Anno 1975
Numero 50
Data 07/06/1975
Abrogato
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 14 giugno 1975
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Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 50

Istituzione di Parchi naturali attrezzati.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 19/97, art. 22


Art. 1

Istituzione dei Parchi naturali attrezzati(2) 


[Enti pubblici, Consorzi amministrativi, Società e privati, possono istituire, su terreno proprio o di cui abbiano la disponibilità, parchi naturali attrezzati con le caratteristiche e secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

Specifica iniziativa in materia compete alle Provincie, alle Comunità montane e ai comuni, eventualmente consorziati fra loro, mentre la Regione promuove l azione di tali Enti e coordina qualsiasi intervento in materia.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 2

Definizione di parco naturale attrezzato(3) 


[I parchi naturali attrezzati sono territori che, per l ubicazione e le caratteristiche ambientali, integrati da idonee attrezzature, si prestano ad essere organizzati ed utilizzati per le finalità di cui al successivo art. 3.

Ove non vi sia vegetazione spontanea, è possibile costituire parchi naturali attrezzati mediante la ricostruzione di associazioni vegetali tipiche della zona.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 3

Finalità(4) 


[I parchi naturali attrezzati in un determinato ambiente naturale hanno come fine il risanamento e la ristrutturazione territoriale oltre che scopi educativi, ricreativi e turistico - sportivi. Essi, inoltre, costituiscono strumento per l insegnamento delle scienze naturali e per la formazione di una coscienza rispettosa della natura.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 4

Struttura e caratteristica dei Parchi(5) 


[Per realizzare le finalità di cui sopra, il territorio da destinare a parco deve rispondere ai seguenti requisiti:

1) estensione di norma non inferiore a 30 Ha e senza soluzione di continuità;

2) agevole accesso ed adeguati parcheggi esterni;

3) possibilità di realizzare sentieri di visita sicuri e tali da non alterare l ambiente naturale.

Devono essere preferite aree aventi coperture vegetali a bosco, oppure a macchie, a gariga o a pascoli.

Nell interno del parco possono essere previste e costituite oasi di protezione per finalità specifiche.

I limiti territoriali dei parchi e quelli delle eventuali oasi di protezione devono seguire possibilmente linee naturali.

Il perimetro del parco dovrà essere contrassegnato da apposita segnaletica.]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 5

Divieti(6) 


[Non è ammessa alcuna forma di utilizzazione dei parchi naturali, per tutta la loro consistenza, che non sia rivolta al conseguimento delle finalità proprie del parco stesso.

In particolare, nei parchi è vietato:

- esercitare la caccia e l uccellagione;

- aprire e coltivare cave e miniere e asportare minerali;

- svolgere attività pubblicitaria;

- introdurre animali o vegetali estranei all ambiente;

- accendere fuochi;

- transitare con mezzi motorizzati;

- tagliare, asportare o danneggiare piante e raccogliere fiori;

- molestare, catturare, ferire e uccidere animali;

- abbandonare rifiuti;

- introdurre strumenti o macchine rumorose.

L esercizio delle attività sportive, ricreative e culturali è disciplinato nell apposito piano previsto nell art. 6.] 



(6) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 6

Piani di utilizzazione(7) 


[La istituzione e la destinazione a parco naturale e la necessaria utilizzazione debbono avvenire con decreto del Presidente della Giunta sulla base di un piano che, nel rispetto dell ambiente naturale, preveda la costruzione delle necessarie strutture e di adeguati servizi nonché le norme per la gestione.

Gli enti, le Società o le persone interessate di cui all art. 1, possono chiedere all Assessorato regionale all Ambiente assistenza per la redazione del piano.

Il piano dovrà precisare le modalità con le quali viene assicurata la sorveglianza nel parco.

Il piano, previo parere della Commissione di cui all art. 13 della legge regionale istitutiva delle riserve naturali, su proposta dell Assessore competente deve essere approvato dalla Giunta Regionale.

Il decreto del Presidente della Giunta classificherà il parco naturale e ne delimiterà il perimetro, sentita la Commissione.

Ogni cinque anni i piani di utilizzazione, previo parere della suddetta Commissione, devono essere aggiornati a cura dellassessorato competente, anche al fine di verificare la permanenza e l evoluzione dei valori ambientali esistenti allepoca della istituzione del parco e di proporre, se del caso, la struttura temporanea di parte o di tutto il parco naturale per favorire la ricostruzione dell ambiente.

Le definitive determinazioni in ordine a tale aggiornamento rientrano nella competenza della Giunta Regionale.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 7

Contributi(8) 


[Per l acquisto o l affitto dei terreni, per il loro adattamento a parco e per l inserimento delle strutture previste nei piani di utilizzazione, nonché per i successivi interventi inerenti alla gestione, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 8

Domande di contributo(9) 


[Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dall articolo precedente, da rivolgere al Presidente della Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere accompagnate dal piano di utilizzazione di cui all art. 6 con allegata una relazione descrittiva.

Entro il 31 marzo dell anno successivo la Giunta provvede, sentita la Commissione per i parchi e le riserve naturali, ad approvare il programma di finanziamento degli interventi, da sottoporre all approvazione del Consiglio Regionale.]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 9

Proventi(10) 


[Gli eventuali redditi del terreno ed i proventi della gestione devono essere utilizzati per le finalità proprie del parco.] 



(10) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 10

Vincoli(11) 


[La costituzione del parco determina la immediata soggezione del relativo terreno al vincolo idrogeologico e paesistico.

La destinazione a parco non può essere inferiore ad anni trenta. ]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 11

Sorveglianza(12) 


[La Regione esercita il controllo permanente sulla utilizzazione dei parchi secondo i piani approvati.]  



(12) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 12

Sanzioni(13) 


[Per le violazioni ai divieti e ai vincoli di cui alla presente legge, nonché a quelli fissati con decreto di approvazione del piano, si applicano le sanzioni amministrative da lire 5.000 e L. 200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed alletà di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale dovrà essere immediatamente consegnata al trasgressore, e, ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla, sarà provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne da comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il verbale di contravvenzione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente, o per delega l Assessore per la Difesa dell ambiente,  decide con provvedimento definitivo motivato ed ingiunge all obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta maggiorata delle spese.

L ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l interessato entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Le sanzioni per le violazioni di cui al 1° comma sono quelle specificatamente previste dalle leggi dello Stato in materia.]



(13) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 13

Gestione(14) 


[La gestione del parco è affidata all Ente promotore.] 



(14) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 14

Decadenza dai benefici(15) 


[La grave e ripetuta violazione delle norme contenute nel piano di cui all art. 6 e dei relativi aggiornamenti comporta la chiusura del parco e la decadenza dai benefici conseguiti in base alla presente legge.

Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

La Regione può in tal caso acquisire al demanio regionale i terreni assoggettati a parchi anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22


Art. 15

Disposizioni finanziarie(16) 


[Agli oneri derivanti dall attuazione della presente legge previsti in L. 500.000.000 si farà fronte con apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 e successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 297/ 2 – “ Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione “ in diminuzione L. 500.000.000

Cap. 295/ ter – “ Contributi per l istituzione e la gestione di parchi naturali e attrezzati “ - nuova istituzione in aumento L. 500.000.000 alla Rubrica VI che pure si istituisce nella Sezione VI del Titolo 11 della Spesa al titolo “ Interventi per la difesa dell Ambiente “.]

     



(16) Legge abrogata dalla l.r. 19/97art. 22