Anno 1976
Numero 14
Data 11/06/1976
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 29 del 16 giugno 1976
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Nessun allegato

Legge Regionale 11 giugno 1976, n. 14

Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative Statali alle Regioni a Statuto ordinario.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[Ai fini della composizione delle Commissioni giudicatrici di concorso per:

a) posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

b) assunzione presso gli enti ospedalieri;

c) conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di nuova istituzione,

si stabiliscono i sottospecificati criteri di equiparazione tra le qualifiche dei ruoli dellAmministrazione dello Stato e i livelli funzionali del ruolo regionale:

Amministrazione dello Stato

Amministrazione regionale

Direttore di divisione, Direttore di sezione o qualifica inferiore

VI e VII livello funzionale

Funzionario medico

VI e VII livello funzionale

Impiegato della carriera di concetto

V livello funzionale

Impiegato della carriera dordine o esecutiva

IV livello funzionale]




(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

(3) 


[Fatto salvo quanto dispone la legge 18 aprile 1975, n. 148 in ordine alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di assunzione presso gli Enti ospedalieri, le funzioni di segretario nelle Commissioni di cui al precedente articolo sono svolte da un funzionario designato dalla Regione. (4) ]



(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(4)  Articolo sostituito dalla l.r. 29 dicembre 1976, n. 31, art. 1,che è stata abrogata dalla l.r. 28/98art. 2


Art. 3

(5) 


[In caso di impedimento dei funzionari medici regionali, laddove previsti, possono essere designati, nelle Commissioni di concorso di cui allart. 1, gli Ufficiali sanitari titolari del Comune capoluogo della Provincia nella cui circoscrizione si svolge il concorso stesso o Ufficiali sanitari titolari di Comuni con più di 20 mila abitanti.] 



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(6) 


[Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili ad altre commissioni o Comitati, operanti nel settore dellassistenza sanitaria e ospedaliera, nellambito di competenze trasferite o delegate dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario. ]



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5

(7) (8) 


N[elle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, ostetrica condotta e veterinario condotto nonché nella Commissione di cui allart. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il componente funzionario della carriera direttiva dellAmministrazione civile degli interni è sostituito con un componente funzionario regionale del VII o VI livello funzionale  .]



(7) Articolo modificato dalla l.r. 29 dicembre 1976, n. 31art. 2 che è stata abrogata dalla L.R. 28/98art. 2 
(8) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A