Legge Regionale 3 giugno 1976, n. 13 Modifica ed integrazioni delle leggi regionali 20 gennaio 1975, n.5 e 6 relative, rispettivamente, all'assistenza ospedaliera e alla formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.(1)
Art. 1All art. 2 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:
Agli effetti della
presente legge sono considerati non abbienti, gli iscritti negli elenchi
comunali previsti dall art. 55 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato
con RD 27- 7- 1934, n. 1265, nonche i cittadini assistiti dal Comune in forma
continuativa.
Hanno diritto altresì all
assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione i lavoratori in cerca di prima
occupazione e quelli che, per licenziamento, sospensione o disoccupazione,
perdano temporaneamente il diritto alla assistenza ospedaliera, nonche i loro
familiari a carico .
Art. 2L articolo 6 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e sostituito dal
seguente:
L erogazione dell
assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate degli enti
mutualistici ed in atto alla data dell 11 luglio 1974 sara assicurata dalla
Regione ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie,
istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed
enti di cui all art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968 n. 132
istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura
private fino alla data in cui saranno resi esecutivi gli atti di stipula delle
nuove convenzioni.
La Regione provvede alla
stipula delle convenzioni entro 360 giorni dalla data di pubblicazione degli
schemi di convenzione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le convenzioni vigenti decadono
allo scadere del termine di cui al precedente comma ed ai cittadini residenti in
Comuni della Puglia, che si ricoverino in istituti e case di cura gia
convenzionati, l assistenza ospedaliera sara assicurata in forma indiretta.
Art. 3Il secondo comma dell art. 8
della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e sostituito dai seguenti:
Il ricovero degli
aventi diritto all assistenza ospedaliera assicurata dalla Regione non e
subordinato ad alcuna autorizzazione ad eccezione di quello presso case di cura
private convenzionate, per il quale e necessario ottenere preventiva
impegnativa di ricovero da parte dei competenti uffici
regionali.
Dietro richiesta da parte del
medico curante dell assistito, gli uffici regionali, esperiti i controlli
ritenuti necessari, rilasceranno al richiedente l impegnativa di
ricovero.
Apposito regolamento da
approvare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, dovra
indicare le procedure per la richiesta dell impegnativa e per il relativo
rilascio, da parte degli uffici regionali competenti, dell impegnativa
medesima.
Le case di cura convenzionate
sono tenute a comunicare ai competenti uffici regionali la data di accettazione
o di dimissioni dell assistito entro tre giorni dall avvenuto ricovero o
dimissione .
Art. 4All art. 10 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 5 dopo il secondo comma e aggiunto il seguente:
Al di fuori dell
orario ordinario e consentito al personale medico ospedaliero l esercizio
dell attività libero - professionale secondo le disposizioni di cui all art.
47 del DPR 27- 3- 1969, n. 130 .
Art. 5Alla legge regionale 20 gennaio
1975, n. 5 e aggiunto il seguente articolo:
Articolo 12/ bis
(Scheda nosologica obbligatoria).
Gli Enti Ospedalieri, le
Cliniche Universitarie, gli Istituti a
carattere scientifico, gli Istituti ed Enti di cui all art. 1, penultimo comma, della legge 12-
2- 1968, n. 132, gli Istituti ed Enti di
cui alla legge 26- 11- 1973, n. 817 e gli Istituti e Case di Cura private,
convenzionate e non, operanti nella Regione Puglia, sono tenute a compilare
e trasmettere all Assessorato Regionale
alla Sanita, entro 10 giorni dalla dimissione del ricoverato, la
Scheda nosologica secondo il modello approvato con deliberazione della
Giunta Regionale .
Art. 6Alla legge regionale 20 gennaio
1975, n. 5 e aggiunto il seguente articolo:
Articolo 12/ ter
(accompagnamento materno).
Negli Enti ospedalieri e
consentito, a giudizio dei sanitari, l accompagnamento dei minori ricoverati di
eta non superiore agli anni 6.
La Giunta Regionale determina
annualmente il rapporto di incidenza dell accompagnamento rispetto al numero
delle degenze godute dai minori di anni 6.
Il numero delle degenze per
accompagnamento, calcolato, con il criterio di cui al comma precedente, va
aggiunto, ai fini del riparto della spesa corrente del Fondo regionale
dellAssistenza Ospedaliera, a quello dei minori ricoverati.
Per affezioni particolari puo
essere consentito, a giudizio dei sanitari, l accompagnamento di ricoverati di
eta superiore agli anni 6, ma in tal caso il numero delle degenze per
accompagnamento non avra rilevanza ai fini del riparto della spesa corrente di
cui al comma precedente.
L onere relativo al vitto e
alloggio dell accompagnatore fara carico all assistito, nella misura
stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Nelle Cliniche Universitarie,
negli Istituti a carattere scientifico, negli Istituti ed Enti di cui all art.
1, penultimo comma della legge 12- 2- 1968, n. 132, negli Istituti ed Enti di
cui alla legge 26- 11- 1973, n. 817 e negli Istituti e Case di Cura private
convenzionate l accompagnamento materno e regolato dalle convenzioni previste
dall art. 18 della legge 17- 8- 1974, n. 386.
Per il 1975 le rette di
accompagnamento per ricovero dei minori saranno rimborsate direttamente all
interessato .
Art. 7L art. 20 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 5 e sostituito dal seguente:
La Regione Puglia
esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall art. 1916 del Codice Civile e
dall art. 28 della legge 24- 12- 1969, n. 990.
Il responsabile e tenuto a
rimborsare alla Regione le spese di degenza secondo una retta giornaliera
deliberata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei bilanci di
previsione presentati dagli Enti ospedalieri.
La disposizione di cui al comma
precedente si applica a decorrere dal 1° gennaio 1976.
Art. 8Il quarto comma dell art. 12
della legge 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dal seguente:
La Giunta regionale,
previo parere della Commissione Consiliare competente, vagliato tale programma,
determina periodicamente l entita dell assegnazione integrativa, in
conformita del criterio di cui al precedente comma secondo .
Art. 9L art. 14 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dal seguente:
Lo stanziamento di cui
alla lettera b) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente in ragione
di due quinti del suo ammontare, tra gli
Enti ospedalieri in proporzione al numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione
dei posti – letto pari all 80% accertati al 30 giugno e al 31dicembre dell anno precedente.
Qualora tale indice risulti
inferiore a quello indicato, l assegnazione sara ridotta in misura
proporzionale.
Le somme assegnate devono
essere utilizzate dagli Enti ospedalieri esclusivamente per la manutenzione
straordinaria degli immobili.
I residui tre quinti dello
stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della
legge regionale 25- 8- 1973, n. 22, Titolo I, articoli da 1 a 4 .
Art. 10L art.15 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dal seguente:
Lo stanziamento di cui
alla lettera c) del precedente art. 9 viene ripartito semestralmente, in ragione
dei due quinti del suo ammontare, tra gli Enti ospedalieri in proporzione al
numero dei ricoveri e in presenza di un indice di utilizzazione dei posti –
letto pari all 80% accertati al 30 giugno e al 31 dicembre dell anno
precedente. Qualora tale indice risulti inferiore a quello indicato l
assegnazione sara ridotta in misura proporzionale.
Le somme assegnate devono
essere utilizzate dagli Enti ospedalieri esclusivamente per far fronte ad
acquisti indilazionabili di attrezzature e presidi di modesto importo, nonche
per la funzionalita di attrezzature ed
impianti gia esistenti e relativi ai servizi
generali, economali tecnici e sanitari.
I residui tre quinti dello
stanziamento di cui sopra sono utilizzati con i criteri e secondo le norme della
legge regionale 25- 8-1973, n. 22,
titolo II, artt. 5 e 6 .
Art. 11Al primo comma dell art. 18
della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6, dopo l espressione La
Regione Puglia eroga sono aggiunte le parole di
norma.
Art. 12L art. 21 della legge
regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dal
seguente:
Per la propria
attivita ordinaria, gli Enti ospedalieri sono autorizzati ad effettuare spese
mensilmente, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno
verra assegnata in applicazione della presente legge, fino ad un dodicesimo
dell assegnazione annua.
Le anticipazioni di tesoreria
che gli Enti ospedalieri contrarranno col proprio tesoriere per le operazioni di
cui al precedente primo comma, sono garantite da fidejussione della Regione
Puglia.
La Giunta Regionale delibera
periodicamente la concessione di fidejussione agli Enti ospedalieri per le
anticipazioni di cassa concernenti le operazioni di cui al precedente primo
comma.
Le singole fidejussioni agli
Enti ospedalieri sono concesse con decreto del Presidente della Giunta Regionale
nei limiti dellimporto complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma
precedente ed in esecuzione della stessa.
Gli oneri rivenienti dalla
concessione delle fidejussioni predette faranno carico al capitolo di bilancio
di cui alla lettera c) del precedente art. 3.
Art. 13Il settimo comma dell art. 22
della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 6 e sostituito dai seguenti:
Detratta la somma di
cui al precedente quinto comma, lo stanziamento di cui alla lettera a) del
precedente terzo comma e così ripartito tra le seguenti
destinazioni:
a) spesa corrente degli Enti
ospedalieri: 89 per cento;
b) spesa per manutenzioni
straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per
cento;
c) spese per attrezzature e
impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi
ospedalieri pubblici: 5,50 per cento;
d) spesa per la formazione e l
aggiornamento professionale del personale: 0,50 per cento.
Sono conseguentemente
modificati gli stanziamenti passivi del bilancio regionale per l esercizio
1975, relativi alle lettere a), c), d) di cui al precedente
comma.
La presente legge e dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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