Legge Regionale 12 aprile 1977, n. 11
Istituzione del comitato regionale tecnico amministrativo.(1)
Art. 1(2)
[È istituito il Comitato regionale tecnico amministrativo con
funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione.
Il Comitato è composto:
a) dallassessore ai lavori pubblici, che lo presiede;
b) da un funzionario del settore lavori pubblici;
c) da un funzionario del settore urbanistico ed un funzionario
del settore Sanità;
d) dai coordinatori degli Uffici del Genio Civile della
Regione:
e) dal sovrintendente alle Gallerie e Monumenti o da un suo
delegato;
f) dal sovrintendente alle antichità o da un suo delegato;
g) da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale, con voto
limitato a due;
h) da due Sindaci designati dallA.N.C.I. Pugliese;
i) da un Presidente di Amministrazione provinciale designato
dallUPI Pugliese;
l) dal coordinatore dellIspettorato Agrario Compartimentale;
m) dal coordinatore dellIspettorato Regionale delle Foreste.
Nella sua Prima riunione il C.R.T.A. elegge il Vice Presidente
tra i componenti di cui alle lett. g), h), e i).
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica cinque anni.]