Legge Regionale 11 giugno 1976, n. 14 Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative Statali alle Regioni a Statuto ordinario.(1)
Art. 1(2) [Ai fini della composizione
delle Commissioni giudicatrici di concorso per: a) posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e
delle Province; b) assunzione presso gli enti ospedalieri; c) conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di nuova
istituzione, si stabiliscono i sottospecificati
criteri di equiparazione tra le qualifiche dei ruoli dellAmministrazione dello
Stato e i livelli funzionali del ruolo regionale:
Amministrazione dello Stato |
Amministrazione regionale |
Direttore di divisione, Direttore di sezione o qualifica inferiore |
VI e VII livello funzionale |
Funzionario medico |
VI e VII livello funzionale |
Impiegato della carriera di concetto |
V livello funzionale |
Impiegato della carriera dordine o esecutiva |
IV livello funzionale] |
Art. 2(3) [Fatto salvo quanto dispone la legge 18 aprile 1975, n.
148 in ordine alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi
di assunzione presso gli Enti ospedalieri, le funzioni di segretario nelle
Commissioni di cui al precedente articolo sono svolte da un funzionario
designato dalla Regione. (4) ]
Art. 3(5) [In caso di impedimento dei funzionari medici regionali, laddove
previsti, possono essere designati, nelle Commissioni di concorso di cui
allart. 1, gli Ufficiali sanitari titolari del Comune capoluogo della Provincia
nella cui circoscrizione si svolge il concorso stesso o Ufficiali sanitari
titolari di Comuni con più di 20 mila abitanti.]
Art. 4(6) [Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili
ad altre commissioni o Comitati, operanti nel settore dellassistenza sanitaria
e ospedaliera, nellambito di competenze trasferite o delegate dallo Stato alle
Regioni a statuto ordinario. ]
Art. 5(7) (8) N[elle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico
condotto, ostetrica condotta e veterinario condotto nonché nella Commissione di
cui allart. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il componente
funzionario della carriera direttiva dellAmministrazione civile degli interni è
sostituito con un componente funzionario regionale del VII o VI livello funzionale .]
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