Legge Regionale 30 maggio 1977, n. 19
Norme integrative alla LR n. 16 del 23- 6- 1976 "Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche"(1)
Art. 1[Nel contesto della legge
regionale 23- 6- 1976 n. 16 e inserito l art. 5 bis così formulato:
“Per particolari giustificate
contingenze e per periodi determinati la Giunta regionale può, con provvedimento
motivato, avocare alla Regione gli adempimenti delegati a norma del precedente
articolo 5.
In tal caso il Presidente della
Giunta regionale esercita i poteri attribuiti dall art. 5 ai Sindaci, ai
Presidenti delle Province, delle Comunita Montane e loro consorzi”.]