Anno 1975
Numero 53
Data 07/06/1975
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 23 del 14 giugno 1975
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Nessun allegato

Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 53

Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 42 agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 13/82, art. 11


Art. 1

(2) 



[Tenuto conto dell aumento dei tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento, il contributo venticinquennale - previsto dall art. 1 delle leggi regionali 4 luglio 1973, n. 17 e 13 dicembre 1974, n. 42 nella misura del 5% - viene elevato al 9%.

La maggiorazione non si applica alle operazioni di finanziamento gia concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.


Il contributo di cui al presente articolo potrà essere utilizzato dagli Enti Locali per l assunzione di finanziamenti di carattere straordinario destinati ai trasporti e potrà essere delegato agli Istituti mutuanti.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 13/82art. 11


Art. 2

(3) 


[Allonere derivante dall attuazione della presente legge si provvede mediante lo stanziamento che per ogni esercizio finanziario sarà disposto con la legge di approvazione del bilancio di previsione regionale sul capitolo “ Contributo alle aziende speciali di cui al TU della legge sull assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province approvato con RD 15- 10- 1925, numero 2578”.]




(3) Legge abrogata dalla l.r. 13/82art. 11