Anno 1977
Numero 36
Data 15/11/1977
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° dicembre 1977, n. 88
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 15 novembre 1977, n. 36

Modifica legge regionale 31 marzo 1973, n. 8.  



Art. 1


L art. 1 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e così modificato:

E istituito presso ogni capoluogo di Provincia l Ufficio Regionale del Contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13- 1- 1972;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull orario dei negozi e delle altre attivita esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalita, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del R.D. 19- 11- 1889, n. 6535;

4) istruttoria, emanazione dei provvedimenti ed ogni altro adempimento attinente alle controversie amministrative nelle materie trasferite o delegate alle Regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione.





Art. 2


L articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e così modificato:

Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13- 1- 1972, le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai punti 2), 4) del precedente articolo uno, nonche quelle dovute per effetto della legge regionale n. 27 del 15- 12- 1976, sono corrisposte mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalita da stabilirsi con delibera della Giunta regionale.

Per la riscossione coattiva, l ufficio regionale del Contenzioso si avvale delle norme contenute nel T.U. 14- 4- 1910, n. 639.