Anno 1977
Numero 10
Data 12/04/1977
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 24 del 19 aprile 1977 .
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Nessun allegato

Legge Regionale 12 aprile 1977, n. 10

Norme per l' inquadramento nel ruolo regionale del personale trasferito dall' Ente soppresso Gioventu' Italiana.



Art. 1


Ai fini dellapplicazione delle norme contenute nella legge 18 novembre 1975, n. 764, per la parte concernente il trasferimento alle Regioni del personale dellEnte soppresso «Gioventù Italiana» con decorrenza giuridica ed economica dal 17 gennaio 1976, il personale trasferito alla Regione Puglia è inquadrato nel ruolo unico del personale dipendente.

La legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è così modificata ed integrata:

a) le dotazioni del ruolo organico di cui alla tabella «A» sono incrementate di:

1 unità del livello 6°

13 unità del livello 5°

6 unità del livello 4°

5 unità del livello 3°

23 unità del livello 2°;

b) la tabella «C» allegata alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è integrata con la seguente colonna indicante le qualifiche di provenienza del personale trasferito dallEnte soppresso Gioventù Italiana ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764, rispondenti ai livelli retributivi e funzionali dellAmministrazione regionale:

Livello retributivo e funzionale della Amministrazione regionale

Carriere e qualifiche di provenienza del Personale di ruolo ex G.I.

Carriera direttiva: Capo Ufficio Segretario di 1°, 2° e 3° classe.

CARRIERA DI CONCETTO:

 

Ruolo Ragioneria: Capo servizio - Ragioniere principale - Primo ragioniere - Ragioniere - Ragioniere aggiunto - Vice ragioniere.

 

Ruolo tecnico: Primo geometra, Geometra - Geometra Aggiunto - Vice Geometra.

 

Ruolo Direttori: Direttore di 1ª, 2ª e 3ª classe.

CARRIERA ESECUTIVA:

 

Archivista capo - Primo Archivista - Archivista Applicato - Alunno dordine.

CARRIERA AUSILIARIA:

 

Ruolo autisti: Capo agente tecnico - Agente tecnico.

CARRIERA AUSILIARIA:

 

Commesso - Usciere capo - Usciere - inserviente .(1) 

 

 

 

 

 

 

Livello retributivo e funzionale della Amministrazione regionale

Mansioni o qualifica posseduta alla data del trasferimento dal personale avventizio od a contratto-appalto .(2) 

Economo - Capo Istitutore - Segretario - Istitutore - Assistente.

Istitutore addetto mensa.

Cuoco - guardarobiere - autista.

Custode - inserviente - addetto servizi vari - addetto guardaroba e lavanderia.

 

 




(1) Colonna modificata dalla l.r. 9 gennaio 1978, n. 5, articolo unico
(2) Tabella aggiunta dal primo comma, punto B, dell'articolo unico, l.r. 9 gennaio 1978, n.5


Art. 2


Al personale inquadrato sono estese le norme transitorie sulla progressione economica di carriera contenute nella legge 25 marzo 1974, n. 18 ivi comprese quelle relative alla riduzione ad un anno del termine di due anni richiesto per il conseguimento del trattamento economico previsto dalla tabella B) ed alla rilevanza di tutte le prestazioni rese allo Stato ed alle altre Amministrazioni Pubbliche e delle anzianità convenzionali riconoscibili ai sensi di disposizioni legislative statali. 




Art. 3


Sono soppresse le direzioni e gli uffici provinciali della ex Gioventù Italiana.

La Giunta regionale, su proposta dellAssessore agli Affari Generali, è autorizzata a provvedere alla utilizzazione del personale inquadrato ai sensi e per gli effetti della presente legge. 




Art. 4


Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato per lanno 1997 in L. 250.000.000 si farà fronte con parte delle maggiori entrate rivenienti alla Regione dalla ripartizione del fondo comune di cui allart. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed allart. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La spesa farà carico al capitolo «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali e maggiori oneri per lapplicazione dellart. 4 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23 (spesa obbligatoria)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977 e successivi.