Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 52
Norme integrative legge regionale 25 marzo 1974, N. 18.
Art. 1
Al personale trasferito alla Regione Puglia, dai disciolti enti ISES-ISCAL-INCIS-GESCAL, si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1.1.1975, la normativa contenuta allart. 89 della legge
regionale n. 18 del 1974.
Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalità di cui allart. 92 della predetta legge. (1)
Al medesimo personale si estendono i benefici dellart. 68 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748.
Il personale in servizio alla data dell1.4.72, presso i Patronati scolastici, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi dellart. 6 del D.P.R. n. 3/72, è inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza 1 aprile 1972.
Dalla stessa data decorrerà il trattamento economico previsto per il personale in servizio allart. 89 della l.r. n. 18/74.
(1) Per il trattamento di previdenza e la ricongiunzione dei periodi assicurativi vedi la l.r. 36/87