Legge Regionale 6 maggio 1977, n. 15 Norme per l' esecuzione delle opere di edilizia scolastica in attuazione del piano regionale per l' edilizia scolastica .(1)
Art. 1(2) [Limiti di applicazione della
legge Le norme della presente legge si applicano alle opere di edilizia
scolastica da realizzare nel territorio regionale, in attuazione della legge 5/
8/ 1975 n. 412 e, per quanto non disciplinato dalle leggi regionali 21/ 1/ 1974
n. 2, e 23/ 6/ 1976 n. 16, a tutte le
opere di edilizia scolastica.]
Art. 2Modalità di
esecuzione(3) [Alla esecuzione delle opere di
edilizia scolastica provvede l Ente obbligato in uno dei seguenti
modi:
Direttamente, con affidamento
della progettazione e direzione dei lavori anche a liberi professionisti, e con
esecuzione delle opere in appalto, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia.
In concessione, con affidamento
della progettazione ed esecuzione delle opere ad Enti, imprese e consorzi di imprese, cooperative e loro consorzi,
sulla base di apposite convenzioni nel
rispetto delle modalità di cui all art. 5 della legge 5/ 8/ 1975 n. 412, e di
quanto stabilito nei successivi articoli della presente
legge.]
Art. 3Caratteristiche delle
opere(4) [Il progetto dell opera ammessa
a finanziamento deve corrispondere per natura, entità ed importo alle indicazioni contenute nella comunicazione di
ammissione a contributo dell opera.
La superficie dell’area all
uopo necessaria, quando questa sia da acquistare, deve essere commisurata alla
effettiva entità dell opera da realizzare, secondo le norme contenute nel
decreto del Ministro dei LL.PP. del 18/ 12/ 1975.
Superfici maggiori di quelle
come sopra definite, ritenute necessarie
per futuri ampliamenti dell opera finanziata, secondo le previsioni di apposito
progetto generale, potranno essere acquisite dagli Enti obbligati con fondi
propri di bilancio o con contributo regionale.
Nel primo caso l ente ha
diritto al reintegro della spesa da parte dello Stato o della Regione, in caso
di concessione di contributo sulla restante parte del complesso scolastico
previsto nel progetto generale.
In questi casi l Ente
obbligato deve predisporre a proprie cure e spese il progetto generale del
complesso scolastico, anche se limitato al solo schema plano - volumetrico, ed
approvarlo in uno al progetto dell opera finanziata.]
I progetti di edifici
scolastici costituenti nuovo insediamento devono rispettare le norme tecniche
aggiornate emanate con D.M. del 18/ 12/ 1975.
Le suddette norme tecniche
hanno carattere indicativo per le opere di ampliamento, completamento,
riattamento, adattamento di edifici esistenti.
Oltre al costo dei lavori ed a
quello delle forniture, necessari per rendere l opera finanziata completa e
funzionante, valutati a prezzi correnti di mercato, il progetto deve prevedere
le seguenti spese nei limiti massimi a fianco di ciascuna indicata:
1) IVA nella misura
dovuta;
2) indennità per acquisizione
dell area, limitatamente alla superficie indispensabile valutata secondo le
vigenti leggi in
materia;
3) imprevisti: in misura non
superiore al 5% dei lavori a base di appalto;
4) spese generali: valutate in
base all art. 16 della legge dello Stato 28/ 7/ 1967, n. 641 maggiorata al
massimo del 25%;
5) indennità per allacciamenti
alle reti urbane di acquedotto, fognatura, luce, etc. valutate in base alle
tariffe vigenti.
Saranno ammesse a contributo
suppletivo solo le maggiori spese rivenienti da:
1) aumento d asta, nei casi di
appalto mediante licitazione privata;
2) revisione prezzi valutate
come per legge;
3) riserve, purché non riferite
a lavori suppletivi non autorizzati o a maggiori oneri imputabili a
responsabilità dell Ente appaltante.
Eventuali maggiori spese
diverse da quelle sopraindicate rimarranno a carico dell Ente obbligato.
La delibera di approvazione dei
progetti di edilizia scolastica equivale a dichiarazione di pubblica utilità
delle opere e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Art. 4(5) [Il Presidente della Giunta
regionale, comunica all Ente obbligato l opera ammessa a finanziamento
precisandone la natura e l entità, nonché l importo ammesso a contributo.
Per le opere eseguite
direttamente dall Ente obbligato si applicano le norme previste dalla
legge
regionale 23 giugno 1976, n. 16. Nel parere tecnico espresso
sul progetto dall ufficio competente, secondo quanto previsto dalla richiamata
legge
regionale 23. 6. 76, n. 16, deve risultare in modo
esplicito che il progetto rispetta le norme tecniche di cui al D.M. del 18
dicembre 1975. Nella delibera di approvazione dello stesso deve risultare invece
che esso corrisponde per natura ed entità all opera ammessa a contributo.
Le aree necessarie alla
realizzazione delle opere sono prescelte in conformità dell art. 10 della legge
5- 8- 1975, n. 412, nel rispetto delle norme e dei tempi ivi
precisati.
La Commissione di cui al 2°
comma del citato art. 10 e composta dai seguenti componenti o loro delegati:
- Sindaco del Comune
interessato che la presiede;
- Provveditore Regionale alle
OO.PP.;
- Coordinatore dell Ufficio
del Genio Civile competente;
- Coordinatore medico dell
Ufficio del Medico provinciale;
- Provveditore agli Studi della
provincia;
- Un rappresentante dei
Consigli di Istituto delle Scuole medie o superiori o dei Consigli di Circolo
delle scuole elementari presenti nel Comune, a seconda del tipo di scuola
interessata al finanziamento, eletto dai membri degli stessi nell ambito degli
aventi diritto.
Il progetto dell opera ammessa
a finanziamento e la relativa delibera di approvazione dovranno pervenire
direttamente all Assessorato regionale ai LL.PP. entro 150 giorni dalla data di
comunicazione di cui al 1° comma del presente articolo.
Nei casi in cui sia necessario
acquisire l area, il suddetto termine decorre dalla delibera consiliare di
scelta dell area.
Per l acquisizione dell area
e per la realizzazione dell opera e stabilito il termine di anni due a
decorrere dalla data della delibera di approvazione del progetto adottata dall
Ente interessato.
La formale concessione del
contributo e relativo impegno di spesa sono assunti con decreto del Presidente
della Giunta regionale.
Nel caso di opere finanziate o
con fondi rivenienti dalla legge dello Stato n. 412, ovvero con fondi regionali
in conto capitale, verrà disposta al momento dell emissione del decreto di
concessione del contributo, a favore dellEnte obbligato interessato, presso la
Tesoreria regionale una apertura di credito, pari ad 1/ 3 dell importo del
progetto approvato, per i pagamenti in corso d opera.
La gestione del fondo avviene
negli analoghi modi previsti nella legge
regionale 23/ 6/ 1976 n. 16.
L integrazione del suddetto
fondo avviene in base a rendiconti trimestrali riferiti al 30 marzo, 30 giugno,
30 settembre, 30 dicembre, da presentare al Presidente della Giunta per il
tramite dell Ufficio del Genio Civile competente che visterà per presa d atto
i suddetti rendiconti e la documentazione ad essa allegata.
L integrazione del fondo di
gestione avverrà in misura pari all importo dei rendiconti presentati sino alla
concorrenza dei 9/ 10 dell importo finanziato.
Il residuo 10% verrà erogato
dopo la approvazione degli atti di collaudo.
Per le opere ammesse a
contributo regionale la erogazione dei fondi avverrà nel rispetto delle norme di
cui alla legge
regionale n. 16 del 23/ 6/ 1976.
Ai fini dell integrazione del
fondo di gestione i rendiconti devono essere presentati entro i quindici giorni
successivi alle scadenze sopraindicate corredati delle copie conformi dei
documenti di spesa.
Gli elaborati revisionali in
base ai quali saranno corrisposte le somme per revisione dei prezzi, sia in
acconto che in via definitiva, sono approvati dal coordinatore dello Ufficio del
Genio Civile competente entro 30 giorni dalla presentazione degli
elaborati.
Le maggiori spese per tale
titolo, limitatamente alle opere finanziate con la legge dello Stato n. 412,
saranno fronteggiate con il fondo di riserva costituito a termine dell art. 3
della stessa legge. Esse saranno accreditate all Ente interessato sulla base di
approvazione degli elaborati
revisionali.]
Art. 5Norme
surrogatorie(6) [Nel caso in cui la
realizzazione dell opera non segua un andamento normale, in relazione al tempo
assegnato per la sua ultimazione, ed in particolare quando dovessero scadere
infruttuosamente il termine per la presentazione del progetto ovvero quello
fissato per la ultimazione dell opera, la Regione, previa diffida, si
sostituirà all Ente obbligato a mezzo degli Uffici dell Assessorato ai
LL.PP..
La sostituzione avverrà con
decreto del Presidente della Giunta.
Eventuali oneri conseguenti al
provvedimento di cui sopra, se riconducibili a responsabilità dell Ente
obbligato rimarranno a carico dello stesso Ente.]
Art. 6Affidamento in
concessione [Qualora gli Enti obbligati o
loro consorzi intendano avvalersi dell istituto della concessione, ne daranno
comunicazione all Assessorato ai LL.PP. il quale, sentiti gli Enti interessati
e la commissione consiliare competente, provvederà a coordinare gli interventi
attraverso opportuni accorpamenti.
Tali comunicazioni dovranno
pervenire all Assessorato ai LLPP entro trenta giorni dalla data di
comunicazione di cui al 1° comma del precedente art. 4.
L affidamento dei lavori in
concessione avviene a mezzo di apposito bando secondo lo schema che sarà
predisposto dall Assessorato ai LLPP sentita la competente commissione
consiliare.
L offerta più vantaggiosa tra
quelle ammesse al concorso e individuata da apposita commissione composta
da:
- rappresentante dell Ente
obbligato che la presiede;
- ingegnere o architetto
designato dall Ente obbligato interessato sulla base di una terna indicata dal rispettivo ordine provinciale
professionale;
- ingegnere funzionario della
Regione designato dall Assessore ai LL.PP..
La funzione di segretario in
seno alla suddetta commissione e svolta da un funzionario amministrativo
designato dall Ente interessato.
L Ente obbligato delibera
sull offerta prescelta dalla Commissione ed aggiudica i lavori senza ulteriori
preventivi pareri degli organi regionali.
Qualora ad uno stesso bando
siano interessati più Enti, secondo gli accorpamenti definiti, il Presidente
della Giunta regionale con proprio decreto, stabilisce, sentiti gli Enti
interessati, sia l Ente che sara delegato ad emanare il bando sia la
composizione della Commissione giudicatrice delle offerte ammesse al
concorso.]
Art. 7Interventi
combinati(7) [Qualora l Ente obbligato o più
Enti cumulativamente ritengano di programmare interventi maggiori di quelli
ammessi a finanziamento con i fondi della legge n. 412 ma compresi nei fabbisogni indicati nel piano
regionale di intervento per l edilizia scolastica, approvato dal Consiglio
regionale con utilizzazione di proprie risorse, in particolare quelle destinate
attualmente all affitto dei locali per uso scolastico, la Regione può
corrispondere contributi integrativi in conto interessi con il sistema di
finanziamento previsto dalla legge
regionale n. 2 del 21/ 1/ 1974 a copertura della differenza
di spesa tra il costo del programma proposto ed il concorso economico degli Enti
interessati.
Sui programmi di intervento
come sopra indicati, da presentare all Assessorato ai LL.PP. decide la Giunta
regionale in base ai criteri stabiliti nel piano regionale dell edilizia
scolastica sentita la Commissione Consiliare competente.
I rapporti tra Enti obbligati e
concessionario sono regolati da apposita convenzione nella quale sono indicate
le modalità e le condizioni di attuazione del programma di intervento e le
modalità di pagamento.
Le convenzioni sono sottoposte
ad approvazione da parte della Giunta regionale. ]
Art. 8(8) [L Assessore ai LL.PP., se
delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi
attribuite con la presente legge.]
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