Legge Regionale 23 ottobre 1977, n. 31
Modifica della legge regionale 17 marzo 1977, n. 7.(1)
Articolo unico [Il punto quattro dell articolo
3 della Legge regionale 17 marzo 1977, n. 7 va così modificato: da un
rappresentante di ciascuna delle Associazioni democratiche del tempo libero
esistenti nella Regione riconosciute a livello nazionale( ARCI; ENARS - ACLI;
ENDAS; AICS; CTG) .]