Anno 1976
Numero 7
Data 29/01/1976
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, S.O. del 31 gennaio 1976
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Legge Regionale 29 gennaio 1976, n. 7

Erogazione contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autolinee extraurbane per viaggiatori.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

(2) 


[Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nellanno 1975, possono essere concessi contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo connesse allimpresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

(3) 


[I contributi saranno erogati entro i limiti di spesa di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 150 per autobus/km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 140 per autobus/km per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionale, provinciale, aziendali e le leggi sociali.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

(4) 


[Ai fini della determinazione dei contributi, sono escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto.

Per lattuazione della presente legge valgono le condizioni approvate dalla giunta regionale per lanalogo contributo relativo allanno 1974 in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 14.

Le stesse condizioni e modalità valgono anche ai fini della corresponsione di eventuali acconti che non potranno comunque superare la misura massima di L. 30 per km di percorrenza.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

(5) 


[Per lerogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 900 milioni.] 



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

(6) 


[Allonere di lire 900 milioni derivante dallattuazione della presente legge, per lanno finanziario 1975, si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 191: Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione dello stato di previsione della spesa di bilancio per lanno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dellesercizio in cui la presente legge sarà perfezionata. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

(7) 


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B