Anno 1977
Numero 27
Data 17/08/1977
Abrogato
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 61 del 22 agosto 1977
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Nessun allegato

Legge Regionale 17 agosto 1977, n. 27

Indennita' di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri .(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

(2) 


[A decorrere dal 1° gennaio 1977 la misura dellindennità di funzione da corrispondere ai presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione aventi voto deliberativo degli enti ospedalieri è determinata, come segue:

A) Ospedali regionali:

per il Presidente, L. 300.000 mensili;

per i consiglieri, L. 120.000 mensili.

B) Ospedali provinciali:

per il Presidente, L. 210.000 mensili;

per i consiglieri, L. 90.000 mensili:

C) Ospedali di zona:

per il Presidente, L. 120.000 mensili;

per i consiglieri, L. 50.000 mensili.

Lindennità da corrispondere ai revisori dei conti degli enti ospedalieri è equiparata a quella dei consiglieri di amministrazione; al Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta una maggiorazione su detta indennità del 50% . (3) 

Le indennità di cui sopra devono intendersi stabilite al lordo delle ritenute di legge]




(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A
(3) Comma modificato dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 36, art. 1, primo comma. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della stessa l.r. n. 36/1980.  


Art. 2

(4) 


[Ai presidenti ed ai consiglieri nominati successivamente al 1° gennaio 1977 lindennità di funzione compete dalla data di effettivo insediamento].  



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

(5) 


[Al commissario incaricato, in sostituzione del Consiglio di amministrazione, della gestione ordinaria dellente ospedaliero compete il trattamento economico stabilito per il Presidente]



(5) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

(6) 


[Alle spese occorrenti per lesecuzione della presente legge provvedono le amministrazioni degli enti ospedalieri, previa adozione di apposito atto deliberativo .]



(6) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A