Legge Regionale 17 agosto 1977, n. 26
Modifica legge regionale 31- 3- 1973, n. 8.
Art. 1Il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8 non ha luogo nei casi in cui la
pena pecuniaria, nel minimo edittale, risulti complessivamente inferiore a L.
500.