Anno 1977
Numero 28
Data 17/08/1977
Abrogato
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 62 del 23 agosto 1977
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Legge Regionale 17 agosto 1977, n. 28

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa .(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 1

Oggetto delle tasse.(2) 


[Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nellannessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa]




(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 2

Riscossione delle tasse.(3) 


[La tassa di rilascio è dovuta in occasione dellemanazione dellatto e va corrisposta non oltre la consegna di esso allo interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, sono rinnovati.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte al momento dellespletamento di tali formalità.

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi lanno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo quello nel quale latto è stato emesso]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 3

Modalità di pagamento.(4) 


[Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dellultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 4

Riscossione coattiva.(5) 


[Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti soprattasse nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639].  



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 5

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse.(6) 


[Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 6

Sanzioni.(7) 


[Chi eserciterà unattività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto latto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questo, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nellannessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annuali oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dellaccertamento dellinfrazione]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 7

Competenze per laccertamento e la definizione delle infrazioni.(8) 


[Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione che nellesercizio dei compiti relativi allattuazione della presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette sono tenuti a informare i competenti organi statali affinché venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di Provincia, per i provvedimenti di competenza]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 8

Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie.(9) 


[Le pene pecuniarie irrogate sono riscosse, per conto della Regione dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione allerario nella spettanza della quota percentuale per essa prevista]



(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 9

Decadenze e rimborsi.(10) 


[Laccertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o in caso di rifiuto dellatto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante linutile decorso del termine di cui al primo comma, latto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 10

Rinvio.(11) 


[Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative nonché quelle contenute nella L.R. 13 gennaio 1972, n. 1 e nella L.R. 31 marzo 1973, n. 8]



(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Art. 11

Norma transitoria.(12) 


[Lerroneo versamento in favore dello Stato di tasse sulle concessioni regionali effettuato tempestivamente prima della entrata in vigore della presente legge non dà luogo allimposizione delle sanzioni alluopo previste]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A


Allegato


TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE TARIFFA DELLE CONCESSIONI REGIONALI RELATIVE ALLE MATERIE TRASFERITE CON I DPR 14 e 15 GENNAIO 1972

TITOLO I ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA anche in correlazione col: DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA N. D ORDINE 1, TU 121/ 1961( DPR 641) 15,

Concessione per l apertura ed esercizio di farmacia:

1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 20.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000;

2) id. con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 50.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;

3) id. con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 100.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 20.000;

4) id. con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 160.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 32.000;

5) id. con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 240.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 48.000;

6) id. con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 320.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 64.000;

7) id. con popolazione superiore a 200.000 e non a 500.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 500.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 100.000;

8) id. con popolazione superiore a 500.000 abitanti, TASSA APERTURA LIRE 800.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 160.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. m). Nota: La popolazione va calcolata in base ai risultati dell ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o piu centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.

Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.

La tassa riflette non soltanto le concessioni per l apertura e l esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l esercizio di farmacie gia istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l apertura e l esercizio di una farmacia e valevole, ai sensi dell art. 109 del TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa e dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un altra dello stesso comune. La tassa invece non e dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell art. 28 del regolamento 30 settembre 1936, n. 1706.

La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 369 e 370 del TU delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa o per atto fra vivi.

Analogamente la tassa e dovuta per l autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al penultimo comma dell art. 369 del suddetto TU.

Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell art. 128 del citato TU delle leggi sanitarie e nella misura indicata dall articolo unico, tab. n. 3, della legge 14 aprile 1952, n. 403.

Le farmacie non rurali sono tenute inoltre a pagare il contributo previsto dalla legge 8 marzo 1968, n. 221.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello cui si riferisce.

N. D ORDINE 2, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 25 (12),

Autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del TU delle leggi sanitarie e art. 24 del DPR 10 giugno 1955, n. 854), TASSA RILASCIO LIRE 150.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 75.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 -lett. e).

E soggetta alla stessa tassa l autorizzazione per ogni innovazione o modificazione degli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario e del direttore tecnico.

Nota: A termini dell art. 196 del TU delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia, sono tenuti  anche al pagamento della tassa annua d ispezione regionale stabilita dall articolo unico, tabella 6, della Legge 14 aprile 1952, n. 403.

La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

Non sono soggetti a tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.

N. D ORDINE 3, Legge 121/ 1961( DPR 641) 27, Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del TU delle leggi sanitarie e art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854):

1) per le case o istituti di cura medico – chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

- se l istituto ha non piu di 10 posti letto, TASSA RILASCIO LIRE 50.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 25.000;

- se l istituto ha non piu di 50 posti letto, TASSA RILASCIO LIRE 100.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 50.000;

- se l istituto ha non piu di 100 posti letto, TASSA RILASCIO LIRE 200.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 100.000;

- se l istituto ha piu di 100 posti letto, TASSA RILASCIO LIRE 500.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 250.000;

2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico TASSA RILASCIO LIRE 20.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000.

= DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. e) Nota: Sono ambulatori gli istituti aventi individualita e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purche siano diretti da medici.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi percio dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e percio bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per l esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

La sopraindicata tassa e dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari;  l INPS, l ONMI ed i suoi organi provinciali e comunali; l INAIL e la cassa marittima meridionale per l assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare: gli istituti che provvedono alla assistenza obbligatoria a favore di determinate categorie di persone.

Le tasse annuali di esercizio devono essere pagate entro il 31 gennaio dell anno cui il tributo si riferisce.

N. D ORDINE 4, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 28,

Licenza per la pubblicita a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o istituti di cura medico – chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201, primo comma, del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall art. 7 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e art. 25 del DPR 10 giugno 1955, numero 854), TASSA RILASCIO LIRE 2.500,

TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.500.

DPR 14 gennaio 1962, n. 4 - art. 1 -lett. f) NOTA: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

TITOLO I ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA anche in correlazione col: DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA ASSISTENZA SANITARIA IN CORRELAZIONE AL TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. D ORDINE 5, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 30, Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell art. 231 del TU citato, modificato dalla legge 28 giugno 1955, numero 630, per l apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell autorizzazione medesima:

a) degli alberghi e ristoranti di lusso, TASSA RILASCIO LIRE 90.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 90.000;

b) degli alberghi e ristoranti di 1a ctg. TASSA RILASCIO LIRE 50.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 50.000;

c) degli alberghi e ristoranti di 2a ctg. e delle pensioni di 1a ctg., TASSA RILASCIO LIRE 25.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 25.000;

d) degli alberghi e ristoranti di 3a ctg. e delle pensioni di 2a ctg., TASSA RILASCIO LIRE 18.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 18.000;

e) degli alberghi, ristoranti o pensioni di altre categorie:

- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 15.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 15.000;

- id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;

- id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 8.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 8.000;

- id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 5.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000;

- id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 2.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.000;

f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite, dei caffe, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche:

- nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 8.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 8.000;

- id. con popolazione superiore a 100.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 6.000;

- id. con popolazione superiore a 50.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 3.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000;

- id. con popolazione superiore a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 2.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.000;

- id. con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - penultimo comma = DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. c), e), g) e l). NOTA: La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa sopraindicata, entro il mese di gennaio dell anno per il quale la detta formalita deve essere adempiuta. Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.

La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.

L autorizzazione occorre anche per le << dipendenze >> staccate dall esercizio principale dell albergo, costituendo queste esercizi a se stanti. La tassa e dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prescritta dal TU delle leggi di Pubblica Sicurezza.

TITOLO I ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA anche in correlazione col: DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA ASSISTENZA SANITARIA

N. D ORDINE 6, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 31, Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1 del regolamento approvato con RD 9 maggio 1929, n. 994, sulla  vigilanza igienica del latte), TASSA RILASCIO LIRE 1.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a) NOTA: L autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali.

N. D ORDINE 7, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 32, Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art. 22 del regolamento succitato), TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a) NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

N. D ORDINE 8, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 33, Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare << crudo >> (art. 31 del regolamento succitato), TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a) NOTA: Per latte << crudo >> si intende quello non sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto idoneo allo scopo di assicurare la genuinita e la salubrita, e per la cui conservazione si richiedono speciali impianti di filtrazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (Art. 32 del regolamento succitato).

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

N. D ORDINE 9, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 34, Autorizzazione dell autorita comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili, ai sensi dell art. 46 del regolamento succitato, TASSA RILASCIO LIRE 20.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a) NOTA: Non hanno l obbligo di munirsi della controindicata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivanti del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi gia preparati e confezionati.

TITOLO II CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE CACCIA

N. D ORDINE 10, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 51, Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero, TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. o). NOTA: Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in terreno libero non costituito cioe in bandita o in riserva e non precluso, comunque, alla libera caccia (art. 2 del TU della legge sulla caccia approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni), debbono essere denunziati ogni anno al Comitato provinciale della caccia previo pagamento della sopraindicata tassa.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia.

Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le reti verticali, da alberi di invito apprestati in modo da apparire destinati all esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia, e per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi sul terreno.

Gli appostamenti fissi possono avere anche piu di un capanno o di una imbarcazione purche si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dall imbarcazione principale.

Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a piu di 300 metri dal capanno principale (art. 16  del citato testo unico delle leggi sulla caccia).

Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all art. 21 del TU delle leggi sulla caccia.

Oltre alla tassa sopraindicata, e dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione la sopratassa di cui all art. 91 del citato TU delle leggi sulla caccia modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 (per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabelle delimitanti la zona di rispetto L. 40.000, elevate a L. 80.000 per gli appostamenti fissi per colombacci. Non e dovuta alcuna sopratassa per gli appostamenti sprovvisti degli appositi segnali perimetrali).

N. D ORDINE 11, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 52, Concessione di costituzione di riserva di caccia, sia aperta che chiusa, TASSA RILASCIO LIRE 200 per ettaro, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 200 per ettaro.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. o). NOTA: La concessione di riserva e accordata per un periodo non superiore a sei anni ed e rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di affitto di una riserva l affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, e tenuto a pagare meta della tassa sopraindicata. Non sono trasferibili all affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non e valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato.

Oltre alla tassa sopraindicata, e dovuta una sopratassa di L. 100 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettTimes New Romane per ciascuna concessione di riserva (art. 91, lett. h), del TU delle leggi sulla caccia approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni).

TITOLO II CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE PESCA NELLE ACQUE INTERNE

N. D ORDINE 12, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 54, Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall Amministrazione Prov.le a termini dell art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni:

Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi, TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000;

Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o piu ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50, TASSA RILASCIO LIRE 2.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.000;

Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o piu ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50, TASSA RILASCIO LIRE 1.200, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.200;

Tipo D: Licenza per gli stranieri per l esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o piu ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50, TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1 - lett. p). NOTA: Le licenze di tipo A, B e C hanno validita di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validita di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non puo rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa. Alle tasse sopraindicate e aggiunto un diritto a favore dell Ente Nazionale per la Protezione Animali (art. 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonche la sopratassa di:

L. 1.500 per le licenze di tipo A;

L. 1.000 per le licenze di tipo B;

L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D;

da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l incremento della pesca, le Amministrazioni Provinciali, la Federazione Italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo i criteri da stabilirsi con decreto del Ministro per l Agricoltura e per le Foreste.

N. D ORDINE 13, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 55 (28), Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo d energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del DL 19 marzo 1948, n. 735), TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p). N. D ORDINE 14, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 174, Permesso rilasciato dal Presidente dell Amministrazione provinciale agli stabilimenti industriali per versare rifiuti nelle acque pubbliche (Art. 9 TU leggi sulla pesca RD 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall art. 43 del DPR 10 giugno 1955, n. 987), TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p). NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

N. D ORDINE 15, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 178, Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell art. 11  del TU delle leggi sulla pesca, approvato con RD 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall art. 51 del DPR 18 giugno 1955, n. 987, TASSA RILASCIO LIRE 4.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p). NOTA: L autorizzazione importa anche la esclusivita della pesca, che puo essere concessa per la durata di anni quindici.

TITOLO III TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA N. D ORDINE 16, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 89 (59), 1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 326, per l apertura e l esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare:

a) alberghi ed ostelli per la gioventu, TASSA RILASCIO LIRE 2.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.000;

b) campeggi di superficie: 

- non superiore a 1.000 mq, TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000;

- non superiore a 2.000 mq, TASSA RILASCIO LIRE 8.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 8.000;

- superiore a 2.000 mq, TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;

c) villaggi turistici TASSA RILASCIO LIRE 5.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000;

d) case per ferie TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 6.000;

e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, TASSA RILASCIO LIRE 3.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000; 

f) autostelli, TASSA RILASCIO LIRE 5.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000; 

- se funzionanti su autostrade TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;

2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 326), TASSA RILASCIO LIRE 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. g)  NOTA: Qualora, ai sensi del 3# comma dell art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 le autorizzazioni comprendano anche l esercizio delle attivita di vendita di bevande alcooliche e superalcooliche, mensa ed autorimessa, sulle autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 53, lettera e), 55 e 71 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

N. D ORDINE 17, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 95 (64), Licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio:

nei comuni aventi una popolazione:

- non superiore a 10.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000;

- superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 12.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 6.000;

- superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 24.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 12.000;

- superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 36.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 18.000;

- superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 60.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 30.000;

- superiore a 500.000 abitanti, TASSA RILASCIO LIRE 100.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 50.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. f).

NOTA: Il rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere e subordinato al nulla osta dello Stato.

TITOLO IV FIERE E MERCATI N. D ORDINE 18, TU 121/ 1961( DPR 641) 119, Deliberazioni relative a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l art. 53, n. 11, del TU delle leggi comunali e provinciali, approvate con RD 3 marzo 1934, n. 383: 

a) per istituzione di fiere e mercati:

in Comuni aventi una popolazione:

- non superiore a 5.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 2.000;

- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 4.000;

- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 6.000;

- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 8.000;

- superiore a 60.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 10.000;

b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:

in comuni aventi una popolazione:

- non superiore a 5.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 1.000;

- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 2.000;

- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 3.000;

- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 4.000;

- superiore a 60.000 abitanti, Tassa rilascio Lire 5.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1 -lett. a) NOTA: La tassa e dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

TITOLO V AGRICOLTURA N. d ordine 19, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 121, Licenza dell Ispettorato Provinciale dell Agricoltura per l esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 DLL 3 luglio 1944, n. 152):

- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore, TASSA RILASCIO LIRE 1.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. c) NOTA: La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l annata agraria e nell ambito della provincia per la quale e stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del RDL 23 aprile 1942, n. 433).

La licenza scade il 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione puo essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l esercizio della trebbiatura a macchina all atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatori che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di societa cooperative o dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

N. D ORDINE 20, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 131, Licenza per produzione a scopo di commercio di materiale avicolo e cunicolo da riproduzione (art. 8 RDL 25 novembre 1937, n. 2298), TASSA RILASCIO LIRE 10.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. b)

NOTA: La licenza e personale e scade con la cessazione dell azienda o col passaggio di essa ad altra ditta (ultimo capoverso dell art. 3 del regolamento 24 novembre 1938, n. 1824).

TITOLO VI ACQUE MINERALI E TERMALI CAVE E TORBIERE N. D ORDINE 21, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 163 (99), Permesso rilasciato dal competente ufficio regionale per   la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali: TASSA RILASCIO LIRE 10.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) NOTA: Il permesso di ricerca non puo accordarsi per durata superiore a tre anni; la proroga di tale termine importa il pagamento di una nuova tassa.

N. D ORDINE 22, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 165 (101), Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443): TASSA RILASCIO LIRE 50.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) N. D ORDINE 23, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 167, Decreto della Regione che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443): TASSA RILASCIO LIRE 50.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) N. D ORDINE 24, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 168 (104), Autorizzazione del competente Ufficio regionale per l iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (Art. 22, secondo comma, RD 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (Art. 45, secondo comma, RD 29 luglio 1927, numero 1443, sostituito dall art.7  del DPR 28 giugno 1955, n. 620) TASSA RILASCIO LIRE 5.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - primo comma N. D ORDINE 25, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 169, Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del RD 29 luglio 1927, n. 1443: TASSA RILASCIO LIRE 100.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. b) e c) N. D ORDINE 26, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 170, Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2# comma, del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620):

TASSA RILASCIO LIRE 20.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. e) TITOLO VII URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI N. D ORDINE 27, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 146, Dichiarazione che un opera e di pubblica utilita (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni): 

- se la spesa complessiva dell opera e prevista in somma maggiore di L. 500.000 TASSA RILASCIO LIRE 5.000;

- se la spesa complessiva dell opera e prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000 TASSA RILASCIO LIRE 10.000;

- per ogni milione o frazione di milione in piu saranno dovute in aumento alle L. 10.000 TASSA RILASCIO LIRE 1.500.

DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3 NOTA: La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilita da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa e pure dovuta ogni qualvolta l approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilita.

La tassa deve essere liquidata sulla base dell ammontare complessivo della spesa quale risulta all atto  dell emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.

Non e dovuta la tassa quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilita perche obbligatorie per disposto di legge statale.

Non e nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilita e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

N. D ORDINE 28, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 147, Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilita, TASSA RILASCIO LIRE 2.500.

DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3 N. D ORDINE 29, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 159, Autorizzazione per l occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni ed ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (Art. 7 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con DPR 19 giugno 1959, n. 393), TASSA RILASCIO LIRE 1.000.

DPR 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 2

TITOLO VIII TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI N. D ORDINE 30, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 152,

Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare area privata - d interesse regionale - (art. 30 del DPR 28 giugno 1955, n. 771), TASSA RILASCIO LIRE 2.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) N. D ORDINE 31, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 153, Concessione della costruzione e dell esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - d interesse regionale -, in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):

a) se adibite al trasporto di cose TASSA RILASCIO LIRE 5.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 2.500;

b) se adibite al trasporto di persone: 

- con cabine di portata fino a trenta persone TASSA RILASCIO LIRE 20.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 10.000;

- con cabine di portata oltre trenta persone TASSA RILASCIO LIRE 30.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 15.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a). NOTA: La concessione puo avere la durata fino ad anni venticinque e puo essere prorogata di altri dieci anni.

Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

N. D ORDINE 32, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 154, Licenza per l impianto di funicolari aeree, o teleferiche - d interesse regionale – destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del regolamento approvato con RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del DPR 28 giugno 1955, n. 771): //

a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale TASSA RILASCIO LIRE 6.000;

b) se rilasciata dal Sindaco TASSA RILASCIO LIRE 3.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) N. D ORDINE 33, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 155, Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e cioe quando la funicolare interessi corsi d acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:

a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale, TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 6.000;

b) se rilasciata dal Sindaco, TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000.

= DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 -lett. a) NOTA: La tassa stabilita dal presente numero e dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea. N. D ORDINE 34, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 156, Concessione di filovie - d interesse regionale - (art. 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 771): 

a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale: 

1) gia di pertinenza del Ministero dei Trasporti, TASSA RILASCIO LIRE 25.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 12.500;

2) gia di pertinenza della Direzione Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, TASSA RILASCIO LIRE 15.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 7.500;

b) se emessa dal Sindaco TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) NOTA: La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo.

La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

N. D ORDINE 35, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 157, Concessione per l impianto e l esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - d interesse regionale - (art. 26 del DPR 28 giugno 1955, n. 771): 

a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale, TASSA RILASCIO LIRE 10.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 5.000;

b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale, TASSA RILASCIO LIRE 6.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000;

c) se emessa dal Sindaco, TASSA RILASCIO LIRE 3.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a) NOTA: Quando l impianto abbia carattere di stabilita per cio che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

Ai sensi dell art. 27 del DPR 28 giugno 1955, n. 771 per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, puo essere dichiarata la pubblica utilita dell opera.

In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie.

La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce.

N. D ORDINE 36, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 184 (110), Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici - d interesse regionale - di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi dell art. 1, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituiti dagli artt. 57, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonche dalla legge 18 marzo 1968, n. 413. - per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l autorizzazione o concessione: //

a) portata sino a 10 quintali, TASSA RILASCIO LIRE 1.600, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 1.600;

b) portata sino a 35 quintali, TASSA RILASCIO LIRE 3.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 3.000;

c) portata oltre 35 quintali, TASSA RILASCIO LIRE 4.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE 4.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b) NOTA: Nel caso di passaggio di proprieta di un autoveicolo gia munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l atto amministrativo.

N. D ORDINE 37, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 185 (111), Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 DPR 28 giugno 1955, n. 771): 

1) autoservizi con frequenza giornaliera, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 700, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 700 Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno;

2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 400, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 400 Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno;

3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 300, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 300 Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno;

4) servizi automobilistici di gran turismo: 

a) autoservizi con frequenza giornaliera, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 350, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 330 Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno;

b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 200, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 200 Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno; 

c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 150, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 150 Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno; 

5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 1.000, TASSA RINNOVO ANNUALE LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 1.000 Per ciascun anno di durata della cessione; 

6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: 

a) per il primo giorno di validita, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 1.000;

b) per ogni giorno ulteriore di validita, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 500.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b) NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l autorizzazione.

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa e ridotta a meta. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche di cui all art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822. 

N. D ORDINE 38, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 39, Concessione per l esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell art. 225, primo comma, del codice della navigazione, TASSA RILASCIO LIRE PER CHILOMETRO - LINEA 6.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 N. D ORDINE 186, LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 187, Concessione per l esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio e di traino, con mezzi meccanici, ai sensi dell art. 225,  2° comma, del codice della navigazione, TASSA RILASCIO LIRE 4.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4 ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 40 LEGGE 121/ 1961( DPR 641), 188, Autorizzazione per l esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell art. 226 del codice della navigazione, TASSA RILASCIO LIRE 2.000.

DPR 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5 LEGGE 121/ 1961( DPR 641) 189, Autorizzazione al trasporto e al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell art. 227 del codice della navigazione TASSA RILASCIO LIRE 4.000.