Legge Regionale 20 gennaio 1975, n. 7 Interventi a favore della zootecnia(1)
TITOLO 1Finalità della legge
Art. 1Direttrici di intervento.(2) [La Regione Puglia, allo
scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico,
nonché la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nellesercizio
finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità,
lattuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme
contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili,
favorendo in particolare:
1) la selezione ed i controlli funzionali;
2) la diffusione della fecondazione artificiale;
3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate
attitudini produttive;
4) lincremento della produzione foraggera;
5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi
di produzione zootecnica;
6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla
commercializzazione del bestiame e della carne;
7) lo svolgimento di attività di ricerca,
dimostrazione ed aggiornamento tecnico;
8) la raccolta, la lavorazione, la
trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;
9) lo sviluppo della cooperazione]
Art. 2Rilevazione statistico-economica degli
allevamenti.(3) [La Regione effettua periodicamente il rilevamento statistico-economico degli
allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio
zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.
Le modalità del rilevamento verranno stabilite
con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore
allAgricoltura e Foreste]
TITOLO 2Settori di intervento
Art. 3Attività selettiva e controlli
funzionali.(4) [Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico
regionale, con particolare riguardo alla specie bovina, equina, bufalina, ovina,
caprina, suina e specie minori, sono concessi alle Associazioni degli allevatori
giuridicamente riconosciute, con provvedimento della Giunta regionale, su
proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, contributi sino alla misura
del 90% delle spese ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la
esecuzione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, lorganizzazione e
lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra
allevatori.
Sullimporto del contributo concesso sono
corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75% del
contributo medesimo]
Art. 4Premi di allevamento.(5) [Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di
allevamento per ogni soggetto nato in selezione.
Lentità massima dei premi, distinti per specie
e categorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della Giunta
regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, sentita la
Commissione agricoltura del Consiglio regionale]
Art. 5Fecondazione artificiale.(6) [Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico
di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità
sarà determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento
della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste,
sentita la Commissione agricoltura del Consiglio regionale]
Art. 6(7) [Sono istituiti con provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore allagricoltura e foreste, centri di riproduttori per la
esecuzione delle prove genetiche di discendenza, nonché lattivazione di
recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le
spese di impianto e di gestione.
Le iniziative di cui al comma precedente possono
essere attuate da Istituti pubblici specializzati o da Associazioni di
allevatori, giuridicamente riconosciute]
Art. 7Manifestazioni zootecniche.(8) [Agli allevatori che presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a
valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di
partecipazione e di classifica. Limporto unitario di detti premi sarà
stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con
provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allagricoltura
e foreste]
Art. 8Acquisto riproduttori.(9) [Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore
allagricoltura e foreste, sono concessi:
a) contributi, nella misura del 50% sulla spesa
ritenuta ammissibile per lacquisto di riproduttori maschi appartenenti alle
specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro
genealogico;
b) contributi, nella misura massima del 30%
sulla spesa ritenuta ammissibile per lacquisto di riproduttori di sesso
femminile iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con
certificato dorigine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;
c) contributi, nella misura massima del 30%
sulla spesa riconosciuta ammissibile per lacquisto di riproduttori delle specie
minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile]
Art. 9Produzione foraggera.(10) [Per lincremento delle produzioni foraggere ottenibili da erbai, prati
artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per
unità di superficie investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalità
che verranno stabilite dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
allagricoltura e foreste.
Lentità massima di tali premi sarà annualmente
stabilita con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dellAssessore
allagricoltura e foreste, sentita la Commissione agricoltura del Consiglio
regionale]
Art. 10Meccanizzazione.(11) [La Regione concede contributi fino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile,
per lacquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di
stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione di
foraggi e dei mangimi.
Tali contributi sono elevabili al 35% della
spesa medesima a favore delle cooperative agricole]
Art. 11Produzione della carne.(12) [La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:
a) premio fino a lire 25.000 per ogni vitello
maschio o femmina nato dopo il 1° gennaio 1974 nellazienda sede
dellallevamento e destinato allingrasso o alla rimonta;
b) premio fino a lire 50.000 per ogni vitello
maschio portato al peso vivo di Kg. 400, oppure fino alla eruzione dei denti
picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del
soggetto per almeno sei mesi;
c) premio fino a lire 50.000 per ogni vitello
femmina portato:
- o al peso vivo di Kg. 350;
- o fino alla eruzione dei denti picozzi da
adulto;
- o a giovenca con gravidanza accertata non
prima del quarto mese.
In ogni caso, dovrà essere dimostrata la
permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;
d) premio fino a lire 6.000 per ogni agnello
prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di Kg. 25.
I premi di cui alla lettera a) ed alla lettera
c) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente
articolo 4]
Art. 12Incentivazione degli allevamenti di bassa
corte a carattere familiare.(13) [La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali
dellimporto massimo unitario di lire 100.000 per gli allevamenti rurali di
bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i
100 ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla
produzione della carne e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti
aziendali ]
Art. 13Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento
tecnico.(14) [Per effettuare studi, indagini, ricerche e prove genetiche tendenti a promuovere
nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire
determinate finalità produttivistiche, nonché per iniziative a carattere
dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici,
sono concessi ad Istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima
dell80% della spesa ritenuta ammissibile.
Le attività di cui al comma precedente potranno
essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperativistiche,
purché programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con
modalità preventivamente stabilite dalla Giunta regionale, su proposta
dellAssessore allAgricoltura e Foreste ]
Art. 14Valorizzazione dei prodotti
zootecnici.(15) [A favore delle cooperative agricolo-zootecniche e loro consorzi, dellEnte di
Sviluppo e delle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, sono
concessi contributi in conto capitale fino al 70% sulla spesa ritenuta
ammissibile per la costruzione, lammodernamento, il potenziamento degli
impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e
vendita dei prodotti degli allevamenti, nonché per la realizzazione di
mangimifici cooperativi ed impianti irrigui a carattere internazionale connessi
allo sviluppo della zootecnia.
Oltre a tali contributi, sono concessi mutui
integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale di cui tre di
preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il
contributo concesso]
Art. 15Strutture aziendali ed
interaziendali.(16) [Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al
45% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali
e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le
altre opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.
Per la realizzazione di cisterne adibite alla
raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente
comma è elevabile fino al 70%.
Per la realizzazione di stalle sociali da parte
di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al primo
comma è elevabile fino al 60% di detta spesa.
Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi
sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale -
di cui tre di preammortamento - di importo pari alla differenza tra la predetta
spesa ed il contributo concesso]
Art. 16Spese di gestione.(17) [La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni
di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino
all80% per le spese di gestione attinenti:
a) al trasporto, accompagnamento ed
assicurazione dei vitelli da destinare allingrasso;
b) al trasporto dei mangimi e distribuzione
degli stessi agli associati;
c) alla macellazione, lavorazione e
commercializzazione delle carni;
d) alla raccolta e trasporto del latte ]
Art. 17Prestiti di esercizio.(18) [Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi
prestiti di esercizio ad ammortamento triennale a tasso agevolato.
Le agevolazioni creditizie del precedente comma
non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dallart. 16
della presente legge]
Art. 18Ripianamento situazioni debitorie.(19) [La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a
prevalente indirizzo zootecnico, nonché delle cooperative e loro consorzi ed
altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per
la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti
zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i
mangimifici, mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con
ammortamento fino a venti anni - di cui tre di preammortamento - al tasso
agevolato per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da
finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purché riferibili a
prestiti agrari di esercizio per lattività zootecnica, in essere al 31 dicembre
1973, nonché da esposizioni nei riguardi dei soci, purché risultanti nel
bilancio alla stessa data]
Art. 19Incentivi promossi dalla C.E.E..(20) [La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento C.E.E. n.
1353/73 del 15 maggio 1973.
Tali premi sono cumulabili con quelli previsti
dagli articoli 4 e 11 della presente legge]
Art. 20Attività dimostrativa per favorire la
cooperazione.(21) [Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemente fra imprese
diretto-coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la Regione è
autorizzata, con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore allAgricoltura e Foreste, ad assumersi lintera spesa ritenuta
ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate
dallEnte di sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di
allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche ]
TITOLO 3Norme procedurali
Art. 21Procedure per la concessione di contributi e
premi.(22) [Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti
dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 - lettera a) e lettera c), 9, 10, 11 e 12 della
presente legge debbono essere presentate dalle Associazioni provinciali
allevatori, giuridicamente riconosciute, al competente Ispettorato provinciale
dellagricoltura.
Per le iniziative riguardanti allevamenti
ubicati in due o più province, le domande intese a fruire degli incentivi
previsti dagli articoli, 3, 4, 7 e 8 - lettera a) e lettera c) della presente
legge devono essere presentate dalle Associazioni allevatori a carattere
regionale, giuridicamente riconosciute, allIspettorato provinciale
dellagricoltura sede dellAssociazione richiedente.
Il competente Ispettorato provinciale
dellagricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le
modalità prescritte dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore
allagricoltura e foreste, qualunque sia limporto di spesa, provvede alla
istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi
con proprio provvedimento dimpegno, il quale diviene esecutivo previa
approvazione dellAssessore medesimo.
La liquidazione ed il pagamento dei contributi e
dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dallIspettorato che ha
emesso il provvedimento dimpegno, previo accertamento del regolare espletamento
delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione
amministrativo-contabile]
Art. 22(23) [Le domande intese ad ottenere le agevolazioni
contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli
articoli 6, 8, lettera b), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge
debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia limporto di
spesa, allIspettorato provinciale dellAgricoltura competente per territorio,
il quale provvederà alla conseguente istruttoria.
Per iniziative riguardanti due o più province,
la competenza, per lacquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene
demandata allIspettorato provinciale dellagricoltura nella cui giurisdizione
territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.
La concessione delle agevolazioni contributive
di cui al precedente comma viene disposta, nel limiti di fondi di bilancio ad
esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente Ispettorato
provinciale dellagricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al
pagamento dei contributi in conto capitale concessi.
I provvedimenti di concessione diventano
esecutivi previa approvazione dellAssessore regionale allagricoltura e
foreste.
Alla concessione ed alla contestuale
liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso
agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della Giunta
regionale su proposta dellAssessore allagricoltura e foreste, secondo le
modalità stabilite dal settimo comma dellarticolo 35 della legge 2 giugno
1961, n. 454 ]
Art. 23Procedure di erogazione del concorso interessi
della Regione sui prestiti e mutui.(24) [Lintervento della Regione in ordine alle agevolazioni creditizie previste dalla
presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo
degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli
Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - entro i limiti stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per lagricoltura e
per le foreste, a norma dellart. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 -
e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.
Sono considerate operazioni di credito agrario
di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre
sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal
precedente art. 17.
Le modalità di erogazione dei prestiti e dei
mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli Istituti e gli
Enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione. ]
Art. 24(25) [Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si provvederà con
aperture di credito presso la Tesoreria regionale a favore dei funzionari
delegati dagli uffici periferici dellAssessorato regionale dellagricoltura e
foreste, in forza dellart. 56 e seguenti del R.D. 18 novembre 1923, n.
2440 e successive modificazioni. ]
Art. 25Fondo interbancario di garanzia.(26) [Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto
operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di
credito agrario di esercizio o di miglioramento: esse sono assistite, ai sensi
dellart. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del «Fondo
interbancario» istituito con lart. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454,
ed assoggettate alla trattenuta prevista dallart. 36 medesimo.]
TITOLO 4Norme finanziarie
Art. 26Copertura finanziaria.(27) [Alle spese per lapplicazione della presente legge si provvederà con fondi
stanziati in apposito capitolo recante la denominazione contributi, sussidi e
premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico
regionale nonchè, la produzione della carne che verrà istituito nel bilancio
regionale per lesercizio finanziario 1975 e per i successivi e che annualmente
troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante
alla Regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonchè, con
finanziamenti statali nel settore dellagricoltura.]
Art. 27Cumulo interventi.(28) [Le provvidenze di cui alla presente legge, ad
eccezione di quelle previste dallart. 19, non sono cumulabili con gli
interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il
Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e
13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. ]
Art. 28Trasporto allesercizio
successivo.(29) [Le somme non impegnate nellanno di riferimento possono essere utilizzate negli
esercizi successivi.]
Art. 29(30) [A partire dal 1978 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la Giunta regionale
rimetterà al Consiglio regionale una relazione scritta relativa allapplicazione
della presente legge nellanno precedente ed un programma di interventi per
lanno in corso a cominciare dal 1976.
Il Consiglio regionale, in osservanza dellart.
27, lettera f) dello Statuto, discuterà la relazione e il piano di cui al primo
capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.]
Art. 30Dichiarazione di urgenza.(31) [La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60
dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.]
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