Anno 1975
Numero 49
Data 07/06/1975
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 14 giugno 1975
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 49

Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso.



CAPO 1

Generalità 





Art. 1


È istituito il servizio regionale di pronto soccorso.

Il servizio predetto consiste nellorganizzazione di presidi sanitari, mezzi di trasporto e di collegamento, di personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario, predisposta a prelevare il cittadino bisognevole di cure mediche in ambito ospedaliero, a provvedere alla prima diagnosi, al trattamento durgenza e al trasporto fino al presidio ospedaliero idoneo per la diagnosi definitiva e la terapia adeguata.





CAPO 2

Lorganizzazione 





Art. 2


Allespletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono obbligati tutti gli enti ospedalieri e gli enti che gestiscono ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli amministratori degli enti ospedalieri e degli enti obbligati allespletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono responsabili della gestione e del funzionamento del servizio nonchè della continua efficienza dei mezzi allo stesso adibiti.

Attesa la necessità di procedere gradualmente allattuazione del servizio, alladempimento dellobbligo di cui al precedente comma ciascuno degli enti suddetti sarà chiamato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dellassessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui al successivo art. 10.

Nel medesimo decreto saranno indicate modalità e termini per lapplicazione della presente legge.

In caso di inadempienza si procederà in via sostitutiva.




Art. 3


Il servizio di cui alla presente legge è assicurato dal personale addetto al servizio di pronto soccorso presso ciascuno ospedale dipendente dagli enti di cui al precedente articolo.

Le variazioni degli organici del personale addetto al servizio di pronto soccorso, necessari per lapplicazione della presente legge, anche sotto il profilo della programmazione tecnica specifica, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale, che provvede su proposta dellassessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.




Art. 4


Gli enti ospedalieri chiamati allespletamento del servizio di pronto soccorso, al fine di adeguatamente articolare e rendere maggiormente efficiente il servizio stesso, possono assorbire i presidi, i mezzi ed il personale di istituzioni pubbliche che perseguano finalità di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano ovvero lo richiedano.

Il trasferimento dei presidi dei mezzi e del personale può avvenire a titolo gratuito e deve essere autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui allart. 10.




Art. 5


Nei centri abitati, in cui il piano regionale ospedaliero non preveda listituzione di ospedali, o fino allattivazione di questi ove siano previsti, nei quali, avuto riguardo alla popolazione residente ed alla distanza del più vicino ospedale, si ravvisi lopportunità di un presidio fisso di pronto soccorso, i rispettivi comuni, ovvero consorzi di comuni, comunità montane e consorzi socio-sanitari, possonoproporne listituzione alla Giunta regionale.

Tali presidi fissi extraospedalieri devono essere dotati di locali aventi i requisiti fissati dalla commissione di cui al successivo art. 10, di mezzi per il trasporto e dei mezzi di collegamento con gli ospedali, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

I comuni, i consorzi di comuni e socio-sanitari e le comunità montane autorizzati allesercizio dei presidi fissi extraospedalieri beneficiano dei contributi regionali secondo le disposizioni di cui al capo 4°.




Art. 6


Listituzione dei presidi di cui al precedente articolo deve essere approvata dalla Giunta regionale, su proposta dellassessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui allart. 10.

Listituzione dei suddetti presidi è concessa ove sussistano giustificati motivi, nonchè ove lorganizzazione prevista garantisca, per idoneità dei locali proposti, numero e qualificazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e ausiliario, la continuità e lefficienza del servizio.

Lerogazione dei contributi di cui ai successivi articoli è condizionata alleffettiva presenza ed efficienza dellorganizzazione prevista da direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva.

Ove lorganizzazione prevista per i suddetti presidi venga a mancare o riduca la efficienza originaria ovvero vengano a mancare i motivi che abbiano indotto listituzione del presidio, la Giunta Regionale, sentita la commissione consultiva di cui allart. 10, dispone la chiusura del presidio, la sospensione delle contribuzioni ed il trasferimento presso altro ente dei mezzi esistenti nel presidio soppresso.




Art. 7


I presidi fissi extraospedalieri di cui agli articoli 5 e 6 possono essere istituiti anche per limitati periodi dellanno nelle zone di affluenza temporanea di popolazione.




Art. 8


La Giunta regionale, sentita la commissione di cui allart. 10, può disporre il trasferimento dei mezzi da un presidio ad altro ove le esigenze funzionali del servizio lo richiedano.





CAPO 3

 I mezzi 





Art. 9


I mezzi per lespletamento del servizio regionale di pronto soccorso consistono in:

a)       ambulanze attrezzate e dotate di apparecchiature speciali per traumatizzati gravi e fornite di apparecchiature per la rianimazione e lassistenza per le insufficienze cardiache;

b)      elicotteri attrezzati per il trasporto di ammalati;

c)       sistema di collegamento a mezzo radio-telefono e telefono.

I mezzi di cui al comma precedente, salvo quanto disposto per il servizio radiofonico sono acquistati con finanziamento a totale carico della Regione, dagli enti incaricati del servizio a norma dellart. 2.

I mezzi mobili potranno essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze del servizio di cui alla presente legge, per lespletamento dei compiti istituzionali degli enti ospedalieri e degli enti che gestiscono ospedali classificati a norma della legge 12.2.1968, n. 132.




Art. 10


Al fine di garantire luniformità del servizio, la Giunta regionale stabilisce, sentita apposita commissione tecnico-consultiva (1)   , i requisiti che devono essere posseduti dal personale, dalle ambulanze e dagli elicotteri adibiti allo espletamento del servizio, nonchè dai mezzi strumentali e terapeutici necessari al servizio di pronto soccorso.

La Commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta Regionale, è presieduta dallAssessore alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera, ed è composta: da un esperto in telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la Regione, da un direttore sanitario, da sei specialisti ospedalieri dei quali un anestesista rianimatore, uno di chirurgia demergenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia, un traumatologo e da un medico di pronto soccorso.  ((2) )

La Commissione da indicazioni sullorganizzazione ed il coordinamento del servizio, sullistituzione dei presidi, sulla organizzazione degli stessi e sui corsi di addestramento obbligatorio per il personale.



(1) Per effetto della l.r. 36/84, art. 32, dall'1.8.84 la Commissione è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite al Consiglio tecnico di ciascuna U.S.L. di cui all'art. 43 della l.r. 51/80
(2) Comma modificato dalla l.r. 10/76, art. 1.


Art. 11


Tutti i presidi, mobili e fissi, ospedalieri ed extraospedalieri, del servizio regionale di pronto soccorso, devono essere collegati a mezzo di un sistema radiofonico facente capo allOspedale Consorziale di Bari.

Allatto dellattivazione sono inseriti nella rete di collegamento a mezzo radio i presidi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e i dipendenti mezzi mobili.




Art. 12


Il sistema radiofonico di cui al precedente articolo fa capo allOspedale Consorziale di Bari che è titolare delle concessioni amministrative necessarie.

Il predetto ente ospedaliero cura lorganizzazione e lefficienza operativa del servizio secondo indicazioni dellassessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, il quale provvede sentita la commissione di cui allart. 10.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema è effettuata dallEnte ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari anche tramite ditte specializzate, previo conforme parere della Giunta regionale.

Gli enti di cui allart. 2, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dallente organizzatore nonchè a permettere laccesso del personale addetto allinstallazione ed alla manutenzione degli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.

Essi, inoltre, devono comunicare allente ospedaliero Ospedale Consorziale di Bari ogni informazione circa lorganizzazione e lefficienza del servizio e degli impianti.

CAPO 4°

INTERVENTI FINANZIARI E NORME FINANZIARIE




CAPO 4

Interventi finanziari e norme finanziarie 





Art. 13


Le spese per lacquisto da parte degli enti incaricati del servizio a norma dellart. 2, dei mezzi mobili destinati al servizio regionale di pronto soccorso sono a totale carico della Regione.

Le spese di gestione dei suddetti mezzi mobili, ivi comprese quelle a carattere straordinario sono a carico della Regione fino alla concorrenza dell80% della somma dimostrata a tale scopo dallente proprietario.

A totale carico di questultimo rimane la spesa relativa al personale addetto.




Art. 14


La spesa relativa allinstallazione e alla gestione, ivi compresa quella di manutenzione del sistema di collegamento a mezzo radio è a totale carico della Regione, che ne fa accredito, previa dimostrazione particolareggiata, allente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari.

La spesa relativa al personale addetto è a carico dellente proprietario del presidio presso il quale il personale medesimo presta servizio.

LEnte ospedaliero ospedale Consorziale di Bari è tenuto a curare linstallazione, lorganizzazione e la manutenzione degli impianti per il collegamento radio.

A tal fine gli enti, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni dellente organizzatore, nonchè a permettere laccesso del personale addetto allinstallazione ed alla manutenzione agli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.




Art. 15


Salvo quanto previsto negli articoli precedenti, la Regione concorre alle spese di installazione e gestione, escluse quelle relative ai locali, dei presidi fissi extraospedalieri di pronto soccorso di cui agli articoli 5, 6 e 7.

A tal fine la Giunta è autorizzata a concedere ai comuni, previa dimostrazione della spesa, su proposta dellassessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, contributo fino al 50 per cento della spesa di installazione e del 50 per cento del totale della spesa di gestione, ivi compresa quella relativa al personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario addetto.

Ove i suddetti presidi siano installati e gestiti da consorzi di comuni, comunità montane o consorzi socio-sanitari, il contributo sulle spese di installazione è elevabile fino al 100 per cento e quello sulle spese di gestione fino allottanta per cento del totale.

Al comune delle Isole Tremiti è riservato il trattamento previsto per i consorzi di comuni. Il contributo relativo alle spese di installazione del servizio presso detto comune può includere quelle concernenti i locali.

Il presidio presso il comune delle Isole Tremiti è dotato di attrezzature speciali di pronto soccorso in relazione alla particolare posizione ed alle attività turistico-sportive ivi esercitate.




Art. 16


Le spese conseguenti allacquisto ed al rinnovo dei mezzi di cui allart. 9 sono a totale carico della Regione.

L accertamento di “fuori uso” dellapparecchiatura è espletato dagli uffici tecnici della Regione.

Dalla spesa occorrente al rinnovo del mezzo vanno dedotte le somme recuperate dalla vendita del materiale dichiarato <<fuori uso>> e le eventuali somme dovute da terzi.

Agli acquisti provvedono le amministrazioni interessate tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti, ed in ogni caso delle esigenze di uniformità dei mezzi addetti al servizio, salvo per i servizi radio, cui provvede lente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari.




Art. 17


I mezzi mobili dovranno essere di colore bianco, con fascia laterale di colore azzurro, sulla quale figuri la scritta <<Regione Puglia - Servizio regionale di pronto soccorso>> seguita dalla denominazione dellente proprietario del mezzo stesso.




Art. 18


Sono immediatamente adibiti al servizio di cui alla presente legge i mezzi mobili ed il sistema di collegamento radio finanziati con i contributi concessi con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 adottata nella seduta del 13 luglio 1972.




Art. 19


In attesa della organizzazione del servizio di pronto soccorso alla stregua delle disposizioni della presente legge, le spese sostenute per il funzionamento del servizio di pronto soccorso extraospedaliero dallente ospedaliero di Castellaneta, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 1975, graveranno sul fondo di cui ai successivi articoli nei limiti dellimporto massimo del contributo erogato nel decorso esercizio 1974. 




Art. 20


Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento annualmente iscritto negli stati di previsione della spesa dei bilanci in apposito capitolo denominato Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso.

Per lesercizio finanziario 1975 lammontare del Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso è determinato in L. 250.000.000.

Nello stato di previsione della spesa di bilancio per lesercizio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 112 - Servizio regionale di pronto soccorso di medicina sociale e del lavoro, centri di diagnostica per le menomazioni psichiche, fisiche e sensoriali (legge regionale 25 agosto 1973, n. 22) in diminuzione

L.

 

250.000.000

 

Cap. 112-bis. - Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso - nuova istituzione, in aumento

L.

 

250.000.000

 

 

 

 

 

 




Art. 21


Sono abrogati gli articoli 1, lett. c), 8, 9 e 10 della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22.




Art. 22


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto. 




Art. 23


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.