Anno 1977
Numero 11
Data 12/04/1977
Abrogato No
Materia Lavori pubblici;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 24 del 19 aprile 1977. La presente legge è stata parzialmente abrogata dal primo comma dell'art. 7, L.R. 16 maggio 1985, n. 27
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Legge Regionale 12 aprile 1977, n. 11

Istituzione del comitato regionale tecnico amministrativo.(1) 


(1) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 27/85, art. 71, compreso l’art. 1 che era stato ridisciplinato dall’art. 12, primo comma della stessa legge. Vedi ora la l.r. 13/2001


Art. 1

(2) 


[È istituito il Comitato regionale tecnico amministrativo con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa della Regione.

Il Comitato è composto:

a) dallassessore ai lavori pubblici, che lo presiede;

b) da un funzionario del settore lavori pubblici;

c) da un funzionario del settore urbanistico ed un funzionario del settore Sanità;

d) dai coordinatori degli Uffici del Genio Civile della Regione:

e) dal sovrintendente alle Gallerie e Monumenti o da un suo delegato;

f) dal sovrintendente alle antichità o da un suo delegato;

g) da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due;

h) da due Sindaci designati dallA.N.C.I. Pugliese;

i) da un Presidente di Amministrazione provinciale designato dallUPI Pugliese;

l) dal coordinatore dellIspettorato Agrario Compartimentale;

m) dal coordinatore dellIspettorato Regionale delle Foreste.

Nella sua Prima riunione il C.R.T.A. elegge il Vice Presidente tra i componenti di cui alle lett. g), h), e i).

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.]




(2) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 27/85, art. 71, compreso l’art. 1 che era stato ridisciplinato dall’art. 12, primo comma della stessa legge. Vedi ora la l.r. 13/2001


Art. 2

(3) 


[Il Comitato Tecnico - Amministrativo esercita le attribuzioni demandate dalla attuale legislazione al Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP., al Consiglio Superiore dei LL.PP., e ad ogni organo collegiale, tecnico o amministrativo, in materia di opere pubbliche.]



(3) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 27/85, art. 71, compreso l’art. 1 che era stato ridisciplinato dall’art. 12, primo comma della stessa legge. Vedi ora la l.r. 13/2001


Art. 3

(4) 


[Alle sedute del Comitato partecipano, in via consultiva, i rappresentanti degli Enti interessati agli affari posti all ordine del giorno, con facoltà di farsi assistere da tecnici di loro fiducia.]



(4) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 27/85, art. 71, compreso l’art. 1 che era stato ridisciplinato dall’art. 12, primo comma della stessa legge. Vedi ora la l.r. 13/2001


Art. 4

(5) 


[Il Comitato e convocato dal suo Presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze del Comitato e necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri dissenzienti in tutto o in parte del parere espresso dalla maggioranza hanno diritto a fare inserire a verbale le ragioni del loro dissenso.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti altre persone all infuori dei componenti e del segretario.

Il Presidente può far intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti, per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici anche non appartenenti all amministrazione regionale.

Un funzionario dell Assessorato ai LL.PP. designato dall Assessore esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.]



(5) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 27/85, art. 71, compreso l’art. 1 che era stato ridisciplinato dall’art. 12, primo comma della stessa legge. Vedi ora la l.r. 13/2001


Art. 5

(6) 


[Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla LR 24 marzo 1975, n. 27.]




(6) Legge da ritenersi implicitamente abrogata dalla l.r. 27/85, art. 71, compreso l’art. 1 che era stato ridisciplinato dall’art. 12, primo comma della stessa legge. Vedi ora la l.r. 13/2001