Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 47 Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici. (•)
(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 2052, la Delib.G.R. 23
dicembre 2004, n. 1991, la Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1625 e la
Delib.G.R. 11 novembre 2008, n. 2096.
Art. 1L articolo 1 della legge
regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e cosi modificato: La Regione Puglia allo
scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani
regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l edilizia
economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e
di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonche
dei piani urbanistici delle comunita montane e degli altri strumenti
urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi
17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile
1962, n. 167 e dalla legge 22- 10- 1971, n. 865 e loro successive modificazioni
ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi
diretti. Tali contributi sono concessi
sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella
misura: a) 100% per la redazione dei
piani regolatori inter - comunali e dei piani regolatori generali, nonche dei
piani di risanamento e di insediamento dell edilizia economica e popolare nei
centri storici e dei piani urbanistici delle comunita montane;
b) 70% per la redazione degli
strumenti urbanistici, ad eccezione dei
programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22-
10- 1971, n. 865 e loro successive
modificazioni ed integrazioni .
Art. 2L articolo 3 della legge
regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e così modificato:
La Giunta regionale,
su proposta dell Assessore all Urbanistica e LLPP, delibera la concessione dei
contributi di cui all art. 2 l.r. 20- 8- 1974, n. 31 e fissa i termini entro i
quali dovranno essere presentati all Assessorato all Urbanistica e LLPP gli
strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da
ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il
termine di cui sopra non sara in ogni caso superiore a due
anni.
Ai fini della concessione dei
contributi, dopo l approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della
Giunta regionale stabilisce e comunica all Ente richiedente il termine entro il
quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all
Assessorato all Urbanistica e LLPP i piani urbanistici di cui alla presente
legge, regolarmente adottati .
Art. 3L articolo 5 della legge
regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e così modificato:
Nel caso in cui da
parte degli Enti beneficiari, ai quali e stato concesso il contributo, non si
provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all Assessorato regionale all
Urbanistica e LLPP dello strumento o progetto urbanistico per il quale e stato
deliberato il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un
anno, concessa su richiesta motivata dell Ente con delibera della Giunta
regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore
all Urbanistica e LLPP, e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un
Commissario ad acta per l
espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la
trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto
urbanistico all Assessorato regionale all Urbanistica e LLPP
.
Art. 4L articolo 6 della legge
regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e così modificato:
In fase di prima
applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1
potranno essere concessi anche agli Enti che hanno gia provveduto, con atto
deliberativo, all affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti
o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purche gli stessi non
siano stati ancora approvati. In tal caso le delibere di affidamento dell
incarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di
cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale n.
31 del 20 agosto 1974.
Art. 5L articolo 8 della legge
regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e così modificato:
Per le finalita
previste dall art. 1 della presente legge e autorizzata la spesa di L. 300
milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari dal 1974 al 1978.
Nel bilancio regionale per l
esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni: cap. 324/ 2 -
Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in
corso di approvazione. (in diminuzione) L. 300.000.000 Cap. 324/ bis -
Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei
piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l
edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri
storici e di insediamento dell edilizia economica e popolare, nei centri
storici, nonche dei piani urbanistici delle comunita montane e degli altri
strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti
dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 18
aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22- 10- 1971, n. 865 e loro successive
modificazioni ed integrazioni. (nuova istituzione - in aumento) L.
300.000.000
Per gli esercizi finanziari
1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvedera con analogo stanziamento negli stati di
previsione della spesa dei bilanci della Regione.
I mezzi di copertura previsti
per il 1974 si estendono agli esercizi futuri .
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