Legge Regionale 23 ottobre 1977, n. 31
Modifica della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7.
Articolo unico Il punto quattro dell
articolo 3 della Legge regionale 17 marzo 1977, n. 7 va così modificato:
<< da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni democratiche del
tempo libero esistenti nella Regione riconosciute a livello nazionale( ARCI;
ENARS - ACLI; ENDAS; AICS; CTG) >>.