Legge Regionale 17 agosto 1977, n. 27
Indennita' di funzione ai Presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei Consigli di Amministrazione degli Enti ospedalieri .(1)
Art. 1(2)
[A decorrere dal 1° gennaio
1977 la misura dellindennità di funzione da corrispondere ai presidenti ed ai
componenti dei consigli di amministrazione aventi voto deliberativo degli enti
ospedalieri è determinata, come segue:
A) Ospedali regionali:
per il Presidente, L. 300.000 mensili;
per i consiglieri, L. 120.000 mensili.
B) Ospedali provinciali:
per il Presidente, L. 210.000 mensili;
per i consiglieri, L. 90.000 mensili:
C) Ospedali di zona:
per il Presidente, L. 120.000 mensili;
per i consiglieri, L. 50.000 mensili.
Lindennità da corrispondere ai revisori dei conti degli enti
ospedalieri è equiparata a quella dei consiglieri di amministrazione; al
Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta una maggiorazione su detta
indennità del 50% . (3)
Le indennità di cui sopra devono intendersi stabilite al lordo
delle ritenute di legge] .