Anno 1975
Numero 7
Data 20/01/1975
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 21 gennaio 1975, n. 3.
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Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 7

Interventi a favore della zootecnia(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32, art. 12


TITOLO 1

Finalità della legge 





Art. 1

Direttrici di intervento.(2) 


[La Regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonché la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nellesercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità, lattuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

1) la selezione ed i controlli funzionali;

2) la diffusione della fecondazione artificiale;

3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;

4) lincremento della produzione foraggera;

5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica;

6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della carne;

7) lo svolgimento di attività di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;

8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;

9) lo sviluppo della cooperazione]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 2

Rilevazione statistico-economica degli allevamenti.(3) 


[La Regione effettua periodicamente il rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.

Le modalità del rilevamento verranno stabilite con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allAgricoltura e Foreste]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


TITOLO 2

Settori di intervento 





Art. 3

Attività selettiva e controlli funzionali.(4) 


[Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alla specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori, sono concessi alle Associazioni degli allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, contributi sino alla misura del 90% delle spese ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, lorganizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.

Sullimporto del contributo concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del contributo medesimo]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 4

Premi di allevamento.(5) 


[Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

Lentità massima dei premi, distinti per specie e categorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, sentita la Commissione agricoltura del Consiglio regionale]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 5

Fecondazione artificiale.(6) 


[Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità sarà determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, sentita la Commissione agricoltura del Consiglio regionale]

(6) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 6

(7) 


[Sono istituiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove genetiche di discendenza, nonché lattivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da Istituti pubblici specializzati o da Associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 7

Manifestazioni zootecniche.(8) 


[Agli allevatori che presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica. Limporto unitario di detti premi sarà stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste]

(8) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 8

Acquisto riproduttori.(9) 


[Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, sono concessi:

a) contributi, nella misura del 50% sulla spesa ritenuta ammissibile per lacquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro genealogico;

b) contributi, nella misura massima del 30% sulla spesa ritenuta ammissibile per lacquisto di riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con certificato dorigine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;

c) contributi, nella misura massima del 30% sulla spesa riconosciuta ammissibile per lacquisto di riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 9

Produzione foraggera.(10) 


[Per lincremento delle produzioni foraggere ottenibili da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per unità di superficie investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste.

Lentità massima di tali premi sarà annualmente stabilita con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, sentita la Commissione agricoltura del Consiglio regionale]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 10

Meccanizzazione.(11) 


[La Regione concede contributi fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile, per lacquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione di foraggi e dei mangimi.

Tali contributi sono elevabili al 35% della spesa medesima a favore delle cooperative agricole]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 11

Produzione della carne.(12) 


[La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:

a) premio fino a lire 25.000 per ogni vitello maschio o femmina nato dopo il 1° gennaio 1974 nellazienda sede dellallevamento e destinato allingrasso o alla rimonta;

b) premio fino a lire 50.000 per ogni vitello maschio portato al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del soggetto per almeno sei mesi;

c) premio fino a lire 50.000 per ogni vitello femmina portato:

- o al peso vivo di Kg. 350;

- o fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto;

- o a giovenca con gravidanza accertata non prima del quarto mese.

In ogni caso, dovrà essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;

d) premio fino a lire 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.

I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente articolo 4]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 12

Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a carattere familiare.(13) 


[La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali dellimporto massimo unitario di lire 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100 ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali ]

(13) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 13

Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico.(14) 


[Per effettuare studi, indagini, ricerche e prove genetiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalità produttivistiche, nonché per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad Istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima dell80% della spesa ritenuta ammissibile.

Le attività di cui al comma precedente potranno essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperativistiche, purché programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore allAgricoltura e Foreste ]



(14) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 14

Valorizzazione dei prodotti zootecnici.(15) 


[A favore delle cooperative agricolo-zootecniche e loro consorzi, dellEnte di Sviluppo e delle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, sono concessi contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, lammodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonché per la realizzazione di mangimifici cooperativi ed impianti irrigui a carattere internazionale connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale di cui tre di preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso] 



(15) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 15

Strutture aziendali ed interaziendali.(16) 


[Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.

Per la realizzazione di cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 70%.

Per la realizzazione di stalle sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al primo comma è elevabile fino al 60% di detta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale - di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso] 



(16) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 16

Spese di gestione.(17) 


[La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all80% per le spese di gestione attinenti:

a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare allingrasso;

b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati;

c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

d) alla raccolta e trasporto del latte ]



(17) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 17

Prestiti di esercizio.(18) 


[Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento triennale a tasso agevolato.

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dallart. 16 della presente legge]



(18) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 18

Ripianamento situazioni debitorie.(19) 


[La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonché delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni - di cui tre di preammortamento - al tasso agevolato per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purché riferibili a prestiti agrari di esercizio per lattività zootecnica, in essere al 31 dicembre 1973, nonché da esposizioni nei riguardi dei soci, purché risultanti nel bilancio alla stessa data]

(19) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 19

Incentivi promossi dalla C.E.E..(20) 


[La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento C.E.E. n. 1353/73 del 15 maggio 1973.

Tali premi sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 4 e 11 della presente legge] 



(20) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 20

Attività dimostrativa per favorire la cooperazione.(21) 


[Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemente fra imprese diretto-coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la Regione è autorizzata, con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allAgricoltura e Foreste, ad assumersi lintera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dallEnte di sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche ]

(21) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


TITOLO 3

Norme procedurali 





Art. 21

Procedure per la concessione di contributi e premi.(22) 


[Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 - lettera a) e lettera c), 9, 10, 11 e 12 della presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, al competente Ispettorato provinciale dellagricoltura.

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi previsti dagli articoli, 3, 4, 7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente legge devono essere presentate dalle Associazioni allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciute, allIspettorato provinciale dellagricoltura sede dellAssociazione richiedente.

Il competente Ispettorato provinciale dellagricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, qualunque sia limporto di spesa, provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con proprio provvedimento dimpegno, il quale diviene esecutivo previa approvazione dellAssessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dallIspettorato che ha emesso il provvedimento dimpegno, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione amministrativo-contabile]



(22) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 22

(23) 


[Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6, 8, lettera b), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia limporto di spesa, allIspettorato provinciale dellAgricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla conseguente istruttoria.

Per iniziative riguardanti due o più province, la competenza, per lacquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene demandata allIspettorato provinciale dellagricoltura nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nel limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente Ispettorato provinciale dellagricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.

I provvedimenti di concessione diventano esecutivi previa approvazione dellAssessore regionale allagricoltura e foreste.

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta regionale su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, secondo le modalità stabilite dal settimo comma dellarticolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ]



(23) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 23

Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui.(24) 


[Lintervento della Regione in ordine alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per lagricoltura e per le foreste, a norma dellart. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal precedente art. 17.

Le modalità di erogazione dei prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione. ]



(24) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 24

(25) 


[Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si provvederà con aperture di credito presso la Tesoreria regionale a favore dei funzionari delegati dagli uffici periferici dellAssessorato regionale dellagricoltura e foreste, in forza dellart. 56 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. ]

(25) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 25

Fondo interbancario di garanzia.(26) 


[Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento: esse sono assistite, ai sensi dellart. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario» istituito con lart. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dallart. 36 medesimo.]

(26) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


TITOLO 4

Norme finanziarie 





Art. 26

Copertura finanziaria.(27) 


[Alle spese per lapplicazione della presente legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonchè, la produzione della carne che verrà istituito nel bilancio regionale per lesercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonchè, con finanziamenti statali nel settore dellagricoltura.] 

(27) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 27

Cumulo interventi.(28) 


[Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dallart. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. ]



(28) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 28

Trasporto allesercizio successivo.(29) 


[Le somme non impegnate nellanno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.]

(29) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 29

(30) 


[A partire dal 1978 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale rimetterà al Consiglio regionale una relazione scritta relativa allapplicazione della presente legge nellanno precedente ed un programma di interventi per lanno in corso a cominciare dal 1976.

Il Consiglio regionale, in osservanza dellart. 27, lettera f) dello Statuto, discuterà la relazione e il piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.] 



(30) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12


Art. 30

Dichiarazione di urgenza.(31) 


[La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.]

(31) Legge abrogata dalla l.r. 13 dicembre 1999, n. 32art. 12