Legge Regionale 7 giugno 1975, n. 53
Aumento contributi di cui alla legge regionale 13 dicembre 1974, n. 42 agli Enti locali per le aziende speciali di trasporto.(1)
Art. 1(2)
[Tenuto conto dell aumento dei
tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento, il contributo
venticinquennale - previsto dall art. 1 delle leggi
regionali 4 luglio 1973, n. 17 e 13
dicembre 1974, n. 42 nella misura del 5% - viene
elevato al 9%.
La maggiorazione non si applica
alle operazioni di finanziamento gia concluse alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Il contributo di cui al
presente articolo potrà essere utilizzato dagli Enti Locali per l assunzione di
finanziamenti di carattere straordinario destinati ai trasporti e potrà essere
delegato agli Istituti mutuanti.]