Legge Regionale 28 agosto 1976, n. 21 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1974, n. 16.(1)
Art. 1(2) [L art. 4 della legge regionale
26- 2- 1974, n. 16 è così modificato: Gli organi dell ERPT
sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.
Il Presidente e coadiuvato
nelle sue funzioni da due Vice Presidenti, di cui uno vicario.]
Art. 2(3) [L art. 5 della medesima legge
regionale 26- 2- 1974 n. 16, è così modificato:
Il Consiglio di
Amministrazione dura in carica 5 anni ed e nominato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale.
E composto
da:
a) cinque componenti eletti dal
Consiglio Regionale;
b) tre componenti eletti dal
Consiglio Regionale designati da parte delle Confederazioni Sindacali Regionali
piu rappresentative;
c) tre rappresentanti dei
Comuni pugliesi, eletti dal Consiglio Regionale, su designazione della Sezione
Pugliese dell Associazione Nazionale Comuni Italiani(
ANCI);
d) due rappresentanti delle
Province pugliesi, eletti dal Consiglio regionale, su designazione dell Unione Province Italiane (
UPI);
e) due esperti in materia di
trasporti eletti dal Consiglio Regionale.
Nell elezione del
rappresentante di cui alla lettera a) ciascun consigliere vota per un solo
nominativo.
In casi di particolare
necessita che rendano carente o impossibile il funzionamento del Consiglio di
Amministrazione, la Giunta Regionale propone lo scioglimento al Consiglio
Regionale.
Il Presidente della Giunta
Regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, dispone con proprio
decreto lo scioglimento.
Con lo stesso decreto vengono
nominati un Commissario e due Vice Commissari.
Il Consiglio di Amministrazione
dovra essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento .]
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