 17 agosto 1974, n. 26, e sostituito dal seguente:

Per l assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari costituiti ai sensi dell art. 8, 2° comma, del Regolamento del Consiglio regionale, la Regione Puglia assicura la disponibilita di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento, di personale e assegna contributi a carico del bilancio.

La disponibilita di locali idonei e della attrezzatura necessaria per il funzionamento e altresì assicurata agli uffici costituiti ai sensi  dell art. 8, 4° comma, del Regolamento del Consiglio regionale.

Con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e destinato ai Gruppi consiliari, di cui al 1° comma, personale in servizio presso la Regione nella seguente misura:

a) due unita per ciascun gruppo consiliare costituito a norma del Regolamento del Consiglio regionale, quale che sia la consistenza numerica del Gruppo;

b) unita aggiuntive in proporzione di una ogni cinque consiglieri appartenenti al Gruppo o frazioni non inferiori a quattro, fino ad un massimo di cinque unita per ciascun gruppo consiliare.

L assegnazione del personale e disposta, entro 10 giorni dalla richiesta dei Gruppi, con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adottata su segnalazione vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi.

Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Ai Gruppi che non si avvalgano di personale della Regione come dai precedenti comma viene erogato un finanziamento aggiuntivo nella misura corrispondente all onere sopportato dai Gruppi medesimi per la utilizzazione di personale esterno. Tale finanziamento, per ciascuna unita utilizzata, non dovra superare ai fini del rimborso il trattamento economico previsto dall art. 78 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 per mansioni corrispondenti.

I contributi di cui ai precedenti comma sono assegnati con provvedimento consiliare adottato all inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi nei limiti dei fondi destinati all uopo nel bilancio della Regione. ]



(1) Art. abrogato dalla l.r. 11gennaio 1994, n. 3 ,  art. 7


Art. 2


Alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

(Segreterie dei Gruppi consiliari) - 1. Ai sensi e per gli effetti dellart. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo.

[Al suddetto Ufficio sono assegnate unita  di personale nella misura e con le modalita stabilite dal precedente art. 1]  ((2) )

[Il personale dipendente della Regione che cessi nel corso della legislatura il servizio presso gli Uffici di Segreteria dei Gruppi e destinato ad altro Ufficio regionale] 



(2) Comma abrogato dalla l.r. 3/94, art. 7.


Art. 3


Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari regionali con iscrizione allassicurazione obbligatoria I.N.P.S. è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi del primo comma sono compresi nella vigente tabella A/1 allegata alla legge 25 marzo 1974, n. 18.

Linquadramento nelle fasce funzionali e nei livelli retributivi corrispondenti alle mansioni svolte, purché, in possesso dei requisiti richiesti dallart. 41 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 avverrà con deliberazione della Giunta regionale con la procedura prevista dallart. 85, terzo comma, della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Agli effetti del trattamento economico, ivi compresa lattribuzione del livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dellinquadramento, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera è riconosciuta una anzianità per il servizio comunque prestato anteriormente allo inquadramento presso le segreterie dei gruppi valutata secondo lart. 92 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Si applicano, inoltre, le disposizioni previste dallart. 89 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18




Art. 4


Allonere finanziario derivante dallapplicazione dellart. 1 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente determinato con le modalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1972, n. 11