Legge Regionale 28 maggio 1975, n. 48 Piano Fieristico Regionale ed attivita' promozionali della Regione in materia di fiere e mercati.
Art. 1È istituito il Piano Fieristico Regionale al fine di coordinare le iniziative di promozione e valorizzazione della produzione artigiana, agricola e industriale, nonchè le iniziative relative ai settori di attività di cui allart. 117 della Costituzione. Il piano ha validità quinquennale e può essere aggiornato entro il 30 giugno di ciascun anno. Esso deve prevedere: a) i settori merceologici oggetto dellattività promozionale; b) lindividuazione delle aree in cui svolgere, preferenzialmente, le attività stesse; c) un compendio, relativamente ai piani successivi al primo, delle manifestazioni svolte e dei risultati raggiunti.
Art. 2Lo schema di piano fieristico regionale è elaborato da una commissione consultiva, istituita presso lassessorato alle fiere e mercati e così composta: a) dallassessore alle fiere e mercati, presidente; b) da un rappresentante dellassessorato al turismo; c) da un rappresentante dellassessorato allartigianato; d) da un rappresentante dellassessorato allagricoltura; e) dai presidenti delle Camere di Commercio pugliesi o da un loro rappresentante; f) da un rappresentante degli enti fieristici a carattere nazionale ed internazionale che operano nel territorio della Regione; g) da un rappresentante dellOrdine dei giornalisti; h) da un esperto designato dallassessore al ramo. La Commissione è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale. Funge da segretario della Commissione un funzionario regionale in servizio presso gli Uffici dellassessorato alle fiere e mercati.
Art. 3La Giunta regionale concede contributi agli Enti Locali, altri enti pubblici, istituti e organismi per la organizzazione, nel territorio regionale, di fiere, mostre ed esposizioni di interesse regionale, programmate dal piano fieristico regionale di cui allart. 1.
Art. 4La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata, entro il 30 settembre di ciascun anno precedente la realizzazione della manifestazione fieristica, allassessorato competente. Alle domande devono essere allegati: 1) la relazione programmatica della manifestazione per cui si richiede lammissione a contributo regionale e il preventivo finanziario; 2) una relazione dettagliata sulla situazione economica e finanziaria relativa allultima manifestazione; 3) una planimetria della zona da impegnare con lindicazione dei servizi generali e delle attrezzature di cui si dispone; 4) lelenco degli espositori allultima manifestazione; 5) la dichiarazione di non aver fruito di contributi da parte dello Stato o di enti pubblici, nè di averne richiesti, ovvero la indicazione del contributo goduto con la specificazione della misura, destinazione e dellente erogante; 6) la dichiarazione dimpegno a presentare, entro due mesi dalla conclusione della manifestazione, il consuntivo delle spese sostenute, con la relativa documentazione. Per le iniziative di prima istituzione si omette la documentazione di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo.
Art. 5I contributi di cui allart. 3 non possono superare la misura del 25% delle spese effettivamente sostenute e documentate per lallestimento ed i servizi generali della singola manifestazione e verranno erogati a presentazione del consuntivo. La predetta misura può essere elevata fino al 35% per le manifestazioni ricadenti nelle zone montane e in zone depresse riconosciute tali a norma di legge. La Giunta regionale può anche disporre lerogazione anticipata del 50% dellimporto ammesso a contributo.
Art. 6(1) (2) (3) 1. La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, promuove
azioni di attrazione degli investimenti e di marketing territoriale integrato. Per marketing territoriale
integrato si intende l’insieme di iniziative e progettualità integrate avviate da enti pubblici, in
collaborazione con soggetti privati e del privato sociale, tese a promuovere il territorio di riferimento
e la vendita di prodotti e servizi.
2. Agli enti pubblici e ai soggetti privati e del privato sociale che si propongono di perseguire le
finalità di promozione e di marketing territoriale integrato della Puglia di cui al comma 1, può essere
riconosciuto un contributo finanziario nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.
3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, approva i criteri per il riconoscimento
del contributo alle iniziative promozionali e di marketing territoriale integrato e demanda alla struttura
regionale competente per materia la successiva adozione dell’avviso pubblico di partecipazione in
cui saranno specificati gli interventi finanziabili, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di
erogazione del contributo.
4. Il contributo di cui al comma 2 non si configura come aiuto di Stato in quanto relativa ad
attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza alcuna sugli scambi tra Stati
membri. Il contributo di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 107 del TFUE e ai sensi della Comunicazione
della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C262/01) punto 6.3, considerato
196 e 197, è ritenuto di impatto prettamente locale e, di conseguenza, non ha alcuna incidenza sugli
scambi tra Stati membri.
(1) Articolo già integrato dalla l.r. 35/86, art. 6 è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 1/2004, art. 10 (2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 377, la Delib.G.R. 30
maggio 2006, n. 689, la Delib.G.R. 19 settembre 2006, n. 1373, la
Delib.G.R. 18 settembre 2007, n. 1459 e la Delib.G.R. 15 ottobre 2007,
n. 1640. (3) Articolo così sostituito dall'art. 16 della l.r. 42/2024
Art. 7(4) I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
(4) Articolo così sostituito dalla l.r. 63/80, art. 5
Art. 8In sede di prima attuazione della presente legge si osservano i
seguenti termini a partire dalla sua entrata in vigore: a) entro sessanta giorni il
presidente della giunta regionale, ai sensi dellart. 3, emana il decreto di
costituzione della commissione per il piano fieristico regionale; b) entro novanta giorni viene
predisposto e approvato, ai sensi dellart. 1, lo schema di piano fieristico
quinquennale; c) entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del decreto di approvazione del piano fieristico scade il termine
per la presentazione delle domande di cui allart. 6.
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