Anno 1975
Numero 47
Data 28/05/1975
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 22 del 5 giugno 1975 Vedi LR n. 31/1974
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Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 47

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.    (•)   


(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 2052, la Delib.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1991, la Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1625 e la Delib.G.R. 11 novembre 2008, n. 2096.


Art. 1


L articolo 1 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e cosi modificato:

La Regione Puglia allo scopo di agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento della edilizia economica e popolare nei centri storici, nonche dei piani urbanistici delle comunita montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942,  n. 1150 e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22- 10- 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni, interviene a favore dei Comuni e loro Consorzi con contributi diretti.

Tali contributi sono concessi sulle spese ritenute ammissibili con provvedimenti della Giunta regionale nella misura:

a) 100% per la redazione dei piani regolatori inter - comunali e dei piani regolatori generali, nonche dei piani di risanamento e di insediamento dell edilizia economica e popolare nei centri storici e dei piani urbanistici delle comunita montane;

b) 70% per la redazione degli strumenti urbanistici,  ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150  e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22- 10- 1971, n. 865  e loro successive modificazioni ed integrazioni .





Art. 2


L articolo 3 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e così modificato:

La Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Urbanistica e LLPP, delibera la concessione dei contributi di cui all art. 2 l.r. 20- 8- 1974, n. 31 e fissa i termini entro i quali dovranno essere presentati all Assessorato all Urbanistica e LLPP gli strumenti e progetti urbanistici di cui alla presente legge, redatti da ingegneri o architetti, e regolarmente adottati dal Consiglio Comunale. Il termine di cui sopra non sara in ogni caso superiore a due anni.

Ai fini della concessione dei contributi, dopo l approvazione del piano di ripartizione, il Presidente della Giunta regionale stabilisce e comunica all Ente richiedente il termine entro il quale, pena la revoca dei contributi promessi, dovranno essere presentati all Assessorato all Urbanistica e LLPP i piani urbanistici di cui alla presente legge, regolarmente adottati .




Art. 3


L articolo 5 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e così modificato:

Nel caso in cui da parte degli Enti beneficiari, ai quali e stato concesso il contributo, non si provvede, nel termine fissato, alla trasmissione all Assessorato regionale all Urbanistica e LLPP dello strumento o progetto urbanistico per il quale e stato deliberato il contributo medesimo, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno, concessa su richiesta motivata dell Ente con delibera della Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Urbanistica e LLPP, e sentita la Giunta regionale medesima, nomina un Commissario  ad acta per l espletamento degli adempimenti residui richiesti dalla presente legge e la trasmissione nel termine massimo di un anno dello strumento o progetto urbanistico all Assessorato regionale all Urbanistica e LLPP .




Art. 4


L articolo 6 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e così modificato:

In fase di prima applicazione della presente legge, i contributi di cui al precedente articolo 1 potranno essere concessi anche agli Enti che hanno gia provveduto, con atto deliberativo, all affidamento degli incarichi per la redazione degli strumenti o progetti urbanistici previsti dalla presente legge, purche gli stessi non siano stati ancora approvati. In tal caso le delibere di affidamento dell incarico e relativa convenzione vanno riviste alla luce delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 della presente legge e 4 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974.




Art. 5


L articolo 8 della legge regionale n. 31 del 20 agosto 1974 e così modificato:

Per le finalita previste dall art. 1 della presente legge e autorizzata la spesa di L. 300 milioni per  ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978.

Nel bilancio regionale per l esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni: cap. 324/ 2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. (in diminuzione) L. 300.000.000 Cap. 324/ bis - Contributi per agevolare la formazione dei piani regolatori intercomunali, dei piani regolatori generali, dei regolamenti edilizi, dei piani di zona per l edilizia economica popolare, la redazione dei piani di risanamento dei centri storici e di insediamento dell edilizia economica e popolare, nei centri storici, nonche dei piani urbanistici delle comunita montane e degli altri strumenti urbanistici, ad eccezione dei programmi di fabbricazione, previsti dalle leggi 17 agosto 1942, n. 1150  e 18 aprile 1962, n. 167 e dalla legge 22- 10- 1971, n. 865 e loro successive modificazioni ed integrazioni. (nuova istituzione - in aumento) L. 300.000.000

Per gli esercizi finanziari 1975 - 1976 - 1977 e 1978 si provvedera con analogo stanziamento negli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione.

I mezzi di copertura previsti per il 1974 si estendono agli esercizi futuri .