Anno 1975
Numero 52
Data 07/06/1975
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 23 del 14 giugno 1975
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 52

Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, N. 18.



Art. 1



Al personale trasferito alla Regione Puglia, dai disciolti enti ISES-ISCAL-INCIS-GESCAL, si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1.1.1975, la normativa contenuta allart. 89 della legge regionale n. 18 del 1974.

 

Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalità di cui allart. 92 della predetta legge. (1) 

Al medesimo personale si estendono i benefici dellart. 68 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748.

Il personale in servizio alla data dell1.4.72, presso i Patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dellart. 6 del D.P.R. n. 3/72, è inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza 1 aprile 1972.

Dalla stessa data decorrerà il trattamento economico previsto per il personale in servizio allart. 89 della l.r. n. 18/74.



(1) Per il trattamento di previdenza e la ricongiunzione dei periodi assicurativi vedi la l.r. 36/87


Art. 2


Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di Giunta esecutiva, in servizio allentrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972-1973 che non trovasi nelle condizioni previste dal comma 2 dellart. 86 della legge regionale n. 18 del 1974, nonché quello nominato nellanno formativo 1973-1974, è inquadrabile nellambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A1 allegate alla stessa legge, nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle modalità fissate dallart. 86 della legge regionale n. 18 del 1974.

La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Hanno altresì diritto ad essere inquadrati nei ruoli regionali, a domanda, presentata nei termini di cui al precedente comma, i vincitori di avvisi pubblici già espletati per propria necessità dallEnte Regione, in servizio presso gli Uffici regionali allentrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa di cui alla legge regionale n. 18 del 1974




Art. 3

Norma finanziaria.


Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al cap. 13 del bilancio di previsione 1975 alloggetto «Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.».




Art. 4


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127, secondo comma, della Costituzione, e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.